Caratteristiche
Anzitutto, occorre chiarire sin da subito che i collegamenti ipertestuali sono facoltativi e non obbligatori. Esiste, infatti, solo “un invito” alla loro elaborazione, allo scopo di dare la possibilità al magistrato di visualizzare immediatamente a video il documento menzionato all'interno dell'atto.
I collegamenti ipertestuali sono molto semplici da creare e possono essere inseriti all'interno dell'atto con qualsiasi editor di testo, come Word, OpenOffice, LibreOffice, etc.
Durante la loro creazione, occorre fare attenzione alla cartella in cui documenti sono salvati.
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Tutti i documenti che fanno riferimento all'atto che si sta redigendo devono essere contenuti in una cartella specifica del computer affinché il collegamento possa rimanere anche nella fase del deposito telematico dell'atto. |
Il beneficio è più che altro del magistrato, che ha la possibilità di esplorare telematicamente attraverso il collegamento ipertestuale il documento richiamato dall'atto.
Benefici
Possiamo dire che i collegamenti ipertestuali sono convenienti, quantomeno nella misura in cui “possono” guidare il giudice a disporre un aumento del 30% dei compensi giudiziali in favore dell'avvocato che li predispone, così come previsto dal D.M. n. 55/2014.
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Nel caso di utilizzo non solo di ipertesti, ma di sistemi informatici in generale, il Decreto prevede la possibilità di beneficiare di un aumento del 30% dei compensi giudiziali. |
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Parametri fissi
Le indicazioni contenute nel D.M. citato hanno l'obiettivo di rendere facilmente leggibile i contenuti dell'atto stesso, evitando di “far scrivere troppo” l'avvocato che redige l'atto.
In questo contesto, si colloca la quantificazione dei caratteri che possono essere utilizzati, che non sono pochi:
- solo per la prima fase dell'atto, che comprende l'atto introduttivo e la memoria conclusiva, ne sono previsti 80mila, che corrispondono a circa 40 pagine;
- si riduce ma non di molto (25 pagine) il contenuto degli atti intermedi del processo;
- e poi ci sono le note di trattazione scritta che non sono atti difensivi e quindi correttamente sono contenute in 5 pagine.
Infine, occorre precisare che tali limiti si applicano alle cause fino a 500mila euro, quindi le cause di una certa rilevanza in cui effettivamente potrebbe essere utile scrivere “troppo” sono esenti da queste limitazioni.