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15 luglio 2024 Tributario
Processo Tributario Telematico: il ricorso e la costituzione in giudizio
L'atto iniziale di introduzione del processo tributario è costituito dal ricorso. Pena l'inammissibilità, il contribuente ha l'onere di indicare sùbito tutti i motivi che presiedono all'attivazione del contenzioso.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Avvio del procedimento: il ricorso
L'atto impugnato e l'oggetto della domanda delimitano l'àmbito di cognizione della commissione, la quale non può pronunciarsi ultra petitum cioè al di là della domanda (ad esempio, gli interessi che non sono stati richiesti). Se l'atto impositivo che è stato notificato (ad esempio, la cartella di pagamento) è ritenuto dal contribuente illegittimo o infondato, questo può rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiedere l'annullamento totale o parziale.
Atto introduttivo | Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ( |
Contenuto del ricorso |
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Requisiti del ricorso | Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l'indicazione:
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deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3 mila euro, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore). | |
Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3 mila euro, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. (L' |
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Esposizione chiara e sintetica del ricorso | Con l'introduzione dell' |
Vizi della notificazione | Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal |
Reclamo e mediazione | prevista l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall' |
per i giudizi instaurati fino al 3 gennaio 2024 relativi a controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 |
Presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o di silenzio-rigetto all'istanza di autotutela cd. obbligatoria, può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione o dall'istanza.
Modalità notifica tramite PEC | La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi. |
Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3 mila euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992. | |
Ricorso notificato dal 2 settembre 2024 | Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell'articolo 16 bis, prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali salvo i casi previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 546/1992. |
Anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l'obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024. | |
Domicilio | L'indicazione dell'indirizzo PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti ( |
È consigliabile inserire nel ricorso la dicitura «notificazione ai sensi dell' |
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Assenza della prova della notifica | Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo, provvedono ai sensi dell' |
In questi casi l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' |
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Giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 | sussiste l'obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria; |
la stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri; | |
Notifiche analogiche | sono eseguite ai sensi dell' |
qualora l'indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario ( |
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in tali ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli |
La costituzione in giudizio del ricorrente
La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo PEC, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
Escluso il deposito telematico | per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro ( |
qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:
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in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente presso la segreteria della Corte adita, entro 30 giorni dalla data di notifica ( |
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in tale ipotesi resta comunque l'obbligo per l'ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti; | |
Giudizi instaurati dal 2 settembre 2024 | per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre sussiste un obbligo generalizzato dell'utilizzo del deposito telematico, salvo i casi previsti dall' |
Deposito della nota di iscrizione al ruolo | Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CGT 1° grado, NIR CGT 2° grado, contenente l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia. |
Deposito di altra documentazione | Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo. |
Potere di certificazione di conformità | le attività correlate al PTT, l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018, attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. |
Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. L'estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia. | |
Deposito per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024 | A partire dai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, gli atti e i documenti del fascicolo informatico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori e che il giudice non tiene conto degli atti e i documenti in formato cartaceo se non è depositata nel fascicolo informatico la relativa copia per immagine munita di attestazione di conformità all'originale. |
La costituzione in giudizio del resistente
La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro 60 giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso.
Oggetto delle controdeduzioni | Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi. (Nota: Il giudice tributario può tuttavia autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche). |
Per le parti che non si avvalgono dell'assistenza tecnica
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L'obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste nelle cause di valore inferiore ai 3 mila euro, per cui la costituzione in giudizio per tali soggetti avviene mediante il deposito, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni. (Nota: qualora intendano avvalersi della modalità telematica, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT). |
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, vige l'obbligo di costituzione telematica anche per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica. | |
Certificazione della conformità degli atti
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Il difensore del contribuente ha il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. |
Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. (Nota: L'estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia). | |
Giudizi instaurati dal 2 settembre 2024 | Il difensore ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. (Nota: In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri). |
Giudizio di appello
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Nel giudizio di appello, la parte resistente (contribuente o ente impositore) deve costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti per il primo grado, depositando le relative controdeduzioni. |
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la violazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 16-bis D.Lgs. n. 546/1992, e delle vigenti norme tecniche del processo tributario non costituiranno causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice. |
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