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Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Capeta risponde in senso affermativo al quesito precisando che ciò è possibile se il diritto nazionale permette al PM di disporre il trasferimento in un caso interno analogo. In tale ipotesi, l'autorità di emissione dell'OEI non può valutare la legittimità della raccolta di tali prove nello Stato membro di esecuzione.
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Nell'ambito di un'operazione congiunta della Francia e dei Paesi Bassi è stato sviluppato un software Trojan che è stato installato sulle apparecchiature terminali mediante un aggiornamento simulato. Le intercettazioni in questione hanno interessato utenti di una rete di telecomunicazione criptata, di cui 4 600 residenti in Germania. Il Tribunale del Land tedesco presso il quale è pendente il procedimento penale che ne è scaturito ha chiesto alla Corte di giustizia se gli OEI di cui trattasi siano stati emessi in violazione della direttiva OEI. |
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Con le sue conclusioni nella causa C-670 del 26 ottobre 2023, l'avvocato generale ricorda che un OEI può essere emesso soltanto se l'atto investigativo in esso richiesto avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Da ultimo, l'avvocato generale ritiene inoltre che, poiché l'intercettazione di telecomunicazioni è stata autorizzata da giudici francesi, le autorità tedesche dovrebbero attribuire a tale fase procedurale lo stesso valore che le attribuirebbero a livello interno. |
Conclusioni dell’avvocato generale del 26 ottobre 2023, causa C-670/22
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni per l’emissione di un ordine europeo di indagine – Trasferimento di prove già in possesso di un altro Stato membro – Nozione di autorità di emissione – Articolo 2, lettera c), punto i) – Ammissibilità delle prove»
I. Introduzione
1. Un ordine europeo di indagine (in prosieguo: «OEI») è uno strumento dell’Unione che permette la cooperazione transfrontaliera nelle indagini penali. Esso è disciplinato dalla direttiva OEI (2). Il rinvio pregiudiziale in esame invita la Corte, per la prima volta, a interpretare tale direttiva in una situazione in cui è stato emesso un OEI diretto al trasferimento di prove già in possesso di un altro Stato.
2. Ai fini di un’indagine penale in Germania, la Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Procura di Francoforte sul Meno, Germania) ha emesso diversi OEI, chiedendo il trasferimento di prove raccolte nel corso di un’indagine penale congiunta condotta in Francia e nei Paesi Bassi su utenti di EncroChat. EncroChat era una rete di telecomunicazioni criptata che offriva ai suoi utenti un anonimato quasi totale (3).
3. Il rinvio pregiudiziale in esame trae origine da uno dei procedimenti penali instaurati nei confronti di M.N. dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), sulla base di dati relativi a telecomunicazioni intercettate trasferiti sulla base dei summenzionati OEI. La questione sorta dinanzi al giudice del rinvio è se gli OEI siano stati emessi in violazione della direttiva OEI e, in caso affermativo, quali conseguenze ne derivino per quanto attiene all’uso di siffatte prove nel procedimento penale.
II. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
4. All’origine del procedimento penale nella causa principale vi è un’indagine penale avviata in Francia e poi proseguita come operazione congiunta fra la Francia e i Paesi Bassi, nell’ambito della quale sono stati intercettati i dati di utenti della rete di EncroChat relativi all’ubicazione, al traffico e alle comunicazioni, inclusi messaggi e immagini trasmessi in chat in corso.
5. Nell’ambito di detta operazione congiunta è stato sviluppato un software Trojan che è stato caricato sul server di Roubaix (Francia) nella primavera del 2020 e successivamente installato sulle apparecchiature terminali mediante un aggiornamento simulato. Il Tribunal correctionnel de Lille (Tribunale penale di Lille, Francia) ha autorizzato l’operazione di raccolta dei dati delle comunicazioni. Le intercettazioni in questione hanno interessato utenti di EncroChat in 122 paesi, tra i quali circa 4 600 utenti in Germania.
6. Nel corso di una videoconferenza tenutasi il 9 marzo 2020, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ha fornito ai paesi informazioni sulle misure di intercettazione programmate dalla polizia francese e sul previsto trasferimento dei dati. I rappresentanti del Bundeskriminalamt (Ufficio federale di polizia giudiziaria, Germania) e della Procura di Francoforte hanno manifestato il loro interesse nella raccolta dei dati degli utenti tedeschi.
7. La Procura di Francoforte ha avviato un’indagine preliminare nei confronti di ignoti il 20 marzo 2020. I dati raccolti dal gruppo investigativo di Francia e Paesi Bassi sono stati messi a disposizione, in particolare, delle autorità tedesche, attraverso un server dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), a partire dal 3 aprile 2020.
8. Il 2 giugno 2020, nell’ambito delle indagini preliminari tedesche nei confronti di ignoti, la Procura di Francoforte ha richiesto, tramite un OEI, l’autorizzazione delle autorità francesi a utilizzare i dati di EncroChat in procedimenti penali. Alla base della richiesta vi era il sospetto di traffico illecito di sostanze stupefacenti in grandi quantità da parte di persone non ancora identificate. Vi era tuttavia il sospetto che dette persone appartenessero a un gruppo criminale organizzato in Germania, che utilizzava telefoni di EncroChat. Il Tribunale penale di Lille ha autorizzato l’OEI con il quale si chiedeva il trasferimento e l’utilizzo in sede giudiziaria dei dati di EncroChat degli utenti tedeschi. Successivamente venivano trasferiti ulteriori dati sulla base di due OEI integrativi rispettivamente del 9 settembre 2020 e del 2 luglio 2021.
9. Sulla base delle prove ricevute, la Procura di Francoforte ha separato le indagini da condurre nei confronti di singoli utenti di Encrochat, assegnandole a procure locali. La Staatsanwaltschaft Berlin (Procura di Berlino, Germania) ha posto a carico dell’imputato di cui alla presente causa diversi casi di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in grandi quantità in Germania.
10. Il suddetto procedimento penale è attualmente pendente dinanzi al giudice del rinvio. Sebbene ciò non sia chiaramente spiegato nella decisione di rinvio, sembra che, nell’ambito di tale procedimento, si sia posta la questione se gli OEI emessi dalla Procura di Francoforte siano stati emessi in violazione della direttiva OEI e, in caso affermativo, se debbano essere esclusi come prove nell’ambito del procedimento penale a carico dell’imputato.
11. Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Sull’interpretazione dell’espressione “autorità di emissione” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della [direttiva OEI]
a) Se un [OEI] volto all’acquisizione di prove già in possesso dello Stato di esecuzione (nel caso di specie: la Francia) debba essere emesso da un giudice, se, in base alla normativa dello Stato di emissione (nel caso di specie: la Germania), la raccolta delle prove che ne costituisce la base avrebbe dovuto essere ordinata dal giudice in un caso interno analogo.
b) In subordine, se ciò trovi applicazione quantomeno nel caso in cui lo Stato di esecuzione abbia eseguito la misura di cui trattasi nel territorio dello Stato di emissione con l’obiettivo di mettere successivamente i dati ottenuti a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione interessate ai dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
c) Se un OEI mirante all’acquisizione di prove debba sempre essere emesso da un giudice (o da un organismo indipendente non coinvolto nelle indagini penali), senza tener conto delle norme nazionali in materia di competenza dello Stato di emissione, qualora la misura riguardi gravi ingerenze in diritti fondamentali di rango elevato.
2) Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva OEI]
a) Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva OEI] osti a un OEI volto al trasferimento di dati già disponibili nello Stato di esecuzione ([in casu:] la Francia) derivanti da un’intercettazione di telecomunicazioni – in particolare, dati relativi al traffico e all’ubicazione, nonché registrazioni dei contenuti delle comunicazioni – qualora, in primo luogo, l’intercettazione effettuata dallo Stato di esecuzione riguardi tutti gli utenti di un determinato indirizzo di comunicazione, in secondo luogo, venga richiesto, tramite l’OEI, il trasferimento dei dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio dello Stato di emissione e, in terzo luogo, non vi fossero indizi concreti della commissione di gravi reati da parte di detti singoli utenti al momento in cui è stata disposta ed eseguita la misura di intercettazione né al momento dell’emissione dell’OEI.
b) Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva OEI] osti a tale OEI qualora l’integrità dei dati ottenuti grazie alla misura di intercettazione non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di esecuzione a causa dell’assoluta riservatezza dei dati.
3) Sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva OEI]
a) Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva OEI] osti a un OEI volto al trasferimento di dati di telecomunicazione già in possesso dello Stato di esecuzione ([in casu:] la Francia), qualora la misura di intercettazione di detto Stato alla base della raccolta dei dati sarebbe stata illegittima ai sensi del diritto dello Stato di emissione ([in casu:] la Germania) in un caso interno analogo.
b) In subordine: se ciò valga almeno allorché lo Stato di esecuzione abbia effettuato l’intercettazione sul territorio dello Stato di emissione e nell’interesse di quest’ultimo.
4) Sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della [direttiva OEI]
a) Se una misura correlata con l’accesso clandestino ad apparecchiature terminali volta ad ottenere dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione via Internet costituisca un’intercettazione di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 31 della [direttiva OEI].
b) Se la notifica di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della [direttiva OEI] debba essere sempre trasmessa a un giudice o se ciò valga quantomeno quando, in base al diritto dello Stato notificato ([in casu:] la Germania), la misura prevista dallo Stato di intercettazione ([in casu:] la Francia) potrebbe, in un caso interno analogo, essere ordinata solo da un giudice.
c) Ove l’articolo 31 della [direttiva OEI] miri anche alla protezione dei diritti dei singoli utenti dei servizi di telecomunicazioni interessati, se detta protezione si estenda anche all’utilizzo dei dati ai fini dell’esercizio dell’azione penale nello Stato notificato ([in casu:] la Germania) e se, in caso affermativo, detta finalità sia equiparata alla finalità ulteriore di proteggere la sovranità dello Stato membro notificato.
5) Conseguenze giuridiche di un’acquisizione di prove in violazione del diritto dell’Unione
a) Se il divieto di utilizzo degli elementi di prova possa derivare direttamente dal principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione nel caso di prove ottenute tramite un OEI contrario a detto diritto.
b) Nel caso di prove ottenute tramite un OEI contrario al diritto dell’Unione, se il principio di equivalenza sancito da detto diritto comporti un divieto di utilizzo degli elementi di prova qualora il provvedimento su cui si basa l’acquisizione delle prove nello Stato di esecuzione non avrebbe potuto essere disposto nello Stato di emissione in un caso interno analogo e le prove acquisite mediante tale misura nazionale illegittima non sarebbero utilizzabili secondo il diritto dello Stato di emissione.
c) Se sia in contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di effettività, il fatto che l’utilizzo in un procedimento penale degli elementi di prova, la cui acquisizione era contraria al diritto dell’Unione proprio in ragione dell’assenza di un sospetto di reato, sia giustificato, nell’ambito di un bilanciamento degli interessi, dalla gravità dei reati di cui si è venuti a conoscenza per la prima volta a seguito della valutazione delle prove.
d) In subordine: se dal diritto dell’Unione europea, in particolare dal principio di effettività, discenda che le violazioni di tale diritto verificatesi nell’ambito dell’acquisizione delle prove in un procedimento penale nazionale non possono rimanere del tutto prive di conseguenze anche nel caso di reati gravi e devono quindi essere prese in considerazione a favore dell’imputato quantomeno sul piano della valutazione delle prove o della determinazione della pena».
12. La Procura di Berlino, i governi tedesco, estone, francese, dei Paesi Bassi, polacco e svedese, l’Irlanda e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.
13. Il 4 luglio 2023 si è tenuta un’udienza nel corso della quale M.N., la Procura di Berlino, i governi ceco, tedesco, spagnolo, francese, ungherese, dei Paesi Bassi e svedese, l’Irlanda e la Commissione hanno svolto le loro difese orali.
III. Analisi
A. Osservazioni preliminari
14. Ricorsi avverso condanne penali risultanti dalle intercettazioni di dati di EncroChat stanno suscitando scalpore in tutte le corti supreme d’Europa (4), Corte di giustizia compresa.
15. La maggior parte dei suddetti ricorsi è diretta contro misure di intercettazione eseguite dalla Francia. Sebbene tale aspetto sia manifestamente rilevante in procedimenti penali instaurati sulla base di prove raccolte mediante dette misure, occorre precisare che il rinvio pregiudiziale in esame non verte sulla validità delle misure di intercettazione francesi.
16. La presente causa verte, invece, sull’eventuale incompatibilità con la direttiva OEI degli OEI emessi dalla Procura di Francoforte e sulle conseguenze di una constatazione di tal genere. Gli OEI di cui trattasi non sono all’origine delle misure francesi di intercettazione di telecomunicazioni tra gli utenti di EncroChat. Le intercettazioni sono state eseguite indipendentemente dagli OEI in questione. Spetta ai giudici francesi competenti conoscere dei ricorsi giurisdizionali avverso tali misure di intercettazione.
17. Gli OEI di cui trattasi nella presente causa non miravano alla raccolta di dati in Francia mediante l’intercettazione di telecomunicazioni, ma si limitavano a richiedere il trasferimento delle prove già raccolte mediante le intercettazioni in Francia.
18. Tale insieme di fatti deve essere correttamente qualificato ai sensi della direttiva OEI. Segnatamente, l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva OEI stabilisce che un OEI può essere emesso, da un lato, «per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro» e, dall’altro lato, «per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione» (5).
19. In breve, un OEI può essere emesso sia per raccogliere prove nuove, sia per trasferire prove esistenti. Utilizzerò tale terminologia in riferimento ai due diversi tipi di OEI.
20. Nel procedimento principale, gli OEI sono stati emessi per la seconda di tali finalità: la Procura di Berlino chiedeva il trasferimento di prove già in possesso della Francia.
21. Tuttavia, dalla decisione di rinvio emerge chiaramente che il giudice del rinvio ritiene, in primo luogo che, nonostante la distinzione tra i due tipi di OEI di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva OEI, un OEI finalizzato al trasferimento di prove esistenti non può essere emesso senza tener conto del modo in cui dette prove sono state raccolte. In secondo luogo, il giudice del rinvio pone in dubbio la proporzionalità, e quindi la legittimità, delle misure iniziali di raccolta, in Francia, delle prove successivamente trasferite in Germania. Infine, il giudice del rinvio non concorda con la Corte federale di giustizia tedesca (6), la quale ha statuito che i dati di EncroChat oggetto di intercettazione potevano essere utilizzati come prove in Germania (7).
