Essi sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione. In particolare, dispongono del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.
L'EPPO propone ricorso per cassazione lamentando la mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente, non avendo il...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Parma, in sede di rinvio, ha annullato il provvedimento emesso dal GIP dello stesso Tribunale, su richiesta dell'ufficio del Procuratore Europeo di Bologna (cd. EPPO: European Public Prosecutor's Office), con cui era stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca diretta della somma di denaro di euro 54. 705.231,18 nella disponibilità dell'indagato G.O. o, in subordine, a fini di confisca per equivalente di beni nella sua disponibilità fino a concorrenza di tale importo.
1.1. Il sequestro era stato disposto con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti penali tributari (capo 1), i reati di omessa dichiarazione ai fini IVA da parte della "Fuel Car S.r.l." per gli anni 2017, 2018 e 2019, per importi multimilionari (capi 2, 3 e 4) e di omesso versamento IVA da parte della "National Petroleum Company S.r.l." per l'anno 2019 per l'importo di euro 15.171.159,00 (capo 9).
1.2. Gli illeciti ipotizzati attengono ad operazioni di compravendita di prodotti petroliferi. Secondo l'ipotesi accusatoria, prodotti petroliferi provenivano da raffinerie site in Slovenia (Petrol D.D.) e Croazia (INA Industrjia Nafte d.d.); erano acquistati da società del Regno Unito ("Honeybees Oil Ltd") e della Romania ("Abiroas Oil s.r.l."), facenti capo all'attuale ricorrente G.O.; erano poi venduti da queste società inglesi o romene a società "cartiere" con sede in Italia, come la "Fuel car"s.r.l..i.- e la "National Pelr?leum Company s.r.l.", facenti capo a Salvatore De Francesco, il quale avvaleva della collaborazione di Simone Marsiglia e dell'attuale ricorrente G.O.; erano quindi rivenduti dalle società "cartiere", le quali non versavano l'I.V.A. dovuta e spesso agivano quali evasori totali, al destinatario finale "Boschi Pietro & C. s.r.l.", facente capo a Pier Paolo Boschi, talvolta anche con l'intermediazione di un ulteriore passaggio, costituito dalla "Sergio Petroli s.r.l."; venivano, infine, trasportati direttamente dalle raffinerie al deposito del destinatario finale "Boschi Pietro & C. s.r.l." dalla società croata "Invictus O.o.o.", di fatto gestita dall'attuale ricorrente G.O.; il tutto per un danno (erariale) complessivo di almeno 92.379.036,94 euro per il triennio 2016-2019.
1.3. Il Tribunale, cui era stato demandato dalla sentenza rescindente di riesaminare gli elementi indiziari processualmente emersi al fine di valutare l'eventuale sussistenza del fumus commissi delicti dei reati oggetto di provvisoria contestazione e del pericu/um in mora per procedere al sequestro dei beni, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla difesa dell'indagato1 ha annullato il provvedimento di sequestro e disposto la restituzione dei beni sequestrati, ritenendo l'insussistenza del fumus dei reati a carico di G.O..
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio del Procuratore Europeo di Bologna, lamentando, con unico motivo, mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente, non avendo il Tribunale fornito alcuna nuova e reale motivazione per dare risposta a quanto richiesto dalla Corte di cassazione e a quanto, in relazioni a tali richieste, il PM ha argomentato con specifica memoria depositata nell'udienza tenuta a seguito della sentenza rescindente della Suprema Corte e allegata al ricorso.
3. La difesa dell'indagato ha depositato memorie scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia, comunque, rigettato.
Motivi della decisione
1. Si deve, preliminarmente, esaminare d'ufficio la questione se il Procuratore Europeo Delegato (PED) sia o meno legittimato a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti inerenti a reati di sua competenza nei quali abbia assunto la titolarità delle indagini, come nel caso di specie.
La risposta, alla luce della vigente normativa nazionale e convenzionale in ambito U.E., non può che essere positiva.
2. Il Consiglio dell'Unione Europea, con il regolamento (UE) 2017/1939, pubblicato il 31.10.2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha istituito la Procura Europea ( «EPPO») e stabilito le norme relative al suo funzionamento (art. 1). L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori e i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dallo stesso regolamento istitutivo, per cui ha il potere di svolgere indagini, esercitare l'azione penale ed esplicare le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo (art. 4). Le indagini e le azioni penali a nome dell'EPPO sono disciplinate dallo stesso regolamento istitutivo, salvo quanto previsto dal diritto nazionale per gli aspetti non disciplinati dal regolamento; in ogni caso, qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal regolamento, prevale quest'ultimo (art. 5). Il regolamento stabilisce che l'EPPO è un organo indipendente e che nell'esercizio delle loro funzioni, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell'EPPO agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all'EPPO, Stati membri dell'Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione (art. 6).
