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22 febbraio 2024 Deontologia forense
Cancellato dall’Albo l’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno
La sottoposizione all'amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili che fa venir meno il requisito ex art. 17, commi 1 e 2, della L. n. 247/2012, necessario per l'iscrizione all'Albo e per la sua permanenza.
di La Redazione
Il Giudice Tutelare del Tribunale nominava un amministratore di sostegno a favore dell'avvocato Tizio, attribuendogli una serie di poteri, ma non entrando nel merito dell'attività professionale esercitata dall'amministrato. Successivamente, dopo un'ulteriore consulenza legale, lo stesso Giudice decideva di limitare anche la capacità di svolgere detta l'attività.
 
Pervenuti gli atti al COA, veniva aperto il procedimento di cancellazione dall'Albo a carico di Tizio. Ad esito di questo, sentita anche la difesa dell'interessato, il COA disponeva la sua cancellazione dall'Albo.

precisazione

Motivazioni.
  • L'art. 17 della L. 247/2012 prevede che requisito per la iscrizione all'Albo sia, tra gli altri, quello di godere del pieno esercizio dei diritti civili; il venir meno di anche solo questo requisito implica la cancellazione.
  • La mancanza o il venir meno del pieno godimento dei diritti civili, si associa alla interdizione (legale o giudiziale), alla inabilitazione e al fallimento.
  • La posizione dell'iscritto non cambia, neanche alla luce dell'interposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto tutti i provvedimenti di questo ripo sono immediatamente esecutivi(artt 403 e 407 c.c.).
  • Pur ritenendo che la vicenda umana e professionale rivesta estrema delicatezza, Tizio non ha attualmente il godimento pieno dei diritti civili e va cancellato dall'Albo.
Tizio presenta così ricorso deducendo che la sottoposizione ad amministrazione di sostegno non impedirebbe di esercitare la professione forense, quanto piuttosto di compiere alcuni atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
 
Con sentenza n. 256 del 23 novembre 2023, il CNF respinge il ricorso.
 
Vanno, qua, integralmente condivise le motivazioni con le quali il COA ha disposto la cancellazione del ricorrente, suffragate dall'esito della consulenza tecnica, dalla quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che egli non sia più in possesso dei requisiti ex art. 17 cit., necessari per la permanenza nell'Albo degli Avvocati. La delibera di cancellazione  – a fronte di un provvedimento giudiziario esecutivo, sia pur reclamato e della perizia disposta dal giudice del reclamo che conferma l'incapacità a far fronte ai propri interessi anche professionali - risponde sia all'esigenza di garantire l'interesse al corretto esercizio della professione, sia al rispetto della dignità dell'individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali.
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