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10 luglio 2024 Civile e processo
È valida la notifica al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'Albo di appartenenza?
Sì, secondo la Cassazione. L'indirizzo PEC risultante dall'Albo di appartenenza corrisponde infatti a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005.
di La Redazione
In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, (conv. dalla L. n. 221/2012), come modificato dal D.L. n. 90/2014 (conv. dalla L. n. 114/2014), «è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia».
 
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18666 del 9 luglio, con la quale viene rigettato per tardività il ricorso della parte ricorrente.
 
Con la pronuncia in questione, gli Ermellini proseguono ricordando in primis che, in tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili.
 
In secondo luogo, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37/1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
In conseguenza di ciò, l'unico indirizzo che fa fede ai fini della identificazione del destinatario della notifica a mezzo PEC è quello che si ricava dal ReGindE.
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