2.1. Per quanto concerne la posizione dei procuratori europei delegati (PED), il regolamento stabilisce che gli stessi agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio; essi sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione; sono responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale (art. 13).
Va, inoltre, sottolineata la previsione secondo cui, se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza nell'ambito di una indagine penale, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa (art. 25, par. 1). A questo riguardo, è anche previsto che l'EPPO debba informare senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza (art. 25, par. 5). Eventuali conflitti di competenza tra le procure nazionali e l'EPPO sono decisi dalle Autorità nazionali a ciò deputate (art. 25, par. 6; in Italia, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ex art. 16 d.lgs. 9/2021).
2.2. A tale regolamento europeo, avente immediata applicazione negli ordinamenti degli Stati membri, ha fatto seguito, per quanto riguarda il nostro ordinamento, il d.lgs. n. 9/2021, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottob_re 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione raffO.ta suli 'istituzione della Procura europea «EPPO», entrato in vigore il 6.2.2021.
Per quanto qui interessa, è opportuno sottolineare la disposizione che, in relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, assegna ai procuratori europei delegati l'esercizio, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, delle funzioni e dei poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali (art. 9, comma 1, d.lgs. cit.).
3. In definitiva, come efficacemente sintetizzato nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia, la Procura Europea (EPPO) è un'istituzione indipendente dell'Unione europea, operativa dal 1° giugno 2021 secondo le disposizioni del Trattato di Lisbona, con sede in Lussemburgo e con competenza a indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.
Dal complesso normativo dianzi richiamato, appare indubbio che i PED, nell'ambito della loro competenza, agiscano con gli stessi poteri e facoltà dei procuratori nazionali, ciò che consente ai medesimi, nell'ambito dei procedimenti penali di cui siano titolari, di proporre qualsivoglia rimedio disponibile "in conformità del diritto nazionale", ivi compresa la possibilità di proporre ricorso per cassazione nei casi previsti dal codice di rito. Del resto, come già visto, le competenze dell'EPPO sono tendenzialmente esclusive, nel senso che la competenza dell'/ifficio del Procuratore Europeo su determinati reati comporta, per così dire, l'arretramento del Procuratore nazionale sulle stesse condotte criminose, per cui sarebbe paradossale - oltre che contrario alle finalità perseguite dal regolamento istitutivo dell'EPPO - non consentire all'Ufficio del Procuratore europeo di avvalersi degli stessi rimedi e mezzi di impugnazione attribuiti dal diritto interno al Procuratore nazionale per la repressione dei reati. Del resto, la legittimazione del Procuratore europeo delegato a proporre ricorso per cassazione è già stata implicitamente riconosciuta da recenti pronunce di legittimità che hanno esaminato ricorsi presentati dallo stesso PED (cfr. Sez. 5, n. 33087 del 10/05/2024, Rv. 286785 - 01; Sez. 6, n. 8963 del 01/02/2023, Rv. 284255 - 01; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01).
4. Passando all'esame del ricorso, si osserva che lo stesso è fondato.
La violazione di legge denunciata appare sussistente in quanto la motivazione offerta dal Tribunale è meramente apparente ed anche erronea in diritto, avendo attribuito alla sentenza rescindente della Corte di cassazione valutazioni di merito che non le appartengono.
Con ulteriore violazione del disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare i precedenti provvedimenti cautelari di merito (ordinanza di sequestro e precedente ordinanza del Tribunale del riesame), per poi affermare che secondo la Cassazione gli elementi indiziari citati, rimasti immutati, non sarebbero stati idonei a fondare il fumus dei reati. Il tutto senza considerare che una simile valutazione non poteva certo essere delibata dalla Corte di cassazione in sede di legfttimità, essendo piuttosto stata rimessa in sede di rinvio al giudizio del Tribunale, il quale, invece, si è illegittimamente sottratto al compito ad esso devoluto dalla sentenza rescindente.
In particolare, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma, al fine di valutare la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui al capo 1; in ordine al concorso morale dell'O. nei reati di omessa dichiarazione di cui ai capi 2, 3 e 4, e di omesso versamento di IVA di cui al capo 9; infine, eventualmente, in ordine alla configurabilità del periculum in mora idoneo a giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo.
L'ordinanza impugnata ha del tutto omesso di dare risposta ai rilievi di cui alla sentenza rescindente, ignorando, fra l'altro, gli elementi di prova espressamente indicati dal PED nella memoria depositata per l'udienza del 21 gennaio 2024, ai fini della richiesta integrazione della motivazione del provvedimento annullato.
5. Le suddette violazioni di legge, in definitiva, impongono l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Parma, il quale provvederà a riesaminare nel merito la vicenda cautelare in disamina, fornendo risposte adeguate mediante nuova ed autonoma valutazione del compendio indiziario.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Parma, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.