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12 agosto 2024
Organismi di mediazione e formazione: più tempo per l’adeguamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 9 agosto 2024 recante «Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150».
di La Redazione
Si tratta del differimento dei termini originariamente previsti per il 15 agosto 2'24 per l'adeguamento ai nuovi requisiti che la riforma Cartabia aveva introdotto per gli organismi di mediazione e per gli organismi di formazione (nove mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2023).

Ed infatti, per mantenere l'iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oltre all'aggiornamento ai contenuti della nuova Riforma della mediazione dei mediatori e formatori già iscritti, erano stati introdotti requisiti aggiuntivi per i responsabili scientifici degli enti di formazione e una qualificazione per la figura del responsabile dell'organismo di mediazione (prima non prevista) nonché alcuni requisiti specifici per gli organismi e gli enti.

Ebbene, anche a seguito di un'interlocuzione avuta con il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero della Giustizia aveva appreso della difficoltà materiale a rispettare il termine da parte degli organismi.
Stante l'approssimarsi della scadenza del 15 agosto 2024 e la complessità della procedura amministrativa di adeguamento ai requisiti previsti dalle nuove norme, il Ministero ha deciso di differire il termine.

L'articolo unico ha, quindi, previsto che «i termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150, per l'adeguamento ai requisiti di iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025».

precisazione

Vediamo nel dettaglio a cosa si riferiscono i termini differiti:
  1. quelli dell'articolo 42, comma 1, ultima parte agli organismi di mediazione e - stante il rinvio contenuto nell'articolo al «termine di cui al comma 1» – anche agli enti di  formazione che avevano fatto istanza di mantenimento nel Registro per attestare il l'adeguamento ai nuovi requisiti (ivi compresi quelli dei mediatori e dei formatori); 
  2. quelli dell'articolo 43, comma 1 all'attestazione riguardante il responsabile dell'organismo e - stante il rinvio contenuto nell'articolo al «termine di cui al comma 1»– anche agli enti di formazione con riferimento ai nuovi requisiti del responsabile scientifico specialmente con riferimento alla sua chiara fama.
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