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5 marzo 2024 Deontologia forense
L’intento denigratorio delle espressioni offensive non può dedursi, sic et simpliciter, dall’enfasi della punteggiatura

Per il CNF, il richiamo al valore della causa evidenziato con i punti esclamativi non ha inteso criticare l'operato del collega, ma ha semplicemente suggerito al Tribunale, seppur con evidente enfasi, una certa “temerarietà” della causa introdotta dal ricorrente.

di La Redazione

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto in cui un avvocato lamentava di essersi sentito offeso dalla frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta in una causa che lo vedeva coinvolto con il collega (attuale ricorrente).
Il CDD escludeva che nella frase incriminata ci fossero espressioni di per sé offensive e sconvenienti, ma riteneva che la stessa contenesse una valutazione negativa dell'operato dell'esponente, rimarcato dall'indicazione precisa del valore della causa seguita da tre punti esclamativi.
Per questo motivo, il CDD contestava all'avvocato la violazione dell'art. 42 c.d.f., che vieta apprezzamenti denigratori nei confronti dell'attività dei colleghi, e gli irrogava la sanzione dell'avvertimento.

La controversia giunge dinanzi al CNF, dove il ricorrente sostiene che le espressioni offensive dovrebbero avere un oggettivo valore denigratorio, non potendosi contestare l'art. 42 CDF in base ad impressioni soggettive relative all'intento denigratorio.

Il motivo è fondato. Il Consiglio appoggia la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui la frase incriminata aveva l'unico scopo di informare il Giudice del procedimento che la controparte si era già rivolta ad altri due avvocati che non avevano voluto instaurare il procedimento e che il richiamo al valore della causa evidenziato con i punti esclamativi non ha comunque inteso criticare l'operato del collega, ma ha semplicemente suggerito al Tribunale, seppur con evidente enfasi, una certa “temerarietà” della causa, introdotta dal ricorrente.

A tal proposito, il CNF ribadisce che «l'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l'intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall'enfasi della punteggiatura».

Pertanto, nonostante l'evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF esclude la rilevanza disciplinare del comportamento e accoglie il ricorso con sentenza n. 286 del 5 dicembre 2023.

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