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1 agosto 2024 Penale e processo
PPT: le regole previste nei DM riguardano i difensori e non gli utenti privati

Con la sentenza in commento, la Cassazione ripercorre i decreti ministeriali che individuano gli atti e le modalità con cui avviene il deposito.

di La Redazione

Un difensore ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusazione presentata nei confronti di un magistrato sul rilievo che l'avrebbe depositata per via telematica a mezzo PEC, modalità non consentita dalla normativa del Codice di rito.

Con il ricorso, il professionista censura l'atto impugnato per violazione del D.M. 18 luglio 2023 del Ministero della Giustizia sostenendo di aver legittimamente inoltrato l'istanza di ricusazione del giudice con lo strumento della PEC ritenuto consentito dalle pregresse e analoghe istanze tutte valutate come ricevibili.

Per la Cassazione il motivo è privo di fondamento.
Il Decreto del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2023 richiama l'art. 1 D.M. del 4 luglio 2023, a sua volta pubblicato in attuazione dell'art. 87 c. 6-ter D. Lgs. n. 150/2022, il quale stabilisce che:

esempio

«presso gli uffici giudiziari, tra cui le Corti d'appello, il deposito di un elenco di atti ivi elencati - tra cui figura anche la "ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale)" - da parte dei difensori - avviene esclusivamente mediante il portale del Processo Penale Telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter del D. Lgs. n. 150 del 2022 e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia».

Sul tema interviene anche il DGSIA con la circolare del 25 luglio 2023, precisa che:

esempio

«agli atti indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti: a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali - PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee».

Tra gli atti "non inclusi" nell'elencazione prevista all'art. 87 cit. vi è la ricusazione del giudice, individuato invece, come detto, dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2023, in esecuzione del disposto dell'art. 87 c. 6 ter-citato, tra "gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico".

La Cassazione osserva dunque che «non vi è norma di legge primaria, né disciplina integrativa di natura secondaria (costituita dai Regolamenti e dai Decreti ministeriali), che, al tempo dell'inoltro della dichiarazione, prevedesse espressamente la facoltà del privato cittadino di presentare validamente, ai sensi e nel rispetto dell'art. 38 comma 3 cod. proc. pen., una istanza di ricusazione presso il giudice competente a decidere su di essa attraverso il proprio, personale indirizzo di posta elettronica certificata; le regole introdotte dai Decreti ministeriali citati dalla difesa del ricorrente riguardano i difensori, non gli utenti privati».

Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso con sentenza n. 31245 del 31 luglio 2024.

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