Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 152 del 2024 pubblicata il 19/3/2024, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del giudice ordinario del Tribunale di Verona, condannando i ricorrenti in via solidale alla rifusione delle spese processuali.
A fondamento della decisione il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente A. srl secondo cui la domanda principale volta all'accertamento della conclusione di un contratto di agenzia tra A. Srl, da un lato, e B.U. e per esso F. Srls, dall'altro, riguarderebbe due soggetti giuridici costituiti sotto forma di società.
Ciò in quanto era pacifico nella causa che il contratto fosse stato concluso tra le due società e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 5/4/2023 n.9431) le controversie relative al rapporto di agenzia rientrano nella competenza per materia del tribunale del lavoro secondo l'articolo 409 numero 3 c.p.c. solo se il rapporto implica una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale. E tale requisito si considera mancante, escludendo l'applicazione del rito del lavoro, qualora l’agente operi per tramite di una società di persone o di capitali, o abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali gestendo un'impresa autonoma. Secondo la decisione in oggetto era quindi sufficiente l'accertamento della sottoscrizione del contratto di agenzia intercorso tra la società F. srls ed A. srl non essendo il B.U. mai stato considerato una parte contrattuale ed agendo in veste di legale rappresentante della F. srls sicchè la competenza doveva essere demandata alla competenza funzionale del giudice ordinario difettando nel caso di specie quell’elemento personale della prestazione che giustifica ex artt. 409 e 413 c.p.c. la competenza del giudice del lavoro.
Inoltre, secondo le regole generali in materia di cause tra persone giuridiche, la competenza territoriale faceva capo secondo il disposto dell'articolo 19 c.p.c. al giudice ove aveva sede la convenuta quindi al Tribunale di Verona.
Contro questa decisione hanno agito con ricorso per regolamento di competenza Umberto B.U. e F. srls (omissis) srls con tre motivi di ricorso ai quali ha resistito A. Srl con una memoria difensiva.
Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni, a norma dell’art. 380ter c.p.c., nel senso dell’accoglimento del regolamento;
Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. per irritualità ed incompletezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta A. sulla sola domanda principale e per difetto di eccezioni in ordine alle domande subordinate. Radicamento della competenza dinanzi il tribunale di Vicenza.
2. Con il secondo motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. e il cumulo soggettivo; in quanto le parti ricorrenti avevano testualmente chiesto l'accertamento che i dedotti rapporti fossero intervenuti tra A. e B.U. e solo per esso F. Srls; è stato sempre dedotto infatti che A. aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con B.U. persona fisica essendo F. Srls solo il soggetto formalmente intestatario dello stipulato contratto e quindi un soggetto interposto su accordo delle parti tutte, A. compresa.
3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 c.p.c. con riferimento a società prive di autonoma struttura imprenditoriale.
4. I motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito indicati.
In primo luogo va ricordato che l’eccezione proposta, non investendo la distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio giudiziario, configura una questione di incompetenza per materia del giudice del lavoro di Vicenza, e solo di conseguenza anche per territorio; questioni, l’una e l’altra, regolate dalla legge sulla scorta di criteri inderogabili (Sez. 6, Ordinanza n. 19410 del 11/09/2010).
5.- Ne consegue che deve essere risolta la questione della natura lavoristica o ordinaria della causa introdotta dalla domanda svolta da B.U. e per esso da F. srls; mentre non è stata fatta alcuna questione circa la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro.
6.- Allo scopo deve essere premesso che l’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, essa può esplicare i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza i limiti derivanti dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti; sicché, possono riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. 7 febbraio 2006, n. 2591; Cass. 27 novembre 2014, n. 25232; Cass. 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass. 3 luglio 2018, n. 17312).
