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17 maggio 2024
Lavoro e previdenza sociale
Il lavoratore frontaliero deve poter beneficiare delle prestazioni familiari alle stesse condizioni dei lavoratori residenti

Per la CGUE, differenziare il trattamento a seconda che il lavoratore sia residente o meno configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza.

di La Redazione

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In qualità di lavoratore frontaliero, un cittadino belga che lavora in Lussemburgo e risiede in Belgio, ha percepito per diversi anni gli assegni familiari per un minore collocato in affidamento con decisione giudiziaria presso il suo nucleo familiare.
Nel 2017, tali assegni gli venivano revocati sul rilievo che il versamento degli assegni familiari sia limitato ai minori aventi un legame di filiazione diretto (legittimo, naturale o adottivo) con il lavoratore frontaliero. Per contro, i minori residenti in Lussemburgo e oggetto di affidamento giudiziario hanno il diritto di percepire tale assegno, versato alla persona fisica o giuridica che ne ha la custodia.
La controversia giunge dinanzi alla Cassazione lussemburghese, la quale rimette la questione alla CGUE chiedendo se, applicando condizioni di attribuzione diverse a seconda che il lavoratore sia residente o meno, le norme del codice della previdenza sociale lussemburghese configurino una discriminazione indiretta.

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Con sentenza del 16 maggio nella causa C-27/23, la CGUE ritiene una normativa come quella in esame comporta una differenza di trattamento e che sia contraria al diritto dell'Unione.

Nelle sue argomentazioni, la Corte afferma che «la normativa di uno Stato membro che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale per minori collocati in affidamento presso il loro nucleo familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale nonché la residenza effettiva e continuativa presso di loro, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. La circostanza che la decisione di collocamento in affidamento provenga da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante del lavoratore interessato non può incidere su tale conclusione».

Parimenti la questione se il lavoratore frontaliero provvede egli stesso al mantenimento del minore collocato in affidamento presso il suo nucleo familiare non può essere presa in considerazione se tale condizione non è del pari applicata al lavoratore residente presso il quale sia collocato in affidamento un minore.

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