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20 maggio 2024 Civile e processo
Pillole di processo telematico: i collegamenti ipertestuali nella redazione degli atti giudiziari
di La Redazione

Caratteristiche

Anzitutto, occorre chiarire sin da subito che i collegamenti ipertestuali sono facoltativi e non obbligatori. Esiste, infatti, solo “un invito” alla loro elaborazione, allo scopo di dare la possibilità al magistrato di visualizzare immediatamente a video il documento menzionato all'interno dell'atto.

I collegamenti ipertestuali sono molto semplici da creare e possono essere inseriti all'interno dell'atto con qualsiasi editor di testo, come Word, OpenOffice, LibreOffice, etc.

Durante la loro creazione, occorre fare attenzione alla cartella in cui documenti sono salvati.

attenzione

Tutti i documenti che fanno riferimento all'atto che si sta redigendo devono essere contenuti in una cartella specifica del computer affinché il collegamento possa rimanere anche nella fase del deposito telematico dell'atto.

Il beneficio è più che altro del magistrato, che ha la possibilità di esplorare telematicamente attraverso il collegamento ipertestuale il documento richiamato dall'atto.

Benefici

Possiamo dire che i collegamenti ipertestuali sono convenienti, quantomeno nella misura in cui “possono” guidare il giudice a disporre un aumento del 30% dei compensi giudiziali in favore dell'avvocato che li predispone, così come previsto dal D.M. n. 55/2014.

precisazione

Nel caso di utilizzo non solo di ipertesti, ma di sistemi informatici in generale, il Decreto prevede la possibilità di beneficiare di un aumento del 30% dei compensi giudiziali.

attenzione

  • Il "nome file"non deve superare i 100 caratteri
  • Non possono essere utilizzati caratteri speciali
  • Con una denominazione troppo lunga del file si corre il rischio che la terza PEC, una volta effettuato il deposito, dia un esito negativo

Parametri fissi

Le indicazioni contenute nel D.M. citato hanno l'obiettivo di rendere facilmente leggibile i contenuti dell'atto stesso, evitando di “far scrivere troppo” l'avvocato che redige l'atto.

In questo contesto, si colloca la quantificazione dei caratteri che possono essere utilizzati, che non sono pochi:

  • solo per la prima fase dell'atto, che comprende l'atto introduttivo e la memoria conclusiva, ne sono previsti 80mila, che corrispondono a circa 40 pagine;
  • si riduce ma non di molto (25 pagine) il contenuto degli atti intermedi del processo;
  • e poi ci sono le note di trattazione scritta che non sono atti difensivi e quindi correttamente sono contenute in 5 pagine.

Infine, occorre precisare che tali limiti si applicano alle cause fino a 500mila euro, quindi le cause di una certa rilevanza in cui effettivamente potrebbe essere utile scrivere “troppo” sono esenti da queste limitazioni.

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