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4 gennaio 2024 Penale e processo
Nuove regole tecniche per il processo penale telematico
Dal 15 gennaio 2024 depositi obbligatori per gli avvocati solo mediante il Portale dei serviti telematici nella fase delle indagini preliminari.
di Avv. Carmelo Minnella
Premessa
Il Decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023 n. 217, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 2023, fissa tutta una serie di scansioni temporali di passaggio all'utilizzo esclusivo del portale dei servizi telematici, con conseguente abbondono degli atti canali (che restano ratione temporis applicabili) del cartaceo e (forse) della PEC.
Deposito obbligatorio ed esclusivo sul Portale dal 15 gennaio 2024 per PM e Giudici di alcuni atti
Anche se da più parti delle componenti dell'avvocatura e della magistratura si è sempre sbandierato un mantenimento per tutto il 2024 del doppio canale di deposito (tramite portale e cartaceo) – anzi triplo canale se aggiungiamo la PEC, che ci portiamo dietro soprattutto dall'implementazione necessitata dal periodo pandemico per fronteggiare il Coronavirus – attenzione che dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'odierno Decreto n. 217/2023, quindi dal 15 gennaio 2024, per alcuni atti sarà consentito solo il deposito tramite il portale e non più col cartaceo o via PEC.
Cerchiamo, infatti, di districarci dai termini di transizione al nuovo regime del processo penale telematico dettati nell'art. 3 del nuovo DM Giustizia: un vero e proprio labirinto.

legislazione

L'art. 3 disciplina di depositi per PM e giudici, sancendo al comma 1 la regola generale per la quale dal 15 gennaio 2024,

«durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. nei seguenti uffici giudiziari penali:
  1. Procura della Repubblica presso il tribunale;
  2. Procura europea;
  3. Tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari;
  4. Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione».
Per quanto concerne i depositi negli uffici giudiziari penali indicati nel comma 1 dell'art. 3 del regolamento, il successivo comma 7 prevede che dal 15 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, «il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 c.p.p., nonché di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., può avere luogo anche con modalità non telematiche».

attenzione

Quindi, per i depositi dei PM e dei Giudici presso la Procura della Repubblica presso il tribunale; laProcura europea; il G.I.P.; la Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione

  • dal 15 gennaio 2024, deposito esclusivo tramite il portale da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti richieste e memorie, relativi ai procedimenti di archiviazione e della riapertura delle indagini;
  • per tutti gli altri atti è possibile, dal 15 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 il deposito con modalità non telematiche (rimane il doppio binario, telematico e cartaceo, ma non è previsto il canale PEC).
Per quanto concerne gli atti per i quali è stato introdotto il deposito esclusivo tramite portale a partire dal prossimo 15 gennaio 2024, il CSM ha messo in luce le problematiche che emergono per il flusso archiviazione-riapertura delle indagini, perché l'applicativo PPT al momento non consente né la notifica esterna alla persona offesa né la possibilità di prendere visione del fascicolo. Idem per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto.
La mancata piena informatizzazione di tale flusso, potrebbe (mette in guardia il CSM) provocare un aggravio organizzativo a causa della necessaria attività di conversione in digitale degli atti analogici dell'intero procedimento qualora ciò fosse ritenuto necessario per attivare il flusso PM-GIP ai fini dell'archiviazione in APP, come attualmente impone il testo del decreto.
Il CSM aveva proposto una soluzione – prevedendo, in via alternativa o congiunta, che l'obbligatorietà del deposito digitale: a) riguardi i soli procedimenti iscritti a partire dall'1.1.24; b) attenga alla sola richiesta di archiviazione del PM nonché ai successivi provvedimenti del GIP e non anche al deposito digitale degli “atti, documenti, richieste e memorie” come risulta attualmente dal testo del comma 8 dell'art. 3 del D.M. in esame, letto in relazione all'art. 408, comma 1, secondo periodo, c.p.p. – che non è stata seguita dal decreto n. 217/2023.
Deposito obbligatorio ed esclusivo sul Portale dal 15 gennaio 2024 per gli avvocati di alcuni atti
Passando al deposito da parte dei difensori, l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 217/2023, stabilisce la regola generale per la quale dal 15 gennaio 2024 il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. nei seguenti uffici giudiziari penali:
  1. corte di appello;
  2. tribunale ordinario;
  3. giudice di pace;
  4. procura generale presso la corte di appello;
  5. procura della repubblica presso il tribunale;
  6. Procura europea.

