LA QUESTIONE: L'atteggiamento di incomprensioni tra insegnante e la scuola configura ipotesi di mobbing? | |
Il ricorrente Con ricorso, Tizio aveva chiesto di accertare la condotta persecutoria avente le caratteristiche del cd “mobbing” e/o “straining” da parte dell'Istituzione scolastica resistente e condannare, pertanto, i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e alla professionalità conseguenti al demansionamento professionale. |
Il resistente Nel costituirsi, parte resistente chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, siccome destituite di alcun fondamento in fatto e diritto. |
La soluzione del giudice Dalla documentazione in atti, nonché dalle stesse allegazioni delle parti, emergeva come intorno al ricorrente, allorquando insegnava religione presso il liceo resistente, si registrava un clima tesissimo. Tale tensione derivava da una sorta di difficoltà di “comprensione” tra gli alunni della classe del ricorrente, nonché i relativi genitori (oltre che altri insegnanti). Tali incomprensioni in parte derivavano da atteggiamenti e da prese di posizione assunte nel corso delle lezioni e che non erano stati graditi da parte degli altri individui frequentanti l'istituzione scolastica. La scuola, tuttavia, non poteva essere evidentemente responsabile nei confronti dell'insegnante per l'impatto cagionato dalle scelte didattiche di quest'ultimo sulla propria classe, alunni e genitori compresi (vige, infatti, in generale il principio di autoresponsabilità |
|
IL PROVVEDIMENTO
|