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15 luglio 2024 Tributario
Processo Tributario Telematico: il ricorso e la costituzione in giudizio
L'atto iniziale di introduzione del processo tributario è costituito dal ricorso. Pena l'inammissibilità, il contribuente ha l'onere di indicare sùbito tutti i motivi che presiedono all'attivazione del contenzioso.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Avvio del procedimento: il ricorso
L'atto impugnato e l'oggetto della domanda delimitano l'àmbito di cognizione della commissione, la quale non può pronunciarsi ultra petitum cioè al di là della domanda (ad esempio, gli interessi che non sono stati richiesti). Se l'atto impositivo che è stato notificato (ad esempio, la cartella di pagamento) è ritenuto dal contribuente illegittimo o infondato, questo può rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiedere l'annullamento totale o parziale.
Atto introduttivo Il giudizio è introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992).
Contenuto del ricorso
  1. l'avviso di accertamento del tributo;
  2. l'avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento; 
  5. l'avviso di mora;
  6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  7. il fermo di beni mobili registrati;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria;
  12. il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela di cui all'art. 10-quinquies della medesima legge (art. 1, comma 1, lett. i del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220).
Requisiti del ricorso Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado deve contenere l'indicazione: 
  • della Corte cui è diretto;
  • del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
  • dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  • dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  • dei motivi.
deve indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3 mila euro, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore).
Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a euro 3 mila euro, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. 
(L'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992).
Esposizione chiara e sintetica del ricorso Con l'introduzione dell'art. 17-ter del D.Lgs. n. 546/1992, la norma richiede l'esposizione del ricorso in modo chiaro e sintetico per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il cui mancato rispetto avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice.
Vizi della notificazione Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, il nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Reclamo e mediazione prevista l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024;
per i giudizi instaurati fino al 3 gennaio 2024 relativi a controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992
Presentazione del ricorso
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto. In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti o di silenzio-rigetto all'istanza di autotutela cd. obbligatoria, può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione o dall'istanza.
Modalità notifica tramite PEC La notifica del ricorso all'ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013 n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
Tale obbligo, invece, non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3 mila euro. In tali ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ricorso notificato dal 2 settembre 2024 Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, il comma 3 dell'articolo 16 bis, prevede l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali salvo i casi previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 546/1992.
Anche per le controversie fino a 3.000,00 euro sussiste l'obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024.
Domicilio L'indicazione dell'indirizzo PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti (art. 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992).
È consigliabile inserire nel ricorso la dicitura «notificazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546».
Assenza della prova della notifica  Nei casi di notifica tramite PEC, qualora non sia possibile fornirne la prova della notifica o della comunicazione mediante modalità telematiche, il difensore del contribuente e il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 che disciplina le notifiche in proprio degli avvocati nel settore civile, amministrativo e stragiudiziale (articolo 16, comma 3, D.L. n. 119/2018).
In questi casi l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82.
Giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 sussiste l'obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria;
la stessa disposizione prevede che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri;
Notifiche analogiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992 anche nei casi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
qualora l'indirizzo PEC non sia rinvenibile nei pubblici elenchi e infine nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992);
in tali ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137 e seguenti c.p.c. o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all'ente impositore che ha emanato l'atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all'ufficio impositore.
La costituzione in giudizio del ricorrente
La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo PEC, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
Escluso il deposito telematico per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D.Lgs. n. 546/1992: Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso;
qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:
  • al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria nella fase antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello (ad esempio, in caso di blocco giornaliero della funzionalità del Sigit non programmato);
  • al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo;
  • al Collegio nell'ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza;
in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente presso la segreteria della Corte adita, entro 30 giorni dalla data di notifica (art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992);
in tale ipotesi resta comunque l'obbligo per l'ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti;
Giudizi instaurati dal 2 settembre 2024 per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre sussiste un obbligo generalizzato dell'utilizzo del deposito telematico, salvo i casi previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 1, comma 1 lett. g), n. 2 del D.Lgs. n. 220/2023).
Deposito della nota di iscrizione al ruolo Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CGT 1° grado, NIR CGT 2° grado, contenente l'indicazione delle parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia.
Deposito di altra documentazione Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo.
Potere di certificazione di conformità le attività correlate al PTT, l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 119/2018, attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. L'estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.
Deposito per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024 A partire dai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, gli atti e i documenti del fascicolo informatico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori e che il giudice non tiene conto degli atti e i documenti in formato cartaceo se non è depositata nel fascicolo informatico la relativa copia per immagine munita di attestazione di conformità all'originale.
La costituzione in giudizio del resistente
La costituzione in giudizio della parte resistente può avvenire, entro 60 giorni dalla avvenuta notifica del ricorso, con il deposito delle controdeduzioni e degli altri documenti offerti in comunicazione, mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi. Per la costituzione in giudizio del resistente valgono le stesse regole per il deposito del ricorso.
Oggetto delle controdeduzioni Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese, le prove di cui intende valersi, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e l'eventuale chiamata in causa di terzi. (Nota: Il giudice tributario può tuttavia autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche).
Per le parti che non si avvalgono dell'assistenza tecnica
L'obbligo del deposito del ricorso in modalità telematica non sussiste nelle cause di valore inferiore ai 3 mila euro, per cui la costituzione in giudizio per tali soggetti avviene mediante il deposito, presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, del fascicolo cartaceo contenente le controdeduzioni. (Nota: qualora intendano avvalersi della modalità telematica, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso e osservare le disposizioni sul PTT).
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, vige l'obbligo di costituzione telematica anche per i soggetti che decidono di non avvalersi dell'assistenza tecnica.
Certificazione della conformità degli atti
Il difensore del contribuente ha il potere di certificazione della conformità degli atti, ovvero di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. (Nota: L'estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia).
Giudizi instaurati dal 2 settembre 2024 Il difensore ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. (Nota: In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri).
Giudizio di appello
Nel giudizio di appello, la parte resistente (contribuente o ente impositore) deve costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti per il primo grado, depositando le relative controdeduzioni.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la violazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 16-bis D.Lgs. n. 546/1992, e delle vigenti norme tecniche del processo tributario non costituiranno causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice.
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