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5 settembre 2024 Civile e processo
Tribunale di Napoli: responsabilità preponderante della persona che inciampa su un'insidia ben visibile nel ristorante
Quanto più la situazione di un possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
di La Redazione
LA QUESTIONE: Quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, è tale da escludere la totale responsabilità del custode?

L'attore

L'attore conveniva in giudizio la società chiedendo di dichiarare detta società responsabile ex art. 2051 c.c. o subordinatamente ex art. 2043 c.c. di un evento quando l'attrice, all'interno del ristorante di proprietà della società convenuta, era inciampata “su un binario metallico sporgente sul pavimento, il quale si trovava posizionato tra la sala interna ed il terrazzo del locale”, ed era rovinata sul suolo. Quindi chiedeva la condanna al risarcimento dei danni.

Il convenuto

Costituendosi in giudizio, la società chiedeva di rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata. Inoltre, interveniva in giudizio la compagnia assicuratrice.

La soluzione del giudice

Nel caso di specie, di quel binario di alloggiamento di porta scorrevole, la convenuta era custode ex art.  2051 c.c.; si trattava comunque di cosa in custodia inerte, priva di un proprio intrinseco dinamismo. Ad ogni modo, il binario sul quale inciampava l'attrice costituiva un ostacolo per chi entrava od usciva dal terrazzino del ristorante, un ostacolo alto pochi centimetri e quindi potenzialmente insidioso: come tale, andava in qualche modo segnalato, e dalle fotografie prodotte dalle parti, non risultava che lo fosse. Tuttavia, dalle stesse fotografie emergeva che l'ostacolo era debolmente insidioso - nel senso che il binario, seppur alto forse un paio di centimetri, era largo diversi centimetri, era molto lungo, era del colore del metallo, diverso da quello delle piastrelle della pavimentazione, ed inserito in una struttura molto evidente, quella della porta scorrevole. Tanto considerato, si ritiene l'attrice aveva concorso in misura preponderante a causare l'evento lesivo da lei stessa subìto, non osservando abbastanza attentamente la pavimentazione sulla quale camminava. Per quanto detto, la stessa aveva contribuito a determinare l'evento per cui è causa nella misura del 70%, per cui parte convenuta è stata considerata responsabile nella misura del 30%.

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Napoli, 14 agosto 2024, n. 7599
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