7. Ciò posto va pure rilevato che, come risulta pacificamente dagli atti (da quanto esposto in ricorso e non minimamente contestato dalla controparte), il rapporto di lavoro dedotto in giudizio è intervenuto solo con il B.U., la cui opera personale e continuativa interessava alla società A. (allo scopo di riorganizzare la rete vendita e la struttura commerciale). Mentre, non avendo B.U. alcuna struttura di impresa o societaria in atto, solo ai fini della stipula del rapporto di agenzia venne riattivata una società già costituita ed inattiva; l’attività dedotta in giudizio è stata in effetti svolta personalmente ed esclusivamente da B.U. per il breve periodo in cui il rapporto era stato eseguito (dal 22.11.2021 al 21.1.2022); non esisteva altra struttura organizzativa, l’indirizzo mail aziendale era stato intestato da A. al B.U., la proposta relativa alla posizione di sales manager era stata effettuata al B.U.. Anche la fine del rapporto sarebbe stata motivata da ragioni riferibili al B.U., in quanto tale. B.U. era socio unico e amministratore unico di F. srls; non vi erano dipendenti o collaboratori e F. svolgeva attività esclusivamente presso l'unità locale in via Vegri Bressanvido, che costituisce la residenza di B.U..
8.- Inoltre, e soprattutto ai fini della decisione, va considerato che la domanda svolta in giudizio era di riconoscimento di un rapporto di lavoro di agenzia o in via gradata di natura parasubordinata (o di opera o appalto, di assistenza manageriale o comunque una domanda di risarcimento danni ex art 1337 c.c.) tra B.U. ed A., rapporto che solo formalmente sarebbe stato intestato a F. srl (e per esso F.), attivata allo scopo.
9.- Tutto ciò è stato esplicitamente posto dai due ricorrenti alla base della prospettazione contenuta nell’editio actionis essendosi dichiarato fin dalla intestazione del ricorso che F. srls agiva solo formalmente, per conto del ricorrente ( “e per esso”, si dice sempre negli atti).
Non è fondato perciò sostenere che il ricorrente abbia dichiarato di agire in giudizio quale legale rappresentate della società F. srls. Al contrario, è vero che egli ha agito in giudizio in prima persona, in nome proprio ed ha affermato che la società era stata costituita solo per firmare il contratto ed ha quindi agito in giudizio (e fuori di esso) soltanto per conto della persona fisica B.U., quale suo mezzo.
10.- In tale prospettazione, ed ai fini della qualificazione della domanda come causa di lavoro e della competenza del giudice del lavoro, alcuna decisiva rilevanza può dunque rivestire il fatto che F. srls abbia sottoscritto formalmente il contratto, in quanto (Cass. n. 22816 del 09/11/2016, n. 11415 del 17/05/2007, n. 9929 del 07/10/1993 ) la determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio non può essere nemmeno derogato dalle contestazioni del convenuto circa l’inesistenza del rapporto e neppure da quelle inerenti alla veste con cui l’uno o l’altro soggetto abbiano agito in giudizio.
11. Per contro, come già detto, nella causa va pure escluso che – fatta salva la apparente intestazione del contratto di agenzia a F. srls – B.U. abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si sia avvalso di una autonoma struttura imprenditoriale, sicchè neppure si può applicare la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata la quale postula in effetti un diverso accertamento e presupposti di fatto che nel caso di specie sono invece del tutto insussistenti.
12. Pertanto, la sentenza impugnata che ha declinato la competenza semplicemente perché F. srls aveva sottoscritto il contratto di agenzia intervenuto con A., senza rispettare il contenuto della domanda svolta in giudizio ed i suoi presupposti di fatto, ha violato le regole anzidette e deve essere cassata.
13.- Va quindi affermata la competenza del giudice del lavoro adito presso il tribunale di Vicenza presso cui le parti dovranno riassumere la causa entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
La statuizione sulle spese del presente regolamento si rimette alla definizione del merito. Non ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata, dichiara la competenza del giudice del lavoro presso il tribunale di Vicenza. Fissa il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa. Spese al definitivo.