L'attore
Tizia, terzo trasportato, si era visto respingere dal Giudice di Pace la domanda in quanto, secondo il giudice, parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio che sulla stessa incombeva di provare l'incidente con un altro veicolo e le circostanze che le lesioni si fossero verificate a causa dello stesso, non ritenendo sufficiente la sola produzione del mod sottoscritto dai conducenti dei veicoli, uno dei quali neppure evocato in giudizio. Avverso il provvedimento, Tizia proponeva appello.
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Il convenuto
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace.
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La soluzione del giudice
Secondo il giudice in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.. Di conseguenza ritiene il giudicante che il contraddittorio in primo grado non era stato integro e, di conseguenza, è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con rinvio al Giudice di Pace in diversa composizione, trattandosi dell'unica ipotesi nella quale il giudice di appello in relazione alle sentenze del Giudice di Pace è tenuto a disporre il rinvio in primo grado per un nuovo giudizio nel quale siano stato citati tutti i litisconsorti necessari.
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