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9 luglio 2024 Lavoro e previdenza sociale
Elezione di domicilio e decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione

Per la Suprema Corte, «nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato agli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono».

di La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto l'illegittimità di un licenziamento, la Corte d'Appello ha ritenuto la tardività del reclamo depositato dalla società datrice oltre i 30 giorni stabiliti a pena di decadenza dall'art. 1, c. 58, L. 92/2012, a decorrere dalla comunicazione dell'avvocato.

La società datrice propone ricorso per cassazione rilevando che la comunicazione dell'avvocato della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine ex art. 1 cit., non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in quanto nell'intestazione del ricorso in opposizione i difensori avevano dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ad uno specifico indirizzo PEC, con conseguente inidoneità della comunicazione effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del codifensore della ricorrente. Pertanto, tale notifica, effettuata non era idonea a far correre il termine breve ad impugnandum.

Per la Cassazione il motivo è infondato. Nelle sue argomentazioni, la Corte ribadisce il recente indirizzo secondo cui «è “sempre” valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza. Inoltre, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione basta la notifica ad uno soltanto dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve quand'anche fosse stato eletto domicilio presso un diverso procuratore costituito ovvero fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite all'indirizzo PEC di un altro difensore».

Pertanto, deve ritenersi regolare e validamente effettuata la notificazione della sentenza eseguita presso l'indirizzo PEC di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi PEC degli altri due difensori nominati.

Con ordinanza n. 18534 dell'8 luglio 2024, la Cassazione rigetta il ricorso e afferma il seguente principio di diritto:

ildiritto

«Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato agli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono».

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