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31 luglio 2024 Lavoro e previdenza sociale
Se la parte si attiva tempestivamente mediante un nuovo deposito con esito positivo, il giudice non deve pronunciarsi sulla richiesta di rimessione
Nel caso di specie, a causa di problemi tecnici, non era andato a buon fine il deposito del controricorso. Tuttavia, consci del problema, la parti si sono attivate tempestivamente mediante altro deposito andato a buon fine. Pertanto, risulta superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini.
di La Redazione
La controversia riguarda la richiesta di una società di condannare i suoi ex agenti al pagamento di una penale per la violazione del patto di non concorrenza.
Gli ex agenti contestano la richiesta, sostenendo che la società non ha pagato l'indennità dal patto al termine del rapporto di lavoro, rendendo non operativo il patto stesso.
In sede di legittimità si dà atto che i controricorrenti e ricorrenti incidentali, nella memoria depositata, hanno avanzato istanza di rimessione in termini in ordine al deposito del controricorso assumendo che, per problemi tecnici, il loro deposito tempestivo eseguito tramite PEC non risultava completato con la terza e quarta PEC e che, preso atto di ciò, si sono tempestivamente attivati ed hanno eseguito un altro deposito andato a buon fine.
Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21211 del 30 luglio 2024, afferma che visto che la parte si è tempestivamente attivata ed ha provveduto ad un ulteriore deposito con esito positivo, risulta superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., in quanto non più necessaria.
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