Secondo la CGUE chi effettua un tirocinio formativo deve essere destinato, se competente, ad altra mansione qualora non possa più svolgere la sua per sopravvenuta invalidità, purché ciò non comporti un onere sproporzionato per l'azienda.
Un lavoratore Belga, in tirocinio post-assunzione presso l'azienda gestrice della linea ferroviaria nazionale, veniva riconosciuto disabile a causa dell'insorgere di problemi cardiaci che avevano richiesto l'installazione di un pacemaker. Dichiarato inabile alla mansione che svolgeva dal Centro regionale per la medicina dell'amministrazione, il datore di lavoro procedeva...
CGUE, sez. III, sentenza 10 febbraio 2022, causa C-485/20
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
2 Tale domanda...