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11 ottobre 2024 Lavoro e previdenza sociale
Tribunale di Ravenna: escluso il mobbing nei confronti del docente che crea tensione tra colleghi e genitori degli alunni
Per mobbing si intendono i comportamenti diretti sistematicamente contro una specifica persona con l'effetto di allontanarla dal posto di lavoro. 
di La Redazione
LA QUESTIONE: L'atteggiamento di incomprensioni tra insegnante e la scuola configura ipotesi di mobbing?

Il ricorrente

Con ricorso, Tizio aveva chiesto di accertare la condotta persecutoria avente le caratteristiche del cd “mobbing” e/o “straining” da parte dell'Istituzione scolastica resistente e condannare, pertanto, i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e alla professionalità conseguenti al demansionamento professionale.

Il resistente

Nel costituirsi, parte resistente chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte, siccome destituite di alcun fondamento in fatto e diritto.

La soluzione del giudice

Dalla documentazione in atti, nonché dalle stesse allegazioni delle parti, emergeva come intorno al ricorrente, allorquando insegnava religione presso il liceo resistente, si registrava un clima tesissimo. Tale tensione derivava da una sorta di difficoltà di “comprensione” tra gli alunni della classe del ricorrente, nonché i relativi genitori (oltre che altri insegnanti). Tali incomprensioni in parte derivavano da atteggiamenti e da prese di posizione assunte nel corso delle lezioni e che non erano stati graditi da parte degli altri individui frequentanti l'istituzione scolastica. La scuola, tuttavia, non poteva essere evidentemente responsabile nei confronti dell'insegnante per l'impatto cagionato dalle scelte didattiche di quest'ultimo sulla propria classe, alunni e genitori compresi (vige, infatti, in generale il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c.). Il dirigente scolastico del liceo – con le contestazioni disciplinari elevate al come detto due archiviate e due culminate dai provvedimenti sopra descritti e poi annullati dal Tribunale di Ravenna – non fece altro che dare principalmente seguito alle massicce lamentele di studenti, genitori e altri docenti nei confronti del ricorrente. Ma si trattava di due fenomeni che si ponevano su piani diversi. La risposta ad una incompatibilità ambientale (che può essere di gradi diversi) del docente non può essere il provvedimento disciplinare, destinato a sanzionare un comportamento inadempiente del docente. Si può creare un clima più o meno intenso di incompatibilità ambientale anche senza causare illeciti disciplinari. Quindi, secondo il giudice, il mobbing non era pertanto configurabile per l'evidente mancanza dell'elemento costitutivo dell'intento lesivo che dovrebbe unificare le varie condotte asseritamente mobbizzanti (ragione più liquida di decisione), nemmeno lo straining non poteva sussistere perché il clima di tensione che si respirava intorno al docente non era dovuto alla scuola stessa, ma ai dissapori che gli atteggiamenti del docente avevano generato in studenti, genitori e altri professori. Il ricorrente era accusato soprattutto di atteggiamenti omofobi da studenti e docenti. Ricorso respinto.

IL PROVVEDIMENTO
Tribunale di Ravenna, 12 settembre 2024, n. 295
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