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9 luglio 2024 Lavoro e previdenza sociale
È valida l’impugnazione del licenziamento trasmessa mediante l’invio di una PEC con allegato un file word?
La Cassazione precisa che il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento, in assenza della previsione di modalità specifiche, deve ritenersi assolto anche mediante l'invio di una PEC con allegato un file formato word.
di La Redazione
Il Giudice del lavoro respingeva il ricorso presentato da Tizio contro il licenziamento disciplinare comminatogli dal datore di lavoro, Alfa s.r.l.. Presentato gravame dall'uomo, la Corte d'Appello lo rigettava, rilevando che l'avvocato di parte aveva inoltrato una PEC all'indirizzo società cui era allegato un file word nel quale era contenuta la contestazione del licenziamento per giusta causa, priva sia della sottoscrizione della ricorrente che della sottoscrizione del difensore stesso.
 
Tizio ricorre in Cassazione contro quest'ultima decisione, deducendo che, secondo Cass. n. 10883/2021, «l'impugnativa stragiudiziale di licenziamento può essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, senza la necessità di utilizzare particolari formule sacramentali».
 
Con ordinanza n. 18529  dell'8 luglio 2024, la sezione Lavoro accoglie il ricorso enunciando un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l'intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l'invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005».

Sbaglia dunque, nel caso di specie, la Corte d'Appello a ritenere formalmente non idoneo il file di word allegato alla PEC inoltrata dall'avvocato del lavoratore. Assume rilievo, infatti, la circostanza che la PEC contenente il file di word - nel quale era pacificamente contenuta la contestazione del licenziamento per giusta causa - sia stata spedita dal legale del lavoratore, sicché l'atto di impugnazione del licenziamento allegato alla medesima PEC va riferito allo stesso legale che aveva sottoscritto la PEC con cui il file allegato formava un tutt'uno inscindibile.
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