di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Premessa
Il processo tributario telematico è stato avviato il 1° dicembre 2015. Inizialmente in vigore solo in alcune regioni, è poi stato gradualmente esteso a tutte le ex Commissioni tributarie.
A questo proposito, si osserva che:
- dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico è attivo in tutto il Paese. Pertanto, presso tutte le ex Commissioni tributarie le parti hanno avuto la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica del ricorso, anche in appello, e di effettuare il successivo deposito in via telematica degli atti e documenti del processo utilizzando il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.);
- dal 1° luglio 2019, l'uso degli strumenti informatici e telematici è diventato obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado.
Il processo tributario telematico consente alle parti processuali di:
- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Corti di giustizia tributarie;
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
Registrazione e l'utilizzo del processo tributario telematico (PTT)
Per la registrazione e l'utilizzo del Processo Tributario Telematico (PTT) l'utente deve possedere una identità digitale (SPID, CIE o CNS), ovvero sottoscrivere una autodichiarazione qualora ne sia sprovvisto al fine di consentire l'attivazione delle credenziali di accesso. Inoltre, l'utente deve essere provvisto di firma digitale (CADES e/o PADES) e di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) necessari per il deposito degli atti processuali.
Registrazione
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- occorre procedere alla registrazione per accedere alle funzionalità relative al deposito degli atti nel PTT
- l'utente, per registrarsi al PTT, dalla home page del Portale della Giustizia Tributaria deve selezionare la voce Servizi Online
- si perviene così alla seguente schermata dove occorre selezionare la voce Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT
- e si individua la voce “Registrazione al PTT”
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Modalità di registrazione
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Registrazione utente con rilascio credenziali PTT, effettuabile selezionando il pulsante Registrati al servizio dalla pagina mostrata, da utilizzare esclusivamente nel caso in cui non si disponga di un'identità digitale. |
Registrazione utente tramite SPID, effettuabile selezionando il pulsante Registrati al servizio tramite SPID presente nella pagina mostrata. |
Registrazione utente con CNS effettuabile selezionando il link servizi self service presente nella pagina sopra indicata e quindi:
- selezionando Accedi con CNS nel tab CNS;
- inserendo la Smartcard nell'apposito lettore di schede;
- cliccando il link Registrazione utente con CNS al PTT.
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Registrazione utente con CIE effettuabile con il primo accesso ai servizi del PTT, selezionando il pulsante ACCEDI al PTT, presente nel menu principale del Portale della Giustizia Tributaria, e successivamente eseguendo l'accesso tramite CIE. |
Gestione delle credenziali per gli utenti privi di identità digitale
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Solo per gli utenti non in possesso di una identità digitale, dopo aver effettuato la registrazione, il sistema rilascia una prima parte della password. La seconda parte viene inviata all'indirizzo PEC indicato al momento della registrazione. Al primo accesso la password rilasciata deve essere cambiata dall'utente. L'utente che vuole modificare le informazioni indicate in sede di registrazione o accedere al servizio di cambio o reset password, può utilizzare i servizi all'interno dell'area “self service”. |
Gli utenti che non hanno più possibilità di utilizzare l'identità digitale (SPID, CIE o CNS), possono usare le credenziali: dopo avere effettuato l'accesso, il sistema chiederà di inviare una richiesta di mantenimento credenziali, ovvero un'autocertificazione in cui si dichiara di non disporre di identità digitale. |
Inserimento dei dati dell’utente
La registrazione al PTT è un processo che si compone delle seguenti schede da compilare.
DATI ANAGRAFICI
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Accesso con credenziali
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Il Soggetto Privato o Pubblico, oltre ai dati anagrafici e all'indirizzo di PEC, deve inserire:
- la richiesta di registrazione al servizio, con dichiarazione di non possesso di una identità digitale, firmata con firma digitale;
- il documento di identità firmato con firma digitale;
- un documento che attesti il titolo alla registrazione (es. attestazione di appartenenza alla struttura dell'ente, nomina del tribunale in caso di tutore, ecc.) firmato con firma digitale.
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Solo gli utenti che si vogliono registrare con un profilo da professionista devono compilare i campi Albo di appartenenza e Data Iscrizione all'albo.
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Accesso con identità digitale
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Il Soggetto Privato o Pubblico deve inserire:
- solo per la registrazione con CNS, la CNS/TS-CNS richiesta dal sistema nell'apposito lettore di smartcard;
- la richiesta di registrazione al servizio firmata con firma digitale;
- un documento che attesti il titolo alla registrazione (es. attestazione di appartenenza alla struttura dell'ente, nomina del tribunale in caso di tutore, ecc.) firmato con firma digitale (qualora previsto dal profilo selezionato).