legislazione

Tale disposizione va letta in combinato disposto con il successivo comma 8, alla luce del quale dal 15 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, negli uffici indicati nel comma 3 (rectius, comma 2) «il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti richieste e memorie, può aver luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 c.p.p., nonché di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate nell'art. 107 c.p.p. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare o di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante PEC come disciplinato dall'art. 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tuti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche».

attenzione

Quindi, per i depositi dei difensori presso la Procura, Procura Generale, Procura europea, Tribunale, Corte di Appello e giudice di pace:
dal 15 gennaio 2024, deposito esclusivo tramite portale da parte degli avvocati di atti, documenti richieste e memorie, per:

  • i depositi nella fase delle indagini preliminari, tranne quelli all'impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare o di sequestro probatorio;
  • ai depositi relativi ai procedimenti di archiviazione; della riapertura delle indagini; delle nomine del difensore o la rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p., ovviamente nelle fasi successive alle indagini preliminari (che si ha con l'esercizio dell'azione penale).

Per tutti gli altri atti, dal 15 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 è ammesso il deposito con modalità non telematiche e, quindi, cartaceo e per gli stessi atti dovrebbe (pur essendo d'obbligo il condizionale) essere consentito il deposito via PEC. Quindi triplo canale di deposito.

Le altre tappe dell’obbligo del deposito esclusivo col Portale
Il farraginoso art. 3 del D.M. n. 217/2023 si occupa di fissare le ulteriori date nelle quali entrerà a regime l'obbligo di esclusività mediante il portale del deposito atti penali di atti, documenti, richieste e memorie:
  • dal 1° gennaio 2025, negli uffici delle Procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del Tribunale (comma 4) 
  • dal 30 giugno 2025, negli uffici della Procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di Cassazione;
  • dal 1° gennaio 2026, uffici della Procura presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni, del tribunale di sorveglianza (comma 5), del Giudice di pace (comma 6). Idem (secondo il comma 5) per i procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di rito penale (al momento escluse dal deposito tramite portale dal precedente comma 3 del medesimo art. 3).
Abrogati i D.M. del 4 luglio 2023 e del 18 luglio 2023
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 217/2023, vengono abrogati i precedenti D.M. che aveva introdotto l'elenco dei 103 atti per i quali era stato statuito l'obbligo di deposito esclusivo nel portale, poi reso non più obbligatorio col successivo D.M. del 18 luglio 2023 che ha ripristinato il doppio canale di deposito (anche quello cartaceo).
Il nodo del deposito via PEC: l’art. 87 della riforma Cartabia ancora in vigore?
Qual è la legittimazione del D.M. n. 217/2023 a sostenere che gli avvocati possano utilizzare la PEC per gli stessi atti per i quali è ammesso il cartaceo?
Si potrebbe sostenere che, poiché l'art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 150/2022 ci dice espressamente che il regolamento deve prevedere le regole tecniche del deposito con modalità telematica, si interpreta tale disposizione nel senso che il decreto possa prevedere anche la nuova modalità tecnica, tra le quali rientra la PEC.
Sembra tuttavia che il regolamento non possa effettuare la scelta del tipo di modalità, quindi tra portale o PEC. Ma anche ad interpretare il concetto di regole tecniche estensivamente, questa scelta è stata fatta sul Portale, resta soprattutto chiaro il tenore dell'art. 87, comma 6-quinquies:

legislazione

«Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter (quindi per tutti gli atti del processi e delle varie sedi giudiziarie, individuate nel D.M. n. 217/2023, sia pure con decorrenze temporali diverse), l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge».

Pertanto, nel momento cui il D.M. n. 217/2023 compie una scelta e seleziona gli atti che devono essere depositati al portale, siamo nel perimetro dei commi 6-ter e 6-quinquies del D.Lgs. n. 150/2022 e quindi nello spazio di esclusione delle PEC per espressa previsione di una norma gerarchicamente superiore.
Vero è che l'art. 87 della riforma Cartabia deve ritenersi efficace fino all'emanazione dei regolamenti, quindi si potrebbe sostenere che col regolamento n. 217/2023 la disposizione transitoria della Cartabia non abbia più vita normativa. Ma così non è. 
Dalla lettura dell'art. 87 commi 3 e 6-bis, si evince chiaramente che l'art. 87 resta in vigore, testualmente, «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati». Non solo, ma tale dichiarazione di inefficacia della disposizione transitoria (una volta che i regolamenti vedono luce normativa) non viene riprodotta nei commi 6-ter e 6-quinquies.
Pertanto, almeno fino al 31 dicembre 2024, l'art. 87 è in vigore per cui – contrariamente a quanto ritenuto dal DM n. 217/2023, il quale essendo fonte secondaria non può certamente derogare ad una norma di legge – per tutti gli atti ivi indicati nel neo regolamento per i quali è previsti l'uso del portale (anche se non esclusivo fino al 31 dicembre 2024) non è ammesso, neanche per i difensori (a differenza di quanto affermato dall'art. 3 comma 8 del regolamento), l'uso della PEC.
L'utilizzo della posta elettronica certificata potrebbe ammettersi solo per quegli atti e quegli uffici espressamente esclusi, allo stato, dallo stesso D.M. n. 214/2023, dall'utilizzo del portale, come quelli previsti dall'art. 3 comma 3, a norma del quale

