Non rileva né il momento della spedizione del messaggio PEC né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna.
In un giudizio avente ad oggetto la domanda di inefficacia di un provvedimento ingiuntivo, la Cassazione rileva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della sua notificazione. Nello specifico, non risultano depositate la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, cd. RAC, né nel fascicolo telematico né sono state rinvenute aliunde dalla Cancelleria.
Nelle sue argomentazioni, la Corte ribadisce che «In tema di notifica a mezzo PEC (…) la prova dell'avvenuta notificazione sia costituita dalla cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario».
Tale principio è stato precisato anche dalla Consulta, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'
Pertanto, ai fini della determinazione del momento di perfezione della notifica telematica, non rileva né il momento della spedizione del messaggio PEC né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna.
Con ordinanza n. 24010 del 6 settembre 2024, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza (ud. 21 maggio 2024) 6 settembre 2024, n. 24010
Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto ex artt. 644 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ. la società L.S. adiva il Tribunale di Spoleto al fine di sentir dichiarare l’inefficacia del provvedimento di ingiunzione n. 49/2018 – R.G. n. 2466/2017, di poi immediatamente esecutivo con decreto n. 8656/2018 del 11.08.2018, reso dal Tribunale di Spoleto, con il quale le si ingiungeva di pagare alla società T.P. s.r.l. la somma di € 18.503,14, oltre spese della procedura di ingiunzione, entro e non oltre quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
2. Nel ricorso la società L.S. deduceva: a) che il decreto ingiuntivo de quo non le era mai stato notificato dalla T.P. s.r.l. nei termini di legge, come si evinceva dalla documentazione specifica di mancata notificazione ex lege, giusta ricevuta di notificazione internazionale che risultava manomessa, mai recapitata e mai firmata dalla parte destinataria L.S.; b) che peraltro la controparte provvedeva a depositare specifica istanza di concessione di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 49/2018 – R.G. 2466/2017, che veniva accolta dal Tribunale di Spoleto, senza valutare il suindicato riscontro documentale della incompiuta notifica del decreto ingiuntivo; c) che dunque essa ingiunta società Lamberti vedeva promuovere la procedura di esecuzione in suo danno dalla (omissis), con contestuale diffida di pagamento, rispetto alla quale proponeva ricorso alla Alta Corte di Giustizia di Londra (High Court of Justice Queen’s Bench Division Before Master Cook) che, riscontrata la incompiuta notifica dell’atto, disponeva la temporanea sospensione della esecuzione, affinché il Tribunale di Spoleto, nelle more, provvedesse immediatamente, sul ricorso ex art. 188 disp att. cod. proc. civ. finalizzato alla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo; d) che in data 6 maggio 2019 il Tribunale di Spoleto accoglieva il ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. e per l’effetto dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo, con condanna della società T. al pagamento delle spese legali.
3. Avverso la descritta ordinanza la società T.P. S.R.L proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 e 650 cod. proc. civ. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione del regolamento comunitario n. 1393 del 2007 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4. Nell’instaurato giudizio di legittimità resisteva la società L. con controricorso.
5. Con ordinanza pronunciata in data 13.09.2022 e depositata in data 15.11.2022- nel proc. n. 20530/19 R.G., la Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Società T.P. s.r.l. avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto del 6 maggio 2019, così statuiva: “Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara la inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ.”.
6. La società L.S. impugna ora la suindicata ordinanza ex art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395 cod. proc. civ., ritenendola affetta da errore di fatto di immediata rilevabilità e chiedendone la revocazione.
Resta intimata parte resistente.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Con un unico motivo la società ricorrente denuncia “(Sul-)L’errore revocatorio da cui è affetta la impugnata ordinanza”.
Lamenta che questa Suprema Corte sarebbe incorsa in errore revocatorio, perché ha fondato la propria decisione sulla supposta inesistenza del fatto, già assolutamente e positivamente acquisito nella realtà del processo, che il decreto ingiuntivo, oggetto di causa, è stato emesso dal Tribunale di Spoleto e dunque secondo la giurisdizione del giudice italiano, con la indiscutibile applicazione prescrittiva dei principi vigenti in tema di vizi del procedimento notificatorio.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha affermato che il ricorso ex art. 188 disp att. cod. proc. civ., a suo tempo proposto, è inammissibile, perché “secondo la legge britannica è sufficiente per il perfezionamento della notifica che l’atto sia inserito nella cassetta postale del destinatario”.
Deduce che siffatta motivazione è palesemente errata ed ha indotto la Corte di Cassazione a ritenere nulla la notifica del decreto ingiuntivo, piuttosto che giuridicamente inesistente, e così, sempre erroneamente, a concludere per la inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ.
2. Rileva il Collegio in via preliminare che il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione.
Deve essere osservato: a) che dall’esame del fascicolo telematico risulta depositata in data 5 aprile 2023 unicamente una pec denominata “avviso ricevuta notifica ricorso”, inviata da “Studio M.” a (omissis), avente ad oggetto: “NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA N. 53 DEL 1994 E SMI Allegati: revocazione 391 bis cpc a sentenza corte cassazione.pdf.p7m; PROCURA SPECIALE.pdf.p7m; RELATA DI NOTIFICA TELEMATICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA.pdf.p7m”, e del seguente contenuto: “Si prega di prendere visione DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA N. 53 DEL 1994 E SMI”; b) che ulteriori controlli effettuati in Cancelleria hanno consentito di accertare l’esistenza della sopra citata relata di notifica telematica, con la indicazione degli allegati e la attestazione di conformità.
Mancano tuttavia, nel senso che né risultano depositate nel fascicolo telematico, né sono state rinvenute aliunde dalla Cancelleria, sia la ricevuta di accettazione sia la ricevuta di avvenuta consegna, cd. rac.
2.1. Il deposito della ricevuta di consegna telematica era essenziale per la prova del perfezionamento della notifica e in mancanza è come se il ricorso fosse stato proposto senza dimostrazione della notificazione.
Nel caso di specie non è applicabile l’art. 291 cod. proc. civ., perché si è in presenza di attività notificatoria incompleta e dunque non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma, secondo quanto questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento alla notifica a mezzo posta, e cioè che “La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (v. Cass., 12/07/2018, n. 18361, nonché Cass., Sez. Un., 14/01/2008, n. 627).
2.2. In tema di notifica a mezzo PEC, questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare come la prova dell’avvenuta notificazione sia costituita dalla la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (v. Cass., Sez. Un., 32091/2023; Cass., 26773/2016; Cass., 6912/2022).
In particolare, è stato precisato che in tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, premesso che con sentenza n. 75 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta», appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è -non quello della spedizione del messaggio p.e.c., né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma- quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cfr. Cass. Sez. Un., 32091/2023).
3. Anche se si volesse prescindere dai rilievi sopra esposti, il motivo sarebbe comunque inammissibile.
Non denuncia un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma pretesi errori di valutazione riferiti, peraltro, a profili in iure, concernenti l’ammissibilità o meno del ricorso proposto ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ., piuttosto che in fatto, ed oltretutto riferiti a profili che riguardano un punto controverso, quello prospettato con il primo motivo del ricorso ordinario.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.