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26 marzo 2024
Tutela dei consumatori
Volo cancellato: se il passeggero sceglie il buono di viaggio è escluso il rimborso del biglietto in denaro

Al fine di tutelare i diritti dei passeggeri aerei, la CGUE precisa che la compagnia aerea deve fare in modo che il viaggiatore sia chiaramente informato delle due modalità di rimborso.

di La Redazione

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Un passeggero aereo aveva prenotato una tratta che prevedeva uno scalo per prendere una coincidenza ma il relativo volo era stato invece cancellato.
Per ottenere il rimborso del volo cancellato, la compagnia aerea offriva un'alternativa ai passeggeri:

  • rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un modulo online;
  • oppure un rimborso in altra forma, ad esempio una somma di denaro, a condizione di contattare previamente il suo servizio clienti, affinché quest'ultimo proceda all'esame della situazione, partendo dal fatto che le condizioni di accettazione stabilite dal vettore aereo non consentono di tornare indietro sull'opzione fatta.

Il passeggero aveva scelto di essere rimborsato mediante buono di viaggio, immediatamente ottenuto tramite posta elettronica; dopo due mesi aveva ceduto i suoi diritti a una società. Quest'ultima aveva chiesto al vettore aereo di effettuare il rimborso, entro 14 giorni, sotto forma di una somma di denaro corrispondente al prezzo del volo cancellato. Richiesta rifiutata in base alla scelta iniziale del passeggero.

Il Tribunale tedesco rimette alla CGUE la questione sulla legittimità di una simile opzione, ed in particolare se il requisito di ottenere l'«accordo firmato dal passeggero» costituisca una condizione formale per perfezionare un rimborso sotto forma di un buono di viaggio.

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Con sentenza del 21 marzo 2024 nella causa C-76/23, la CGUE afferma che il passeggero avesse espresso il proprio «accordo firmato» quando ha compilato un modulo online sul sito Internet del vettore aereo e optato per tale modalità con conseguente con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro.
A tal fine è necessario che il passeggero sia in grado di effettuare una scelta efficace e informata: in tale prospettiva, egli deve poter fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio. Il che presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un'informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero.

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