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13 dicembre 2024 Tributario
Se il mittente utilizza una PEC non risultante dai pubblici elenchi la notifica resta valida
La Cassazione ha stabilito che una notifica via PEC è valida anche se l'indirizzo del mittente non risulta nei pubblici elenchi, purché il destinatario abbia effettivamente ricevuto l'atto e possa esercitare i propri diritti di difesa senza alcuna incertezza riguardo alla provenienza e all'oggetto dell'atto notificato.
di La Redazione
La controversia riguarda la legittimità di alcuni atti di riscossione emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di Caio.
La CTR confermava la validità di alcuni anni, ma dichiarava nulli quelli notificati tramite un indirizzo PEC non conforme a quello ufficiale dell'Indice Nazionale degli Indirizzi della Pubblica Amministrazione (IPA), rilevando anche l'indisponibilità del documento attestante la notifica.
Avverso tale decisione il Fisco ricorre in Cassazione. 
 
In sede di legittimità, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR abbia erroneamente dichiarato nulla la notifica via PEC della cartella di pagamento. Secondo il Fisco, la norma richiede che l'indirizzo PEC del destinatario sia incluso nei pubblici registri (INI-PEC), ma non pone lo stesso obbligo per l'indirizzo del mittente, purché quest'ultimo sia riconducibile all'Agente della riscossione. Inoltre, l'Agenzia afferma che la provenienza dell'atto fosse chiaramente identificabile e che la notifica abbia comunque raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di esercitare il proprio diritto di difesa senza incertezze.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, ritenendo che la notifica non sia nulla se il mittente utilizza un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi, a condizione che il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi adeguatamente. La Cassazione sottolinea che il requisito dell'inclusione nei pubblici registri si riferisce esclusivamente all'indirizzo del destinatario e non a quello del mittente, e che l'assenza di norme specifiche non consente di dichiarare nulla la notifica proveniente da un indiritto PEC non incluso negli elenchi pubblici. 
Per questo motivo, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio. 
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