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19 febbraio 2025 Civile e processo
Deposito telematico: se la terza PEC segnala un errore tecnico, l'avvocato deve attivarsi immediatamente

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4034/2025, si è pronunciata sull'idoneità della terza PEC a determinare la conoscenza legale dell'esito negativo del deposito telematico.

di La Redazione

Il ricorrente aveva impugnato la decisione del Tribunale di Prato, che aveva dichiarato improcedibile l'appello per tardiva iscrizione a ruolo, basandosi sull'assunto che la terza PEC ricevuta in data 08/06/2022 fosse sufficiente a rendere edotto l'appellante dell'esito negativo del deposito telematico.
Secondo la difesa del ricorrente, infatti, solo la quarta PEC avrebbe potuto generare la conoscenza legale dell'esito negativo del deposito e che, pertanto, l'errore fatale riscontrato nella terza PEC non poteva ritenersi sufficiente a far decorrere i termini per una nuova iscrizione a ruolo.

La Cassazione respinge il ricorso e conferma la correttezza della decisione del Tribunale di Prato. La motivazione si fonda sui seguenti punti:

  • la terza PEC conteneva già indicazioni chiare di errore, evidenziando problematiche nel deposito che avrebbero dovuto allertare l'appellante sulla necessità di un intervento immediato;
  • la reazione della parte non è stata tempestiva: l'iscrizione a ruolo è stata rinnovata solo il 12/09/2022, ovvero tre mesi dopo la ricezione della terza PEC;
  • il concetto di immediatezza nella rimessione in termini: secondo l’orientamento della Cassazione, la parte che si trovi in una situazione di errore non imputabile deve attivarsi senza indugio, valutando con attenzione le segnalazioni ricevute.
A sostegno della sua decisione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’istituto della rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte, intesa come immediata reazione alla conoscenza del problema (Cass. n. 25289/2020).

L’ordinanza in commento sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio del deposito telematico e della corretta interpretazione dei messaggi PEC ricevuti. In particolare:
  • non si può attendere la quarta PEC per reagire a un errore tecnico, se la terza PEC già evidenzia anomalie;
  • è fondamentale attivarsi tempestivamente, adottando tutte le misure necessarie per rimediare all’errore, inclusa una verifica immediata presso la cancelleria;
  • la rimessione in termini non può essere richiesta se la parte ha avuto un lungo lasso di tempo per agire e non lo ha fatto.

Si può ritenere che la decisione contribuisce a delineare con maggiore precisione le responsabilità dell’avvocato nell'utilizzo del processo telematico e conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di tempestività degli adempimenti processuali.

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