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27 ottobre 2023
Penale e processo
Il PM può emettere un ordine europeo di indagine diretto al trasferimento di prove già raccolte in un altro Stato membro?

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Capeta risponde in senso affermativo al quesito precisando che ciò è possibile se il diritto nazionale permette al PM di disporre il trasferimento in un caso interno analogo. In tale ipotesi, l'autorità di emissione dell'OEI non può valutare la legittimità della raccolta di tali prove nello Stato membro di esecuzione.

di La Redazione

ilcaso

Nell'ambito di un'operazione congiunta della Francia e dei Paesi Bassi è stato sviluppato un software Trojan che è stato installato sulle apparecchiature terminali mediante un aggiornamento simulato. Le intercettazioni in questione hanno interessato utenti di una rete di telecomunicazione criptata, di cui 4 600 residenti in Germania.
Sulla base del sospetto di traffico illecito di sostanze stupefacenti da parte di persone non identificate, una Procura tedesca ha emesso diversi OEI ai fini dell'utilizzo dei dati oggetto di intercettazione in procedimenti penali. Un tribunale penale francese ha autorizzato gli OEI e ha trasmesso i dati richiesti. La Procura tedesca ha quindi condotto indagini nei confronti di singoli utenti della rete di telecomunicazioni criptata e condannava l'imputato nella presente sulla base delle prove ricevute dalla Francia.

Il Tribunale del Land tedesco presso il quale è pendente il procedimento penale che ne è scaturito ha chiesto alla Corte di giustizia se gli OEI di cui trattasi siano stati emessi in violazione della direttiva OEI.

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Con le sue conclusioni nella causa C-670 del 26 ottobre 2023, l'avvocato generale ricorda che un OEI può essere emesso soltanto se l'atto investigativo in esso richiesto avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
Premettendo che la direttiva in questione consente al PM competente in un determinato caso di emettere un OEI, e che non risulta che il diritto tedesco richieda l'autorizzazione del giudice ad un trasferimento analogo a livello interno, l'avvocato generale sostiene che il Pubblico Ministero tedesco fosse legittimato a emettere gli OEI di cui trattasi.
Dunque, «il diritto dell'Unione non richiede che siffatti OEI siano emessi da un giudice».

Da ultimo, l'avvocato generale ritiene inoltre che, poiché l'intercettazione di telecomunicazioni è stata autorizzata da giudici francesi, le autorità tedesche dovrebbero attribuire a tale fase procedurale lo stesso valore che le attribuirebbero a livello interno.

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