22. Tenuto conto di ciò, la Corte è chiamata a precisare se le condizioni per l’emissione di un OEI ai fini del trasferimento di prove esistenti esiga la valutazione delle misure alla base della raccolta delle prove nello Stato di esecuzione. Desidero chiarire, anzitutto, e approfondirò questo aspetto nel prosieguo, che, in un caso del genere, l’autorità di emissione non può rimettere in discussione la legittimità delle misure mediante le quali lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove. La proporzionalità della misura francese che dispone l’intercettazione dei telefoni di EncroChat non è quindi oggetto della presente causa.
B. Riorganizzazione delle questioni del giudice del rinvio e struttura delle conclusioni
23. Il giudice del rinvio ritiene che gli OEI siano stati emessi in violazione della direttiva OEI, poiché i) non rispettano le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva e ii) sono stati emessi da un pubblico ministero, e non da un giudice. Inoltre, le autorità francesi avrebbero dovuto, conformemente all’articolo 31 della direttiva OEI, notificare le misure di intercettazione al giudice tedesco competente. Infine, tale giudice ritiene che il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di equivalenza e di effettività, dovrebbero essere interpretati nel senso che vietano l’utilizzo in procedimenti penali di prove raccolte in violazione della direttiva OEI.
24. Pertanto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la sua interpretazione della direttiva OEI e le conseguenze che ne derivano siano corrette. Esso ha organizzato le sue questioni in cinque gruppi, che ho provveduto a riorganizzare ai fini della mia analisi nel modo esposto nel prosieguo.
25. I primi tre gruppi di questioni si concentrano sull’interpretazione della nozione di autorità competente ai fini dell’emissione di un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti e delle condizioni che disciplinano l’emissione di siffatto OEI. Le questioni relative alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva OEI sono connesse a quelle concernenti l’autorità di emissione competente. Le tratterò quindi congiuntamente nella sezione C.
26. Il quarto gruppo di questioni, con le quali si chiede l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva OEI, possono essere trattate separatamente. Lo farò nella sezione D.
27. Infine, analizzerò l’ultimo gruppo di questioni, relativo alle conseguenze di un’eventuale violazione della direttiva OEI, nella sezione E. Le questioni in parola potrebbero essere qualificate come ipotetiche qualora, dalle risposte fornite alle questioni precedenti, non emerga una violazione della direttiva OEI. Tuttavia, dato che tale conclusione dipende dall’interpretazione del diritto nazionale pertinente, operazione che spetta al giudice del rinvio, suggerisco alla Corte di rispondere anche a tali questioni.
C. Condizioni per l’emissione di un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti e autorità di emissione competente
28. Le condizioni che l’autorità di emissione deve valutare ai fini dell’emissione di un OEI (8) sono stabilite all’articolo 6, paragrafo 1. della direttiva OEI. Tale disposizione enuncia quanto segue:
«L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e
b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo».
29. La direttiva OEI impone pertanto due condizioni ai fini dell’emissione di un OEI. Tali condizioni mirano a garantire che l’OEI non sia emesso in violazione del diritto dello Stato di emissione (9). Poiché l’indagine penale o il procedimento penale che ne scaturisce si svolgono nello Stato di emissione, dette condizioni mirano, in ultima istanza, a tutelare i diritti degli imputati o degli indagati. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva OEI, il mancato rispetto di tali condizioni può essere contestato esclusivamente nello Stato di emissione.
30. Al fine di realizzare tali obiettivi, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva OEI impone all’autorità di emissione una valutazione astratta e una valutazione concreta.
31. La valutazione astratta è prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI e impone all’autorità di emissione di stabilire se l’atto di indagine che sarà oggetto di un OEI sia previsto dalla sua legislazione nazionale e a quali condizioni possa essere disposto.
32. La valutazione concreta di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva OEI pone in capo all’autorità di emissione l’obbligo di stabilire se un determinato OEI sia necessario e proporzionato ai fini di uno specifico procedimento penale.
33. Soltanto dopo aver accertato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI, che il diritto nazionale permette, in linea di principio, un determinato atto di indagine, l’autorità di emissione può occuparsi del caso concreto di cui è investita e procedere alla valutazione della necessità e della proporzionalità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva OEI. Mi sembra quindi più logico trattare queste due condizioni nell’ordine inverso.
34. Sia la condizione astratta, sia la condizione concreta sono connesse alla questione relativa alle modalità di individuazione dell’autorità competente a emettere un OEI in un caso concreto. Il giudice del rinvio ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, il pubblico ministero non fosse l’autorità competente a emettere gli OEI diretti al trasferimento, dalla Francia, di prove consistenti in dati di telecomunicazioni oggetto di intercettazione.
35. L’articolo 2, lettera c), della direttiva OEI individua le autorità che possono emettere un OEI. Tale disposizione prevede quanto segue:
«“autorità di emissione”
i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato;» (10).
36. L’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva OEI elenca quindi le autorità che possono emettere autonomamente un OEI, senza ulteriori autorizzazioni. A differenza della decisione quadro relativa al MAE (11), la direttiva OEI elenca espressamente i pubblici ministeri tra tali autorità (12). Così, a differenza di quanto deciso in riferimento alla decisione quadro relativa al MAE, nella causa Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), la Corte ha statuito che un pubblico ministero può essere annoverato fra le autorità di emissione di un OEI, anche qualora non sia totalmente indipendente dal potere esecutivo (13).
37. Tuttavia, siffatta legittimazione di principio del pubblico ministero non significa che quest’ultimo sia, in ogni caso, l’autorità di emissione competente. Tale circostanza dipende, invece, dalle circostanze del caso ed è legata alle condizioni imposte dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva OEI. Di conseguenza, valuterò non soltanto che cosa esigano tali condizioni a un’autorità di emissione, ma anche il modo in cui dette condizioni influiscono sulla questione relativa a quali autorità possano essere autorità di emissione.
1. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI e caso interno analogo
38. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI richiede, ai fini dell’emissione di un OEI, che l’atto di indagine sia disponibile alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
39. È pertanto necessario interpretare la nozione di caso interno analogo nell’ipotesi in cui un OEI sia emesso ai fini del trasferimento di prove esistenti.
40. Prima di interpretare l’espressione «caso interno analogo» s’impone un’osservazione preliminare. La questione in oggetto è sorta ed è stata dibattuta dai partecipanti al presente procedimento in ragione della posizione della Corte federale di giustizia tedesca (14), secondo la quale l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI non si applica affatto a un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti. Secondo tale giudice, il trasferimento di prove non costituisce, di per sé, un atto investigativo ed esula quindi dall’ambito di applicazione di tale disposizione.
41. Non condivido tale posizione. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI definisce le condizioni per l’emissione di un OEI senza distinguere tra i due tipi di atti menzionati all’articolo 1 della direttiva OEI. La sua formulazione non esclude dal suo ambito di applicazione gli atti investigativi con i quali è richiesto il trasferimento di prove già esistenti. Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI si applica anche a un OEI emesso ai fini del trasferimento di prove esistenti, come nel caso di specie (15).
42. Il caso interno analogo rilevante ai fini di valutare se un OEI possa essere emesso differisce a seconda che l’OEI sia emesso per raccogliere prove nuove o per trasferire prove già esistenti. Pertanto, come suggerito dalla Commissione, dalla Procura di Berlino e dal governo tedesco, un caso interno analogo è un caso in cui le prove sono trasferite da un procedimento penale a un altro in Germania (ad esempio, dalla procura di Monaco di Baviera alla Procura di Berlino).
