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30 ottobre 2024 Deontologia forense
Compenso avvocati: la percentuale forfettaria del 15% è obbligatoria e non può essere ridotta
Il CNF, con il parere n. 38/2024, chiarisce che una eventuale riduzione della percentuale violerebbe le normative vigenti sull'equo compenso.
di La Redazione

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Il quesito sollevato dal COA di Torino riguarda la possibilità di ridurre le spese forfettarie sotto il 15% nel contesto di un accordo contrattuale o nella partecipazione a un bando pubblico. 

Nello specifico, il COA di Torino pone il seguente quesito: «Se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all'articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione», mentre il medesimo articolo, dopo la modifica apportata dal D.M. n. 147/2022, oggi prevede «una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione». La nuova formulazione sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione. Il COA vuole capire se, l'eventuale riduzione, possa violare la disciplina sull'equo compenso.
Il CNF, nel rispondere al quesito sottopostogli dal COA di Torino, chiarisce in modo dettagliato la disciplina delle spese forfettarie per gli avvocati e le implicazioni relative all'equo compenso.
Innanzitutto, le spese forfettarie sono regolate dall'art. 13, c. 10 della L. n. 247/2012, che stabilisce che oltre al compenso per le prestazioni professionali, all'avvocato spetta anche una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura è determinata da un decreto ministeriale. In particolare, il D.M. n. 55/2014 fissa questa percentuale al 15% del compenso totale per la prestazione, e tale importo è considerato automatico, non soggetto a modifiche da parte del giudice
È importante sottolineare che le spese forfettarie non rientrano tra gli oneri accessori, ma costituiscono una componente essenziale del compenso dell'avvocato. In questo contesto, la L. n. 49/2023 stabilisce che qualsiasi clausola contrattuale che preveda un compenso inferiore ai parametri ministeriali è nulla. Pertanto, se si tentasse di ridurre le spese forfettarie sotto il 15%, si avrebbe una violazione delle normative vigenti in materia di equo compenso
In conclusione, il CNF afferma con chiarezza che la percentuale forfettaria del 15% è obbligatoria e non può essere ridotta. Tale normativa è fondamentale per garantire un compenso equo e giusto per gli avvocati, assicurando che le loro prestazioni siano adeguatamente riconosciute e compensate. 
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