Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, che va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Premessa
La
Legge 9 agosto 2023, n. 111
, recante «
Delega al Governo per la riforma fiscale», fissa anche i princìpi ed i criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario, contenuti nell'art. 19 del Capo I del Titolo III, rubricato «
I procedimenti e le sanzioni». Sul piano dell'informatizzazione della giustizia tributaria, si punta alla semplificazione normativa nell'ottica di una completa digitalizzazione del processo, e si prevede l'obbligo di standardizzazione degli atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali.
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Quando il contribuente ritiene ingiusta tale imposizione, può ricorrere ad un giudice (Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado) attivando un insieme di strumenti che gli consentono di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria, garantendo al cittadino, impresa o ente il diritto ad un giusto processo, ossia un processo che «si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale», e che assicuri "la ragionevole durata" (Costituzione italiana articolo 111, comma 1).
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La giurisdizione tributaria
Il concetto di Giustizia in ambito tributario trova il suo fondamento nei principi enunciati dalla Costituzione, secondo i quali «
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche» in ragione della «
loro capacità contributiva» per adempiere «
ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». All'Amministrazione finanziaria è affidato il compito di quantificare il fabbisogno statale, di ripartirlo progressivamente in base al reddito e riscuoterlo attraverso l'imposizione di un tributo.
Giurisdizione speciale
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La giurisdizione tributaria rientra tra le giurisdizioni speciali ed è organizzata in Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado (D.Lgs. n. 545/1992). |
Oggetto
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Le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992). |
Le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992). |
Le controversie attinenti all'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992). |
In via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione del giudice tributario, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992). |
Controversi escluse
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Le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto. |
L’assistenza tecnica
Quanto all'assistenza tecnica del difensore, si osserva che:
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sussiste l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 dell'assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
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l'obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
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In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell'art. 12, la disciplina dell'art. 182 c.p.c..
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L'incarico al professionista
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può essere conferito:
- con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione;
- oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.
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Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, nell'ipotesi di procura conferita su supporto cartaceo, il difensore potrà anche depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 con l'inserimento della relativa dichiarazione (art. 1, comma 1, lett. c) punto 2 del D.Lgs. n. 220/2023). |
La procura alle liti si considererà apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce (art. 1, comma 1, lett. c) punto 3 del D.Lgs. n. 220/2023). |
La competenza
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992, a seguito della sentenza n. 44/2016 della Corte Costituzionale è stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell’ente locale concedente e dell’ente locale impositore.
Individuazione della competenza per territorio
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per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede |
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso |
Individuazione della competenza per valore
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ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado decidono, in composizione monocratica, tutte le controversie di valore fino a 5 mila euro, escluse quelle di valore indeterminabile |
per valore della lite, si intende quello al netto delle sanzioni ed interessi (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992) e si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita |
il giudice monocratico, ai sensi dell'art. 70, comma 10-bis, D.Lgs. n. 546/1992, conosce delle controversie in materia di:
- pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro
- pagamento delle spese di giudizio
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I termini processuali
Per il computo dei termini processuali valgono le disposizioni civilistiche contenute nell'
art. 2963 c.c. e nell'
art. 155 c.p.c..
Entro 60 giorni
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Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato (art. 21 del D. Lgs. n° 546/1992). |
Decorsi 90 giorni
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In caso di rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino ad intervenuta prescrizione. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda per la restituzione non può essere presentata oltre i due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. |
Decorsi 90 giorni
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In caso di silenzio rigetto all'istanza di autotutela prevista dall'art. 10-quater, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 1, comma 1 lett. l del D.Lgs. n 220/2023), il ricorso può essere proposto decorsi novanta giorni dall'istanza. |
Impugnazione della sentenza Corte di giustizia tributaria (60 gg o 6 mesi)
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Il termine per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è di sessanta giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. |
In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). |
Ricorso per Cassazione (60 gg o 6 mesi)
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Il ricorso per Cassazione, esperibile per i motivi indicati nell'art. 360, comma 1, c.p.c.: (numeri da uno a cinque), deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. |
In caso di mancata notificazione, il termine è di sei mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (art. 327 c.p.c.). Previo accordo fra le parti, il ricorso per Cassazione è esperibile anche nei confronti delle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, per il motivo di cui al n° 3, comma 1, dell'art. 360 c.p.. |
Riassunzione della causa (6 mesi)
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In caso di rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. |
In caso di inosservanza del termine anzidetto, o del successivo verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue. |
Sospensione feriale
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La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto (art. 1 della L. n. 742/1969, così come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 132/2014) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. |
Quando la decorrenza ha inizio durante tale periodo, l'inizio della stessa è differito alla fine della sospensione. La sospensione feriale opera anche in caso di interruzione del processo. |