LA QUESTIONE: La Compagnia assicuratrice risarcisce il terzo trasportato che riporta danni a seguito di manovra improvvisa dell'auto? | |
L'attore Gli attori, nella qualità di eredi, avevano chiesto la condanna della compagnia che assicurava l'auto di Caio per sentirla condannare al risarcimento del danno, in relazione ai danni permanenti riportati dal congiunto trasportato nel veicolo. A sostegno della domanda hanno dedotto che il congiunto era trasportato nel veicolo di Caio quando giunti dinanzi al ristorante, il veicolo si era arrestato ed il congiunto aveva aperto lo sportello anteriore destro per scendere quando il veicolo, a seguito del cedimento del freno a mano azionato dal proprietario aveva cominciato ad arretrare travolgendo il congiunto e gettandolo in terra. |
Il convenuto Costituendosi in giudizio, parte convenuta insisteva per il rigetto integrale della domanda. In particolare, eccepiva la inammissibilità della azione proposta in quanto la azione di cui all'articolo 141 del codice delle assicurazioni private presupponeva due requisiti: il primo che il fatto non fosse stato determinato da caso fortuito ed il secondo che l'incidente si fosse verificato in conseguenza di un incidente tra almeno due veicoli. |
La soluzione del giudice Secondo il giudice, la domanda proposta da parte attrice risultava conforme alla domanda prevista ai sensi dell'articolo 141 c.a. che, tuttavia, non risultava applicabile al caso di specie nel quale non risultava neppure allegata la presenza di altro veicolo coinvolto in qualche modo nel sinistro, neppure all'esito delle prove espletate che avevano riferito fatti non del tutto congruenti tra loro. Inoltre, gli stessi attori, tra i quali vi era anche il proprietario del veicolo, nella ricostruzione dell'incidente, non avevano mai adombrato una qualche responsabilità del conducente nell'asserito movimento del veicolo addebitato ad un malfunzionamento del freno di stazionamento regolarmente attivato. Domanda rigettata. |
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IL PROVVEDIMENTO
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