Il ricorrente
Il ricorrente evocava in giudizio l'INPS contestando la richiesta di restituzione di quanto corrispostogli a titolo di indennità di disoccupazione. La parte ricorrente, a sostegno della domanda, ha dedotto di non avere percepito in quel periodo la pensione e di non avere nemmeno maturato il diritto alla pensione, eccependo che l'incompatibilità tra le due prestazioni insorga solo con l'effettivo acquisto del diritto alla pensione e non solo con il potenziale maturare dei requisiti, chiedendo declaratoria di insussistenza dell'indebito ed in subordine condanna al pagamento dei ratei di pensione spettanti per il medesimo periodo.
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Il resistente
L'INPS costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedeva il rigetto del ricorso, siccome infondato.
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La soluzione del giudice
Da una lettura combinata dei commi 40 e 41 dell'art. 2 della L. 92/2012, è evidente la scelta del legislatore di legare la decadenza dal godimento del beneficio in parola al momento in cui “in cui si verifica l'evento” e cioè il contribuente raggiunge i “requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata”. Evento che, se nella pensione di vecchiaia è immediatamente identificabile con il giorno nel quale l'assicurato raggiunge l'età prevista, nella pensione anticipata è, invece, legato non solo alla sussistenza del requisito economico ma anche alla presentazione di un'apposita istanza amministrativa da parte dell'interessato. Premesso ciò, nel caso di pensione anticipata, il trattamento previdenziale non prende avvio “automaticamente” alla maturazione dei requisiti contributivi, ma solo a seguito di domanda del lavoratore; ragion per cui è in tale momento che devono ritenersi concretamente maturati i requisiti per la pensione nonché perfezionatosi l'elemento preclusivo al diritto al conseguimento o al mantenimento dell'indennità di disoccupazione. Retrodatare la decadenza, rispetto all'evento dell'effettivo cumulo delle due prestazioni, al momento anteriore della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, determinerebbe un vuoto di protezione in evidente contrasto con l'art.38 Cost. Nel caso in esame, non vi era dubbio che il ricorrente non aveva proposto domanda amministrativa di pensione nel periodo in cui sarebbe maturato l'indebito, considerato tra l'altro che l'INPS aveva eccepito proprio la improponibilità della domanda di condanna al pagamento della pensione proposta in via subordinata dal ricorrente. Ricorso accolto.
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