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19 luglio 2024 Tributario
L'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità della notifica
La parte contribuente deve provare i pregiudizi al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Il caso

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Tizio aveva proposto ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria in dipendenza di varie cartelle di pagamento dell'imposta di registro su atti giudiziari. I giudici avevano rigettato l'opposizione, in particolare, la CTR confermava il ragionamento della CTP sul rilievo che le prodromiche cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate a mezzo PEC; sicché, i funzionari dell'agente della riscossione avevano diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta. Avverso il provvedimento in esame, Tizio aveva proposto ricorso in Cassazione per essere stato omesso dal giudice di appello di pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza/nullità della notificazione delle impugnate cartelle di pagamento a mezzo di PEC non ufficiale. Difatti, secondo Tizio, la notifica della cartella esattoriale era nulla, perché prodotta da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri. Infine, con altro motivo, il ricorrente contestava la condanna al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.

Il diritto

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La pronuncia in esame offre lo spunto di diverse argomentazioni.

a)    Indirizzo non inserito nell'indice nazionale dei registri di posta elettronica
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., civ., sez. V, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., civ. sez. V, 9 gennaio 2024, n. 884). Di conseguenza, il contribuente non può limitarsi a tale censura, occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non era stato allegato.

b)    Riscossione a mezzo di un proprio funzionario
È pacifico che, nel processo tributario, alla parte pubblica assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, conferma il diritto dell'Ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass., civ. sez. V, 6 giugno 2024, n. 15880).

c)    Responsabilità processuale aggravata
In conclusione, il ricorso è stato rigettato. Oltre al rigetto delle questioni principali sollevate dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha reputato l'azione di Tizio quale abuso del processo e, di conseguenza, la condanna del medesimo al pagamento della sanzione di circa 1000 euro a favore della Cassa delle Ammende. Difatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dalla riforma Cartabia), codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

La lente dell'autore

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In argomento si osserva che in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza prende le mosse dalla previsione di cui all'art. 3-bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Dopo, i giudici di legittimità hanno osservato che (Cass. n. 2460/2021), ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
Oltre a ciò, si osserva che l'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata:

  • all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
  • ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.
In definitiva, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notificaal soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente.
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