43. Siffatta interpretazione è confermata dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI, ai sensi del quale «l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI» (16) sono quelli che l’autorità deve poter disporre a livello interno. Nel caso di specie, l’atto richiesto negli OEI è il trasferimento di prove già in possesso delle autorità francesi.
44. La questione se sia possibile trasferire prove consistenti in dati di comunicazioni intercettate raccolti nell’ambito di un’indagine o di un procedimento penale è disciplinata dal diritto tedesco. Non si tratta di una questione di cui si occupa la direttiva OEI. Tale direttiva rinvia, invece, al diritto dello Stato di emissione.
45. Sorge la questione se gli atti sulla base dei quali le prove sono state raccolte in Francia abbiano un ruolo in questa valutazione.
46. Nella misura in cui il diritto nazionale stabilisce condizioni per il trasferimento di prove tra procedimenti penali, l’atto sottostante può diventare rilevante. Ad esempio, se il diritto tedesco vietasse, a livello nazionale, il trasferimento di dati di telecomunicazioni intercettate da un procedimento penale a un altro, l’autorità di emissione sarebbe parimenti impossibilitata a disporre un trasferimento di tal genere a livello transfrontaliero.
47. Non sembra, tuttavia, che ciò si verifichi nel caso di specie. In udienza, il governo tedesco ha confermato che, ai sensi del diritto tedesco, il trasferimento di prove tra due procedimenti penali è possibile, anche per quanto concerne prove raccolte mediante l’intercettazione di comunicazioni. Le condizioni di tale trasferimento sono previste dalla Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«StPO»). Spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto tedesco al fine di stabilire se sia effettivamente così (17).
48. Tuttavia, la direttiva OEI non obbliga, bensì addirittura impedisce all’autorità di emissione di valutare la legittimità degli atti sulla base dei quali sono state raccolte le prove nello Stato membro di esecuzione. Quando emette un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti, l’autorità di emissione è vincolata al principio del riconoscimento reciproco, che è sotteso alla cooperazione in materia penale nell’Unione europea. Salvo che sia accertata l’illegittimità dell’atto sottostante in un procedimento giudiziario in Francia, procedimento che la persona interessata deve poter instaurare (18), l’autorità di emissione non può sindacarne la legittimità.
49. M.N. ha sostenuto che una distinzione tra il trasferimento di prove e gli atti mediante i quali esse sono state raccolte consente di eludere la tutela degli indagati o degli imputati prevista dal diritto dello Stato di emissione. A suo avviso, le autorità tedesche si sono rivolte alle loro omologhe francesi per ottenere prove in violazione del diritto tedesco.
50. Le circostanze della presente causa non inducono a sospettare dell’esistenza di un abuso nelle procedure di indagine transfrontaliere. La Francia è entrata in possesso delle prove in questione nell’ambito delle proprie indagini penali. Sebbene anche la Germania fosse interessata a dette prove, la Francia non ha iniziato a raccoglierle ai fini dell’indagine penale tedesca. Pertanto, anche se fosse vero che un giudice tedesco non autorizzerebbe l’esecuzione in Germania di intercettazioni di tal genere, le autorità francesi hanno eseguito tali misure in conformità con il diritto francese e previa autorizzazione di un giudice francese competente.
51. Sebbene i sistemi di diritto penale degli Stati membri differiscano notevolmente (19), ciò non significa che un sistema tuteli i diritti fondamentali degli indagati e degli imputati e che gli altri li violino. Piuttosto, la cooperazione giudiziaria dell’Unione europea in materia penale si fonda sul presupposto che tutti gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali. Sebbene tale presupposto possa essere confutato in un caso specifico dinanzi a un giudice competente, ciò non può rimettere in discussione il principio della fiducia reciproca sotteso all’OEI e ad altri strumenti di cooperazione in materia penale.
52. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI, l’autorità di emissione deve verificare se, in Germania, i dati raccolti mediante l’intercettazione di telecomunicazioni ai fini di un procedimento penale possano essere trasferiti a un altro procedimento penale. In caso affermativo, detta autorità può emettere un OEI diretto al trasferimento di prove raccolte mediante l’intercettazione di telecomunicazioni in un altro Stato membro dell’Unione. Al momento dell’emissione di siffatto OEI, l’autorità di emissione non può rimettere in discussione la legittimità degli atti mediante i quali sono state raccolte le prove nello Stato membro di esecuzione.
53. Infine, nella sua terza questione subordinata, lettera b), il giudice del rinvio chiede se rilevi il fatto che l’intercettazione eseguita dallo Stato di esecuzione includesse dati sui telefoni cellulari di utenti in Germania o il fatto che detta intercettazione fosse di interesse ai fini dell’esercizio di azioni penali in Germania. Ritengo che tali circostanze, anche qualora accertate, non siano rilevanti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI.
54. In primo luogo, il fatto che le intercettazioni siano state eseguite su telefoni cellulari di utenti in territorio tedesco non rileva ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI: indipendentemente dal luogo in cui le prove sono state raccolte, affinché esse possano essere trasferite dalla Francia alla Germania per effetto di un OEI, è necessario che siano conformi alle norme tedesche applicabili in un caso interno analogo.
55. In secondo luogo, l’ipotesi che le autorità francesi abbiano intercettato le comunicazioni nell’interesse della Germania è una congettura di fatto non motivata nella decisione di rinvio e in merito alla quale la Corte non è in grado di trarre conclusioni; soprattutto, nulla nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI induce a ritenere che l’interesse dello Stato di emissione sia rilevante ai fini dell’interpretazione di tale disposizione.
Conclusione provvisoria
56. Quando è emesso un OEI ai fini del trasferimento di prove già in possesso di un altro Stato, il riferimento a un caso interno analogo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI impone all’autorità di emissione di stabilire se e a quali condizioni il diritto nazionale in questione consenta il trasferimento di prove raccolte mediante l’intercettazione di comunicazioni tra procedimenti penali a livello interno.
57. Allorché decide sulla possibilità di emettere un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti, l’autorità di emissione non può valutare la legittimità della raccolta, nello Stato di esecuzione, delle prove delle quali richiede il trasferimento mediante un OEI.
58. Il fatto che gli atti sottostanti siano stati eseguiti nel territorio dello Stato di emissione o nell’interesse di tale Stato non influisce sulla risposta che precede.
2. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI e autorità di emissione competente
59. Il giudice del rinvio ritiene che gli OEI di cui alla presente causa avrebbero dovuto essere emessi da un giudice, e non da un pubblico ministero. A tal riguardo, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se una conclusione del genere discenda dal combinato disposto dell’articolo 2, lettera c), punto i), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI e, in secondo luogo, se la circostanza che le autorità francesi abbiano intercettato telefoni cellulari sul territorio tedesco influisca sulla risposta a tale questione.
60. La Corte ha già chiarito che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI è, di fatto, pertinente ai fini di individuare l’autorità di emissione competente in un caso specifico. Nella causa Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione), la Corte ha collegato l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva OEI all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima (20). Essa ha precisato che un OEI deve essere emesso da un giudice qualora ciò sia richiesto dal diritto dello Stato membro di emissione in riferimento allo stesso atto in un contesto interno (21). In tal caso, il giudice è l’autorità di emissione competente, nonostante il pubblico ministero sia menzionato all’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva in parola (22).
61. In sintesi, un pubblico ministero può essere, in linea di principio, un’autorità di emissione, ma il diritto nazionale applicabile in un caso interno analogo determina l’autorità di emissione competente in un caso concreto.