Al momento della trasmissione la firma apposta sui documenti deve essere valida. |
Solo gli utenti che si vogliono registrare con un profilo da professionista devono compilare i campi Albo di appartenenza e Data Iscrizione all'albo. La pagina mostra il caso di registrazione AVVOCATO in riferimento alla registrazione con rilascio credenziali PTT. |
Nella sezione Dichiarazione della pagina, si trova il checkbox obbligatorio che indica la dichiarazione di non possedere un'identità digitale. Al click sul pulsante Leggi informativa, viene visualizzato un testo che descrive a cosa serve la selezione del check e perchè è obbligatoria. Solo dopo la lettura del disclaimer informativo il check box viene attivato. |
DOCUMENTI
La scheda Documenti permette di allegare i documenti, in formato pdf firmato con firma digitale. |
Accesso con credenziali
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Accesso con credenzialiIl soggetto deve precisare i dati del documento di identità da allegare:
- Documento d'identità N.*…
- Scadenza*…
- Rilasciato da*…
e provvedere ad allegare il Documento d'identità, il Modulo di richiesta firmato e il Tesserino ordine professionale (qualora previsto dal profilo selezionato). |
Il Modulo di richiesta, generato cliccando su “Download modulo”, contiene i dati indicati nella scheda precedente e una frase che indica la volontà dell'utente di usare le credenziali. L'immagine si riferisce alla registrazione con credenziali. |
Accesso con identità digitale
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Il soggetto deve provvedere ad allegare il Modulo di richiesta firmato e il Tesserino ordine professionale (qualora previsto dal tipo utente selezionato). Il Modulo di richiesta, generato cliccando su “Download modulo”, contiene i dati indicati nella scheda precedente. |
DOMANDE E PRIVACY
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La sezione domande
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permette di inserire le domande di sicurezza con le relative risposte. |
La sezione privacy
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permette di selezionare l'accettazione della privacy e della responsabilità. |
VALIDAZIONE/SICUREZZA
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La procedura
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Permette l'inserimento del codice di sicurezza per completare il processo di registrazione. |
Inserito il codice di sicurezza, occorre selezionare il pulsante Successivo, viene proposta la schermata di Conferma. |
Effettuata la Conferma, si visualizza la pagina finale contenente il messaggio "La tua richiesta di registrazione è stata presa in carico" e i dati relativi al:
- Codice registrazione
- User ID
- Primi quattro caratteri della password.
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Al termine della procedura di registrazione, se i dati forniti sono corretti e il profilo utente viene attivato, viene memorizzata anche l'informazione che l'utente ha il permesso di accedere con credenziali e contestualmente è inviato il messaggio PEC di registrazione avvenuta con i secondi 4 caratteri della password. (La password ricevuta dal sistema risulta scaduta e va cambiata tramite l'apposita funzione di Cambio Password). |
La gestione delle credenziali dell’utente
L'utente, per gestire le proprie credenziali, dalla home page del Portale della Giustizia Tributaria dovrà selezionare il pulsante Accedi al PTT. Si arriva così alla schermata di accesso nella quale l'utente deve selezionare il link Servizi Self Service. Per effettuare la gestione delle credenziali e/o delle informazioni relative al proprio profilo utente, l'utente registrato, può utilizzare le funzioni riguardanti (password/cambio password); la modifica/cancellazione dell'utenza; recupero user ID e variazione posta certificata.
Infine, di particolare importanza, la funzionalità Abilitazione al ruolo CTU consente di profilare automaticamente l'utente con il ruolo di CTU ed è valida solo per gli utenti con profilo di tipo professionista o contribuente persona fisica. L'operazione è fruibile solo dopo aver effettuato l'accesso nell'area “anagrafica” tramite le proprie credenziali (User ID e password) o le credenziali di SPID (selezionando la voce SPID) o della CIE (selezionando la voce CIE) o della CNS (selezionando la voce CNS).
Il contributo unificato telematico (CUT)
In caso di proposizione di ricorso dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati previsti dalle disposizioni vigenti in materia. Infatti, ai sensi dell'
art. 9 del D.P.R. n. 115/2002: «
È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10». Pertanto, il contributo unificato, che ha natura di entrata tributaria,
deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Corte, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del
thema decidendum, come per esempio, tra gli altri, l'appello/ricorso incidentale ed i motivi aggiunti. Oltre a ciò, si osserva che:
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l'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato;
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il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 è quindi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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Tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002. In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3-bis che espressamente prevede che: «Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito».
