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3 ottobre 2024 Civile e processo
Tribunale di Nola: con l'opposizione all’esecuzione non si può contestare un motivo non proposto nel processo monitorio
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è un'azione di mero accertamento negativo, con la quale si sostiene l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta prima dell'inizio del processo esecutivo.
di La Redazione
LA QUESTIONE: Si può far valere in sede di opposizione un motivo che la parte avrebbe dovuto fatto valere in sede di gravame?

L'attore

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto atto di precetto immediatamente esecutivo, si opponeva deducendo la nullità del D.I. poiché emesso sulla base del contratto di agenzia che non prevedeva nessuna provvigione per l'incarico di mediazione e che in ogni caso l'agente non aveva assistito l'acquirente nella stipula del rogito. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto.

Il convenuto

Con comparsa di costituzione parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dei motivi di opposizione a d.i. ed in ogni caso l'infondatezza del motivo di opposizione. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.

La soluzione del giudice

L'opposizione all'esecuzione consiste nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo. Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come il decreto ingiuntivo nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame. Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale.  Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività. Nel caso di specie l'opponente propone quale unico motivo di impugnazione, da qualificarsi opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., essendo in contestazione il titolo esecutivo azionato per ragioni di merito: la nullità del D.I. per essere fondato su un contratto di agenzia che non legittimava l'opposto ad aver diritto ad una provvigione.  Il suddetto motivo di opposizione all'esecuzione attiene a vicende antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo azionato e specificamente ai presupposti per l'emissione del d.i. e pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto, la domanda è inammissibile.

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Nola, 23 settembre 2024, n. 2517
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