62. Tenuto conto della mia precedente analisi di ciò che si deve intendere per caso interno analogo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI allorché è emesso un OEI ai fini del trasferimento di prove esistenti, l’OEI avrebbe dovuto essere emesso da un giudice nel caso in cui il diritto tedesco lo esiga nell’ipotesi di trasferimento a livello interno di dati di telecomunicazioni intercettate.
63. Pertanto, per determinare l’autorità di emissione competente, è irrilevante che, ai sensi del diritto tedesco, le misure di intercettazione dovessero autorizzate da un giudice. Occorre chiedersi soltanto se è necessario che un giudice autorizzi un trasferimento analogo a livello interno. Non sembra che sia così nel diritto tedesco.
64. Ciò detto, permane una questione importante. Se il trasferimento di prove esistenti fosse avvenuto a livello interno, da un pubblico ministero a un altro (ad esempio, da Monaco di Baviera a Berlino), la misura di intercettazione di telecomunicazioni sottostante sarebbe stata disposta, nel diritto tedesco, da un giudice. Pertanto, la proporzionalità dell’ingerenza nei diritti fondamentali sarebbe stata controllata da un giudice. Ciò rende accettabile, dal punto di vista della protezione dei diritti degli indagati e degli imputati, consentire l’utilizzo di tali prove in un altro procedimento penale senza un ulteriore intervento di un giudice.
65. Tuttavia, quando la misura sottostante è disciplinata da un sistema giuridico diverso, una norma che non richiede il controllo giurisdizionale del trasferimento di prove esistenti opera in un contesto diverso, non familiare (23).
66. Ciò nonostante, nel caso di specie, l’intercettazione delle telecomunicazioni è stata autorizzata dai giudici francesi (24). Il principio del riconoscimento reciproco, sul quale si fonda il sistema dell’OEI, esige che le autorità tedesche attribuiscano a tale fase procedurale lo stesso valore che esse attribuirebbero ad essa a livello interno. Ciò anche quando, in un caso concreto, un giudice tedesco deciderebbe in modo diverso.
67. Cosa accade però qualora il diritto francese non richieda un’autorizzazione giudiziaria delle misure di intercettazione? In udienza, la Commissione ha affermato che, in un caso del genere, la situazione sarebbe diversa, e ha sostenuto che, se i giudici francesi non avessero autorizzato la misura sottostante, l’OEI diretto al trasferimento di prove esistenti potrebbe essere considerato contrario al diritto dell’Unione. Ciò suggerirebbe che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI non sia del tutto indifferente alla misura sottostante nel caso di un OEI emesso ai fini del trasferimento di prove esistenti.
68. Quando il diritto nazionale legittima un pubblico ministero a chiedere il trasferimento di prove poiché l’acquisizione iniziale di tali prove è stata autorizzata da un giudice, detta norma nazionale diventa, a mio avviso, rilevante ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI. Ciò significa che l’autorità di emissione è tenuta a verificare se la misura sottostante abbia ricevuto l’autorizzazione giudiziaria richiesta dal diritto nazionale. Tuttavia, l’autorità di emissione non sarebbe in grado di mettere in discussione la qualità di siffatta autorizzazione, essendo invece tenuta ad accettare l’autorizzazione giudiziaria nello Stato di esecuzione, analogamente a quanto farebbe se si trattasse di un’autorizzazione nazionale.
69. Tuttavia, se lo Stato di esecuzione non richiede che la misura sottostante sia autorizzata da un giudice, mentre lo Stato di emissione richiederebbe siffatto intervento in un caso interno analogo, quest’ultimo Stato può richiedere un’autorizzazione giudiziaria ai fini dell’emissione di un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti. Ciò si verifica anche qualora detto Stato non esiga un’autorizzazione del genere ai fini del trasferimento interno di prove.
70. Nel caso di specie, tutti i passi compiuti al fine di raccogliere dati tramite il server di EncroChat in Francia sono stati autorizzati dai giudici francesi competenti (25). Non vedo quindi alcun motivo per cui un pubblico ministero tedesco non possa emettere un OEI diretto al trasferimento di dette prove.
71. Il giudice del rinvio ha proposto una questione subordinata, la prima questione, lettera b), basata sul presupposto che le autorità tedesche abbiano innescato la raccolta dei dati da parte della Francia nell’interesse della Germania, raccolta che è avvenuta in territorio tedesco (26).
72. Tale questione è in parte ipotetica, poiché la raccolta di prove costituiva un’iniziativa francese posta in essere al fine della conduzione di indagini nazionali. L’individuazione di utenti tedeschi di EncroChat è stata una conseguenza, e non la causa, dell’intercettazione di telecomunicazioni.
73. La circostanza che alcuni utenti di EncroChat si trovassero in territorio tedesco non incide in alcun modo, a mio avviso, sulla nozione di autorità di emissione. Poiché un OEI può essere emesso soltanto per atti disponibili in un caso interno analogo, si applicano le stesse norme nazionali in materia di autorità di emissione, indipendentemente dal luogo in cui l’atto di indagine è stato eseguito e ad opera di quali soggetti. L’unica differenza è se sarà utilizzato un OEI o un ordine di indagine interno (27).
Conclusione provvisoria
74. Quando l’atto di indagine nello Stato di esecuzione è stato autorizzato da un giudice, non è necessario che l’OEI diretto al trasferimento di tali prove sia emesso da un giudice, anche nel caso in cui, ai sensi del diritto dello Stato di emissione, la raccolta delle prove alla base dell’OEI avrebbe dovuto essere disposta da un giudice.
75. Il fatto che le intercettazioni siano state effettuate nel territorio di un altro Stato membro non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell’autorità di emissione.
3. Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OEI e proporzionalità
76. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva OEI, un OEI deve essere necessario e proporzionato ai fini del procedimento penale, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (28).
77. Tale valutazione della proporzionalità è guidata sia dal diritto dell’Unione sia dal diritto dello Stato di emissione (29).
78. L’autorità di emissione deve verificare che l’OEI sia necessario e proporzionato alla luce delle circostanze esistenti al momento dell’emissione dell’OEI. A tal riguardo, M.N. sostiene, correttamente, che, ai fini della valutazione della proporzionalità di un OEI, è indubbiamente irrilevante la questione se l’indagine penale si sia conclusa con esito positivo e abbia contribuito a numerose condanne per reati gravi.
79. La questione pertinente è, piuttosto, se il livello di ingerenza nella vita privata, determinato dall’accesso del pubblico ministero alle prove oggetto di trasferimento, possa essere giustificato dall’importanza dell’interesse pubblico connesso all’indagine o al procedimento penale in questione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
80. A tal riguardo, nella sua giurisprudenza concernente la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (30), la Corte ha statuito che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati relativi al traffico e all’ubicazione costituisce sempre una grave ingerenza nella vita privata delle persone interessate (31).
81. Sebbene la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non si applichi in quanto tale al caso di specie (32), le conclusioni relative alla grave ingerenza nei diritti fondamentali causata dall’accesso ai dati relativi al traffico e all’ubicazione sono pertinenti anche nella presente causa: l’accesso delle autorità pubbliche tedesche ai dati delle comunicazioni trasferiti dalla Francia può essere qualificato come una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Tuttavia, anche una grave ingerenza può essere giustificata da un interesse pubblico egualmente importante (33).
