LA QUESTIONE: Se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa? | |
L'attore La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da Tizia nei confronti dei convenuti, in qualità, rispettivamente, di proprietario, conducente e compagnia assicuratrice dell'automobile - per i danni subiti in occasione dell'incidente, allorquando l'attrice a bordo della sua bicicletta, nell'attraversare l'incrocio, veniva investita dal veicolo di controparte. |
Il convenuto Costituendosi in giudizio, parte convenuta deduceva contestava la fondatezza della domanda risarcitoria proposta, tanto sull'an tanto sul quantum debeatur, sottolineando che la in occasione dell'evento, avesse omesso di fermarsi al segnale di STOP, e che circolasse all'interno della corsia riservata all'opposto senso di marcia. |
La soluzione del giudice Dall'istruttoria di causa era emerso che, al momento dell'incidente, il semaforo posto all'incrocio non risultava in funzione, proiettando luce intermittente gialla. Orbene, dalla lettura della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri era emerso che parte attrice non osservava l'obbligo di fermarsi al segnale di STOP da cui era gravata la strada dalla medesima percorsa e senza tenere la destra, anzi, presumibilmente viaggiando in contromano, nella corsia destinata all'opposto senso di marcia. Difatti, dai rilievi effettuati dagli agenti accertatori, il punto d'urto era al termine dell'attraversamento dell'incrocio da parte dell'autovettura proveniente dalla strada favorita dal diritto di precedenza. Domanda rigettata. |
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IL PROVVEDIMENTO
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