Il nuovo modello di Regolamento per gli Organismi di Mediazione costituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati adegua quello preesistente alle molteplici novità introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 e dal D.M. n. 150/2023.
Il 5 aprile 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato l'approvazione del nuovo modello di Regolamento per gli ODM.
Secondo l'art. 1, il provvedimento in esame è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
La domanda di mediazione, in forma libera e sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, deve contenere le informazioni richieste dall'art. 2. Parimenti in forma libera è l'adesione alla mediazione, disciplinata dall'art. 3.
Il servizio di mediazione, amministrato dalla segreteria dell'Organismo ex art. 4, si svolge nelle sedi e secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6.
Il Regolamento prevede anche la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica (art. 7).
Le funzioni e gli obblighi del mediatore, nonché le cause di incompatibilità e le garanzie di imparzialità del medesimo, sono disciplinare agli artt. 8 e 9.
Gli art. 11, 12 e 13 si occupano invece di procedimento di mediazione, proposta del mediatore e conclusione del procedimento.