82. Detto interesse può essere valutato soltanto dall’autorità di emissione (o dal giudice nazionale competente per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva OEI) alla luce di tutte le circostanze del caso, che è disciplinato principalmente dal diritto nazionale (34). Come ho già spiegato, il diritto nazionale applicabile è quello che disciplina il trasferimento delle prove da un procedimento penale a un altro.
83. La Corte non può sostituirsi all’autorità di emissione o al giudice nazionale dell’impugnazione nella valutazione della proporzionalità di un determinato OEI. Oltre a non essere competente a farlo, la Corte non possiede una piena conoscenza di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti relativi a una determinata indagine penale. Di conseguenza, non spetta alla Corte decidere se sia sproporzionato disporre il trasferimento dei dati di tutti gli utenti di EncroChat in Germania in assenza di prove concrete dei reati commessi.
84. Con la sua seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede se la riservatezza del metodo di intercettazione dei dati debba essere tenuta in considerazione in sede di valutazione della proporzionalità, qualora l’integrità dei dati ottenuti non possa essere verificata dalle autorità dello Stato di emissione.
85. A mio avviso, la riservatezza potrebbe effettivamente influire sulla possibilità di garantire la difesa degli indagati o degli imputati. Si tratta, tuttavia, di un elemento rilevante ai fini dell’ammissibilità delle prove, affrontato nell’ambito del quinto gruppo delle questioni proposte dal giudice del rinvio.
Conclusione provvisoria
86. La valutazione della necessità e della proporzionalità di un OEI diretto al trasferimento delle prove esistenti è di competenza dell’autorità di emissione, con la possibilità di un controllo da parte del giudice nazionale competente. Siffatta valutazione deve prendere in considerazione il fatto che l’accesso dell’autorità nazionale ai dati delle comunicazioni intercettate costituisce una grave ingerenza nella vita privata delle persone interessate. Tale ingerenza deve essere controbilanciata da un interesse pubblico importante connesso all’indagine e al perseguimento di reati.
4. Se il diritto dell’Unione esiga che un giudice valuti la proporzionalità in caso di grave ingerenza nei diritti fondamentali
87. Con la sua prima questione, lettera c), il giudice del rinvio chiede se, indipendentemente dal diritto nazionale applicabile, il diritto dell’Unione imponga che l’accesso di un pubblico ministero alle prove acquisite mediante l’intercettazione di comunicazioni sia autorizzato da un giudice.
88. Il giudice del rinvio ha suggerito che l’emissione di un OEI diretto al trasferimento di prove consistenti in dati di telecomunicazioni intercettate richieda sempre un’autorizzazione giudiziaria. Tale giudice ha richiamato la sentenza Prokuratuur.
89. Nella suddetta sentenza, la Corte ha statuito che permettere l’accesso di autorità pubbliche ai dati conservati dai fornitori di servizi di telecomunicazione richiede la previa autorizzazione di un giudice o di un altro organo imparziale (35). La Corte si è basata sull’argomento persuasivo del suo avvocato generale (36), secondo cui la Procura, che è parte del procedimento penale, non può essere considerata imparziale. Per questo motivo, è dubbio che un organo di tal genere possa effettuare l’analisi di proporzionalità senza collocare gli interessi dell’accusa davanti agli interessi alla vita privata e alla protezione dei dati degli indagati e degli imputati.
90. Poiché l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva OEI esige inoltre che l’OEI sia proporzionato, ci si può chiedere, seguendo la logica della sentenza Prokuratuur, se si possa affidare a un pubblico ministero l’effettuazione di siffatta analisi della proporzionalità.
91. La direttiva OEI ha demandato agli ordinamenti giuridici nazionali l’apprezzamento della questione se un pubblico ministero possa emettere un OEI. Si tratta di un approccio sensato, tenuto conto delle differenze nell’organizzazione dei sistemi di giustizia penale negli Stati membri. Tale apprezzamento da parte degli ordinamenti giuridici nazionali sottende la questione se il pubblico ministero sia in grado di effettuare una valutazione imparziale della proporzionalità. Se la circostanza di essere parte del procedimento penale rendesse inopportuna l’emissione di un OEI da parte di un pubblico ministero, l’articolo 2, lettera c), punto i) della direttiva OEI sarebbe privato del suo significato.
92. Il giudice del rinvio intendeva tuttavia suggerire che il diritto dell’Unione dovrebbe intervenire ed esigere un’autorizzazione giudiziaria soltanto qualora le misure comportino una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Ciò era precisamente quanto avveniva nella causa Prokuratuur e in altre cause concernenti la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.
93. La risposta sintetica è che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e la pertinente giurisprudenza non trovano applicazione nel caso di specie. Esse sono pertinenti soltanto allorché i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti, in forza del diritto nazionale, a conservare dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni e quando le autorità pubbliche chiedono l’accesso ai dati così conservati. Qualora l’intercettazione sia effettuata direttamente dagli Stati membri, senza che sia imposto alcun obbligo ai fornitori di servizi di telecomunicazione, la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non trova applicazione, mentre si applica il diritto nazionale (37).
94. Tuttavia, esaminando più nel dettaglio la logica di cui alla sentenza Prokuratuur, come suggerito dal giudice del rinvio, ci si potrebbe comunque chiedere quale sia il motivo per cui la Corte ha statuito che, a causa della natura delle sue funzioni, un pubblico ministero non è in condizione di procedere a una valutazione imparziale della proporzionalità quando richiede l’accesso ai dati conservati da fornitori di servizi di rete.
95. Nel contesto della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, i dati ai quali accede un pubblico ministero sono sempre quelli in possesso degli operatori di telecomunicazioni che, in forza del diritto nazionale, sono tenuti a conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione della popolazione in generale. I dati così conservati non hanno a oggetto un caso specifico, bensì, piuttosto, una sorveglianza di massa. La richiesta di accesso di un pubblico ministero ai fini di un’indagine penale concreta è la prima occasione in cui possono essere prese in considerazione circostanze individuali. Pertanto, era giustificato esigere che un giudice valutasse la proporzionalità di tale accesso, poiché l’intervento di un giudice è necessario al fine di evitare l’abuso legato a un accesso in forma massiccia e generale ai dati conservati.
96. Ciò distingue le statuizioni nella sentenza Prokuratuur dalla situazione di cui alla presente causa. Nel caso di specie, i dati da trasferire non sono stati raccolti in modo indiscriminato presso l’intera popolazione, bensì ai fini di un’indagine penale concreta in Francia. Nell’ambito di questa prima fase, che ha reso disponibili i dati in questione, la raccolta dei dati è avvenuta sotto il controllo di un giudice.
97. Pertanto, il livello di ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati che ha dato origine alla sentenza Prokuratuur, non equivale al livello di ingerenza di cui alla presente causa. I dati il cui trasferimento è stato richiesto mediante i tre OEI emessi dalla procura di Francoforte erano limitati ai soli utenti di EncroChat in Germania, in un contesto caratterizzato dall’esistenza di sospetti che tale servizio fosse utilizzato principalmente ai fini della commissione di reati.
98. Ciò non significa che l’ingerenza nella vita privata di tali persone non sia importante. Tuttavia, essa non è comunque paragonabile alla sorveglianza di massa della popolazione in generale.
99. Oltre a porre in capo all’autorità di emissione l’obbligo di effettuare e motivare la sua valutazione della proporzionalità, la direttiva OEI prevede ulteriori garanzie. Qualora un pubblico ministero violi diritti fondamentali, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva OEI impone agli Stati membri di garantire mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo. Pertanto, l’indagato o l’imputato dovrebbero poter contestare la valutazione della proporzionalità effettuata dal pubblico ministero al momento dell’emissione di un OEI diretto al trasferimento di prove (38). Ciò non avviene nel contesto della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.
