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4 luglio 2024 Civile e processo
Tribunale di Napoli Nord: imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla buca colma d'acqua e fogliame
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva.
di La Redazione
LA QUESTIONE: Il Comune è responsabile, quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite per effetto dell'accadimento dannoso?

L'attore

Tizia mentre camminava nel piazzale del mercato ortofrutticolo, era caduta al suolo inciampando in una buca ubicata accanto alla griglia di caditoia per la raccolta di acqua piovana; tale buca, colma di acqua, materiale cartaceo e fogliame, non era stata transennata, né segnalata; a seguito della caduta aveva riportato lesioni personali, Tanto premesso conveniva in giudizio il Comune affinché venisse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti.

Il  convenuto

Si costituiva il Comune che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, deduceva: in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento fatto valere dall'attrice, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il termine di cinque anni dal giorno di verificazione del sinistro; nel merito, che non era stata fornita la prova della dinamica dell'incidente e del nesso di causa.

La soluzione del giudice

Dall'istruttoria di causa era emerso che la situazione in commento relativa alla pavimentazione stradale era agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si trattava di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche - limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune - rendeva in concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa. La giurisprudenza, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo, risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia. Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il Comune il potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi. Domanda accolta con esclusiva responsabilità del Comune.

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Napoli Nord, 28 giugno 2024, n. 3134
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