L'attore
L'attore conveniva in giudizio la società chiedendo di dichiarare detta società responsabile ex art. 2051 c.c. o subordinatamente ex art. 2043 c.c. di un evento quando l'attrice, all'interno del ristorante di proprietà della società convenuta, era inciampata “su un binario metallico sporgente sul pavimento, il quale si trovava posizionato tra la sala interna ed il terrazzo del locale”, ed era rovinata sul suolo. Quindi chiedeva la condanna al risarcimento dei danni.
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Il convenuto
Costituendosi in giudizio, la società chiedeva di rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata. Inoltre, interveniva in giudizio la compagnia assicuratrice.
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La soluzione del giudice
Nel caso di specie, di quel binario di alloggiamento di porta scorrevole, la convenuta era custode ex art. 2051 c.c.; si trattava comunque di cosa in custodia inerte, priva di un proprio intrinseco dinamismo. Ad ogni modo, il binario sul quale inciampava l'attrice costituiva un ostacolo per chi entrava od usciva dal terrazzino del ristorante, un ostacolo alto pochi centimetri e quindi potenzialmente insidioso: come tale, andava in qualche modo segnalato, e dalle fotografie prodotte dalle parti, non risultava che lo fosse. Tuttavia, dalle stesse fotografie emergeva che l'ostacolo era debolmente insidioso - nel senso che il binario, seppur alto forse un paio di centimetri, era largo diversi centimetri, era molto lungo, era del colore del metallo, diverso da quello delle piastrelle della pavimentazione, ed inserito in una struttura molto evidente, quella della porta scorrevole. Tanto considerato, si ritiene l'attrice aveva concorso in misura preponderante a causare l'evento lesivo da lei stessa subìto, non osservando abbastanza attentamente la pavimentazione sulla quale camminava. Per quanto detto, la stessa aveva contribuito a determinare l'evento per cui è causa nella misura del 70%, per cui parte convenuta è stata considerata responsabile nella misura del 30%.
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