100. Infine, vorrei occuparmi brevemente della rilevanza della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (39) ai fini della determinazione dell’autorità di emissione. Tale questione è sorta poiché la Corte, nella sua sentenza La Quadrature du Net, ha precisato che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non si applica all’intercettazione diretta di dati; si applica, invece, il diritto nazionale, «fatta salva l’applicazione della direttiva [sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie]» (40). La questione, quindi, è se dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie discenda l’obbligo che sia un giudice a emettere un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti, nel caso in cui le prove consistano in dati oggetto di intercettazione.
101. La direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, che tutela i dati personali nel settore delle indagini penali, può effettivamente trovare applicazione nelle circostanze del caso di specie (41). Tuttavia, a mio avviso, tale direttiva non contiene alcuna norma che consenta alla Corte di concludere che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri l’obbligo di garantire una previa autorizzazione giudiziaria ai fini dell’accesso diretto da parte del pubblico ministero ai dati ottenuti mediante l’intercettazione di comunicazioni.
102. La direttiva in parola disciplina gli obblighi delle autorità pubbliche che agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati, le quali sono tenute, in particolare, a effettuare una valutazione della proporzionalità (42), ma non determina di quali autorità si tratti.
Conclusione provvisoria
103. Il diritto dell’Unione non richiede che un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti, raccolte mediante l’intercettazione di telecomunicazioni, sia emesso da un giudice qualora il diritto nazionale preveda che il pubblico ministero possa disporre un trasferimento di tal genere in un caso interno analogo.
D. Articolo 31 della direttiva OEI e obbligo di notifica
104. Con il suo quarto gruppo di questioni, il giudice del rinvio chiede se l’intercettazione di comunicazioni eseguita dalle autorità francesi fosse soggetta all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 31 della direttiva OEI. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede altresì se siffatta notifica dovesse essere trasmessa a un giudice, dato che soltanto un giudice avrebbe potuto autorizzare l’intercettazione di comunicazioni ai sensi del diritto tedesco.
105. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 31 della direttiva OEI sono così formulate:
«1. Se, ai fini del compimento di un atto di indagine, l’intercettazione di telecomunicazioni è autorizzata dall’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato membro di intercettazione”) e l’indirizzo di comunicazione della persona soggetta a intercettazione indicata nell’ordine di intercettazione è utilizzato sul territorio di un altro Stato membro (lo “Stato membro notificato”) la cui assistenza tecnica non è necessaria per effettuare l’intercettazione, lo Stato membro di intercettazione ne dà notifica all’autorità competente dello Stato membro notificato dell’intercettazione:
a) prima dell’intercettazione, qualora l’autorità competente dello Stato membro di intercettazione sappia, al momento di ordinare l’intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione e si trova o si troverà sul territorio dello Stato membro notificato;
b) durante l’intercettazione o ad intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova, o si trovava durante l’intercettazione, sul territorio dello Stato membro notificato.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato C.
(…)».
106. L’articolo 31 della direttiva OEI riguarda le situazioni in cui uno Stato membro esegue intercettazioni di telecomunicazioni nel territorio di un altro Stato membro, senza che sia necessaria alcuna assistenza tecnica da parte di quest’ultimo (43).
107. Tale disposizione persegue una duplice finalità. In primo luogo, quale prosecuzione della cortesia internazionale prevista dai previgenti accordi di assistenza giudiziaria (44), la funzione dell’obbligo di notifica è quella di rafforzare la fiducia reciproca tra i partecipanti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (45). In secondo luogo, la funzione della notifica è consentire allo Stato membro notificato di tutelare i diritti fondamentali dei singoli sul suo territorio (46).
108. L’articolo 31 della direttiva OEI si applica a una situazione in cui una misura transfrontaliera è in corso di esecuzione, anche se in assenza di un OEI, in quanto è eseguita unilateralmente da uno Stato membro (47).
109. Tale interpretazione discende dalla formulazione dell’articolo 31 della direttiva OEI, che non menziona affatto l’emissione di un OEI, a differenza dell’articolo 30 della medesima direttiva. Parimenti, l’articolo 31 non utilizza le espressioni «di emissione» e «di esecuzione», bensì le espressioni Stato membro «di intercettazione» e «notificato» (48).
110. A mio avviso, tale disposizione concerne precisamente situazioni quali l’intercettazione, da parte della Francia, di dati di telecomunicazioni su telefoni cellulari in Germania nel contesto di un’indagine penale francese. Di conseguenza, la Francia avrebbe dovuto informare le autorità tedesche non appena venuta a conoscenza del fatto che una parte dei dati intercettati proveniva da telefoni cellulari in Germania (49).
111. Qual è l’autorità tedesca alla quale la Francia avrebbe dovuto trasmettere la notifica? La direttiva OEI non impone agli Stati membri l’obbligo di designare l’autorità nazionale competente a ricevere tali notifiche, come avviene invece in alcune altre situazioni (50). Di conseguenza, lo Stato di intercettazione non può sapere quale organo sia competente a ricevere una notifica di tal genere nello Stato membro notificato.
112. Pertanto, la Francia non era tenuta a trasmettere la notifica a un giudice tedesco competente, potendo trasmetterla anche, ad esempio, a un pubblico ministero. Spetta agli Stati membri notificati ricevere la notifica e trasmetterla all’autorità competente a norma del diritto nazionale.
Conclusione provvisoria
113. Uno Stato membro che, nel corso di un’indagine o di un procedimento penale unilaterali, intercetta telecomunicazioni sul territorio di un altro Stato membro è tenuto a notificare detta intercettazione a tale altro Stato membro.
114. La notifica può essere trasmessa a qualsiasi autorità che lo Stato membro di intercettazione ritenga adeguata, dato che tale Stato non può sapere quale autorità sia competente in un caso interno analogo.
115. L’articolo 31 della direttiva OEI persegue l’obiettivo di tutelare sia i singoli utenti di telecomunicazioni interessati, sia la sovranità dello Stato membro notificato.
E. Ammissibilità delle prove
116. Con il suo quinto gruppo di questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’accertamento che un OEI è stato emesso in violazione dei requisiti previsti dalla direttiva OEI comporti l’inammissibilità delle relative prove nel procedimento penale nello Stato membro di emissione. Tale giudice si basa sui principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultimo è invocato sostenendo che, qualora le prove ottenute in violazione della direttiva OEI siano comunque utilizzate nello Stato di emissione, ciò nuocerebbe all’effetto utile di tale direttiva.
117. La risposta a questo gruppo di questioni può essere breve: il diritto dell’Unione non disciplina l’ammissibilità delle prove nei procedimenti penali.
118. Sebbene l’Unione europea sia legittimata, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera a), TFUE, a introdurre misure di armonizzazione minima in materia di ammissibilità reciproca delle prove, ciò non è ancora avvenuto (51).
119. L’unica menzione della valutazione delle prove ottenute mediante un OEI è contenuta nell’articolo 14, paragrafo 7, seconda frase, della direttiva OEI: «[f]atte salve le norme procedurali nazionali, gli Stati membri assicurano che nei procedimenti penali nello Stato di emissione siano rispettati i diritti della difesa e sia garantito un giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’OEI» (52).
