LA QUESTIONE: Il Comune è responsabile, quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite per effetto dell'accadimento dannoso? | |
L'attore Tizia mentre camminava nel piazzale del mercato ortofrutticolo, era caduta al suolo inciampando in una buca ubicata accanto alla griglia di caditoia per la raccolta di acqua piovana; tale buca, colma di acqua, materiale cartaceo e fogliame, non era stata transennata, né segnalata; a seguito della caduta aveva riportato lesioni personali, Tanto premesso conveniva in giudizio il Comune affinché venisse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti. |
Il convenuto Si costituiva il Comune che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dall'attrice, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di cinque anni dal giorno di verificazione del sinistro; nel merito, che non era stata fornita la prova della dinamica dell'incidente e del nesso di causa. |
La soluzione del giudice Dall'istruttoria di causa era emerso che la situazione in commento relativa alla pavimentazione stradale era agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si trattava di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche - limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune - rendeva in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa. La giurisprudenza, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all' |
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IL PROVVEDIMENTO
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