legislazione

«Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale».

Se si ritiene corretta tale lettura, l'utilizzo della PEC è ammesso solo per il deposito presso gli uffici della Procura minori, Tribunale minori, Procura cassazione, Corte cassazione, Tribunale di sorveglianza, e per i procedimenti in materia di misure di prevenzione, esecuzione e rapporti con le autorità straniere.
Si rammenta l'eminente risvolto pratico della questione. Per non trovarsi spalancate le porte di pericolose inammissibilità, si consiglia prudenzialmente di non utilizzare il canale PEC ma solo quelli del Portale e del cartaceo.
Pagamento diritti e spese esclusivamente con pagoPA
Il D.M. n. 217/2023 mette la parola fine all'annosa questione sul pagamento dei diritti e spese di cancelleria con il canale di pagoPA.

legislazione

Modificando l'art. 30 del D.M. n. 44 del 2011, l'art. 2 lett. g) del neo regolamento ha previsto che potranno effettuarsi «esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici».

Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato
Il D.M. n. 217/2023, all'art. 2, lett. c), introduce l'articolo 7-bis del D.M. n. 44/2011, prevedendo

legislazione

«Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.
Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria - e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato - di atti e documenti su canale sicuro, protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
L'accesso ai portali avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34».

Saranno dunque le specifiche tecniche a dover intervenire per la disciplina di materie quali l'accesso ai portali e i servizi di consultazione messi a disposizione dei soggetti abilitati esterni, con atti di sostanziale natura amministrativa. Anche qui emergono i rilievi critici, di sconfinamento del potere regolamentare in aspetti tecnici non delegati, del CSM.
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale
L'art. 2, lett. i) Il neo regolamento aggiunge l'art. 13-bis del D.M. n. 44/2023, specificando che nel procedimento penale gli atti e i documenti in forma di documento informativo sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste, al solito, dall'art. 34 dello stesso D.M..
Gli atti e i documenti si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori di cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti (comma 2).
Input conclusivi: ma il fascicolo informatico?
Il D.M. n. 217/2023 risponde all'urgenza di arrivare alla digitalizzazione del processo civile e del processo penale, in attuazione delle due riforme “Cartabia” e nei tempi stabiliti dal PNRR, ossia proprio alla fine del 2023. Obiettivo che non può ritenersi raggiunto sul versante penalistico, visto che l'obbligo di deposito esclusivo col portale è stato disposto solo per una piccola fetta degli atti procedimentali (quelli che andranno a regime dal 15 gennaio 2024).
Lo slittamento della maggior parte degli atti processuali, rende la situazione del processo penale telematico alquanto caotica e problematica. 
Si ricordi che con i regolamenti attuativi dovrebbe entrare in vigore le norme sul deposito telematico (art. 111-bis c.p.p.) e sul fascicolo informatico (art. 111-ter c.p.p.). Più precisamente, tali novelle «si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati» (art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 150/2022).
Ma il fascicolo informatico nel processo penale è lontano dalla realtà.
C'è allora da chiedersi come sia compatibile un impianto codicistico improntato a fascicolo informatico, deposito telematico, con ampi depositi cartacei ampiamente ammessi e PEC (laddove si ritengano ammesse) che debbano essere scaricate e inserite nel fascicolo informatico. La tripla opzione di deposito – in modalità telematica a mezzo del portale, in modalità non telematica e a mezzo PEC – da parte dei soggetti abilitati esterni rischia (come anticipato dal CSM) di creare problemi operativi legati alla gestione dei depositi da parte del personale di cancelleria e di segreteria in seno agli uffici giudiziari, specie ove gravati da rilevanti scoperture d'organico.
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