120. In udienza, quando interpellata sull’eventuale incidenza di detta disposizione sulle norme in materia di ammissibilità delle prove negli Stati membri, la Commissione ha indicato che formulare una conclusione del genere sarebbe eccessivo. Essa ha spiegato che la frase in questione si limita a ricordare che i diritti tutelati dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») devono essere rispettati. Sono incline a condividere siffatta interpretazione, la quale riconosce che, attualmente, il processo politico dell’Unione non sta compiendo progressi per quanto concerne la disciplina dell’ammissibilità delle prove.
121. Per quanto a mia conoscenza, il punto più lontano raggiunto dall’Unione per quanto concerne la disciplina dell’ammissibilità delle prove è l’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento EPPO (53): «[l]e prove presentate a un organo giurisdizionale dai procuratori dell’EPPO o dall’imputato non sono escluse per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro».
122. Tuttavia, tale disposizione si limita a indicare che le prove non possono essere escluse a motivo del fatto che sono state raccolte all’estero o in base al diritto di un altro Stato membro; essa non pone ulteriori vincoli in capo al giudice nazionale quanto al modo in cui esso è tenuto a valutare l’ammissibilità delle prove.
123. Lo stesso approccio è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte EDU. Detta Corte ha chiaramente affermato che l’ammissibilità delle prove è una questione demandata al diritto nazionale (54), mentre nella valutazione di un’eventuale violazione dell’articolo 6 della CEDU, «la Corte (…) esaminerà il procedimento nel suo complesso, tenendo conto dei diritti della difesa ma anche degli interessi del pubblico e delle vittime a che il reato sia adeguatamente perseguito e, se del caso, dei diritti dei testimoni» (55).
124. Sebbene la dottrina critichi l’insufficienza di siffatta norma, in particolare alla luce delle differenze nei diritti processuali degli Stati membri (56), ciò non cambia il fatto che, al momento, l’ammissibilità delle prove non è disciplinata a livello dell’Unione.
125. In sintesi, allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, la questione se le prove ottenute in violazione del diritto interno o del diritto dell’Unione siano ammissibili è disciplinata dal diritto degli Stati membri.
126. Le conseguenze dell’eventuale mancato rispetto delle condizioni per l’emissione di un OEI di cui alla direttiva OEI sono rare: l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva OEI prevede che se l’autorità di esecuzione ha motivo di ritenere che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva non sia stato rispettato, può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI e, dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirarlo.
127. In conclusione, la questione dell’ammissibilità delle prove è una questione rimessa, per il momento, al diritto nazionale. Tuttavia, nelle materie in cui si applica il diritto dell’Unione, le disposizioni nazionali pertinenti devono essere conformi agli articoli 47 e 48 della Carta (57).
128. I principi processuali di equivalenza e di effettività si applicano alle situazioni in cui il diritto dell’Unione conferisce diritti ai singoli senza prevedere strumenti di ricorso. Gli Stati membri devono garantire che un diritto dell’Unione possa essere fatto valere alle stesse condizioni di un diritto interno analogo, e le modalità procedurali non possono rendere l’esercizio di tali diritti praticamente impossibile (58).
129. Tuttavia, il diritto dell’Unione non attribuisce ai singoli alcun diritto in riferimento all’(in)ammissibilità delle prove. I principi di equivalenza e di effettività non trovano applicazione.
130. Infine, anche se l’inammissibilità delle prove in conseguenza di una violazione della direttiva OEI potrebbe (presumibilmente) rafforzare il suo effetto utile, ciò non legittima la Corte a creare siffatta regola.
Conclusione provvisoria
131. Il diritto dell’Unione non disciplina, nella fase attuale del suo sviluppo, l’ammissibilità di prove raccolte tramite un OEI emesso in violazione dei requisiti previsti dalla direttiva OEI. L’ammissibilità delle prove è una materia che rientra nel diritto nazionale, il quale deve tuttavia essere conforme ai requisiti dei diritti della difesa di cui agli articoli 47 e 48 della Carta.
IV. Conclusione
132. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania) nei seguenti termini:
1) In risposta al primo gruppo di questioni pregiudiziali:
Quando l’atto di indagine iniziale nello Stato di esecuzione è stato autorizzato da un giudice, non è necessario che l’ordine europeo di indagine (OEI) diretto al trasferimento delle prove sia parimenti emesso da un giudice, anche qualora, ai sensi del diritto dello Stato di emissione, la raccolta delle prove alla base dell’OEI avrebbe dovuto essere disposta da un giudice.
Il fatto che le intercettazioni siano state effettuate nel territorio di un altro Stato membro non ha alcuna incidenza sulla determinazione dell’autorità di emissione.
Il diritto dell’Unione non richiede che un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti, raccolte mediante l’intercettazione di telecomunicazioni, sia emesso da un giudice qualora il diritto nazionale preveda che il pubblico ministero possa disporre un trasferimento di tal genere in un caso interno analogo.
2) In risposta al secondo gruppo di questioni pregiudiziali:
La valutazione della necessità e della proporzionalità di un OEI diretto al trasferimento delle prove esistenti è di competenza dell’autorità di emissione, con la possibilità di un controllo da parte del giudice nazionale competente. Siffatta valutazione deve prendere in considerazione il fatto che l’accesso dell’autorità nazionale ai dati delle comunicazioni intercettate costituisce una grave ingerenza nella vita privata delle persone interessate. Tale ingerenza deve essere controbilanciata da un interesse pubblico importante connesso all’indagine e al perseguimento di reati.
3) In risposta al terzo gruppo di questioni pregiudiziali:
Quando è emesso un OEI ai fini del trasferimento di prove già in possesso di un altro Stato, il riferimento a un caso interno analogo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale impone all’autorità di emissione di stabilire se e a quali condizioni il diritto nazionale in questione consenta il trasferimento di prove raccolte mediante l’intercettazione di comunicazioni tra procedimenti penali a livello interno.
Allorché decide sulla possibilità di emettere un OEI diretto al trasferimento di prove esistenti, l’autorità di emissione non può valutare la legittimità della raccolta, nello Stato di esecuzione, delle prove delle quali richiede il trasferimento mediante un OEI.
Il fatto che gli atti iniziali siano stati eseguiti nel territorio dello Stato di emissione o nell’interesse di tale Stato non influisce sulla risposta che precede.
4) In risposta al quarto gruppo di questioni pregiudiziali:
Uno Stato membro che, nel corso di un’indagine o di un procedimento penale unilaterali, intercetta telecomunicazioni sul territorio di un altro Stato membro è tenuto a notificare detta intercettazione a tale altro Stato membro.
La notifica può essere trasmessa a qualsiasi autorità che lo Stato membro di intercettazione ritenga adeguata, dato che tale Stato non può sapere quale autorità sia competente in un caso interno analogo.
L’articolo 31 della direttiva 2014/41 persegue l’obiettivo di tutelare sia i singoli utenti di telecomunicazioni interessati, sia la sovranità dello Stato membro notificato.
5) In risposta al quinto gruppo di questioni pregiudiziali:
Il diritto dell’Unione non disciplina, nella fase attuale del suo sviluppo, l’ammissibilità di prove raccolte tramite un OEI emesso in violazione dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/41. L’ammissibilità delle prove è una materia che rientra nel diritto nazionale, il quale deve tuttavia essere conforme ai requisiti dei diritti della difesa di cui agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.