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20 giugno 2024 Tributario
Legittimo l’avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in forma analogica tramite posta

Sbaglia la CTR ad interpretare il comma 6 dell'art. 2 del CAD escludendo l'applicabilità del Codice agli atti impositivi. Per la Cassazione, l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 217/2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi.

di La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una srl in liquidazione per difetto di sottoscrizione in quanto apposta in forma digitale sull'atto impositivo, mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato.
Secondo la CTR, tale modalità violava l'art.2, c. 6 del CAD, che prevede l'inapplicabilità delle disposizioni del Codice all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, ed anche per essere stato notificato, con tale firma digitale, a mezzo del servizio postale anziché tramite posta elettronica certificata.

In sede di legittimità, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la CTR escluso l'applicabilità degli atti impositivi della disciplina dettata dal Codice dell'amministrazione digitale, erroneamente interpretando il comma 6 dell'art. 2 del CAD.

Deduce inoltre la violazione degli artt. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 23, comma 1, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), per avere la CTR ritenuto obbligatoria, in presenza di sottoscrizione digitale dell'avviso di accertamento, la notifica dello stesso a mezzo posta elettronica certificata.

Con sentenza n- 16846 del 19 giugno 2024, la Cassazione accoglie le censure in esame e afferma i seguenti principi di diritto:

ildiritto

  • «L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (ratione temporis applicabile dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi».
  • «La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale».
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