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Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'
art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002 riferimento a sei "scaglioni" di valore della controversia ed esattamente:
VALORE DELLA CONTROVERSIA
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CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
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Fino a 2.582,28 |
€ 30,00 |
Superiore a 2.582,28 e fino a 5.000,00 |
€ 60,00 |
Superiore a 5.000,00 e fino a 25.000,00 |
€ 120,00 |
Superiore a 25.000,00 e fino a 75.000,00 |
€ 250,00 |
Superiore a 75.000,00 e fino a 200.000,00 |
€ 500,00 |
Superiore a 200.000,00 |
€ 1.500,00 |
Valore indeterminabile |
€ 120,00 |
Nota: Per le controversie di valore indeterminabile, il contributo unificato tributario è pari a € 120,00. In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l'importo massimo. Agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni indicate nel citato art. 13, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, cioè la maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale del ricorrente. |
I Cittadini e i Professionisti, possono effettuare il pagamento on line del Contributo Unificato Tributario (CUT), utilizzando il sistema di pagamenti PagoPA. Il pagamento telematico del CUT si attiva dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) all'interno dell'applicazione Processo Tributario Telematico (PTT) e può essere effettuato sia dalla mail di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello, selezionando l'apposito link in essa contenuto, sia dalla linea PagoPA effettua pagamenti della sezione Servizi e Utilità della home page del Processo Tributario Telematico (PTT).
Pagamento mediante mail di conferma
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- l'utente deposita il ricorso/appello tramite il Processo Tributario Telematico (PTT)
- riceve, successivamente al deposito, un'email di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello contenente il codice RGR/RGA e il link per procedere al pagamento
- deve cliccare sul link. Dopo essersi autenticato, accede alla pagina del SIGIT Pagamento CUT dove visualizza i dati del ricorso/appello ai fini del pagamento del CUT
- deve inserire gli ulteriori dati richiesti per perfezionare il pagamento
- cliccare su Paga
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L'email di conferma non è contestuale al deposito del ricorso. |
Pagamento dalla linea PagoPA effettua pagamenti
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- l'utente dalla sezione Servizi e Utilità della home page del Processo Tributario Telematico (PTT) seleziona PagoPA effettua pagamenti
- deve indicare Regione, Corte di Giustizia Tributaria, Registro generale, Tipologia atto e clicca su Ricerca
- deve seleziona l'icona dettaglio dell'atto individuato
- può eventualmente modifica alcuni dati (Predisporre pagamento)
- cliccare su Paga
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Requisiti tecnici dei file da depositare
Il nome del file è libero ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri. La dimensione massima dei singoli file è pari a 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore a tale dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. È comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.
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Le regole tecniche per la predisposizione degli atti e dei documenti da depositare telematicamente tramite il PTT sono definite nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015: sito esterno banca dati CERDEF, modificato con decreto del Direttore Generale delle Finanze 23 aprile 2023.
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Il nome del file
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Il nome del file è libero ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri. La dimensione massima dei singoli file è pari a 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore a tale dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. |
Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. È comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi. |
I formati file
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I formati file ammessi dal SIGIT per gli atti processuali sono il PDF/A-1a e il PDF/A-1b. Con riferimento agli allegati, il sistema consente il deposito dei file anche nei seguenti formati:
- Bitmap Image - (BMP);
- Email Markup Language - (EML);
- eXtensible Markup Language - (XML);
- Graphics Interchange Format - (GIF);
- Joint Photographic Experts Group - (JPEG);
- Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX);
- Microsoft Office Word - (DOC, DOCX);
- Open Document Format - (ODT);
- Portable Document Format - (PDF);
- Portable Network Graphics -(PNG);
- Tagged Image File Format (TIFF).
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Si segnala che nell'area riservata del PTT è disponibile il servizio di “Verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A”, che permette di verificare -prima dell'invio- il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità. |
La firma digitale
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La firma digitale, obbligatoria per gli atti processuali e facoltativa per i soli allegati, potrà essere apposta in modalità CADES o PADES senza modificare l'estensione dei file prima della firma. |
I controlli
Durante la fase di caricamento degli atti e dei documenti e, nella fase successiva, il sistema effettua i seguenti controlli:
Fase di caricamento
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- estensione del file
- dimensione e nome del file
- integrità del file, nel caso in cui sia presente la firma digitale
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Tali controlli sono bloccanti e determinano, in caso di esito negativo, l'impossibilità di acquisire i file nel sistema con la visualizzazione di un avviso relativo all'errore riscontrato. |
Fase successiva al caricamento
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- verifica della presenza di virus e/o elementi attivi, come macro o campi variabili, e collegamenti ipertestuali (bloccante)
- verifica della validità della firma digitale apposta (per gli allegati ove presente), il sistema accetta file che risultano sottoscritti con almeno una firma digitale valida anche in presenza di altre firme digitali scadute (bloccante per gli atti processuali – non bloccante per gli allegati)
- verifica del formato dei file (non bloccante)
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Conversione file e firma digitale dei documenti
Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati, il Ministero suggerisce di utilizzare il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, come già richiesto per il deposito dell'atto principale. Pertanto, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico da trasmettere tramite il PTT:
- è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, fatta eccezione per le ricevute di PEC in formato EML, utilizzando l'apposita funzione presente nella maggior parte degli editori di testo in commercio (con licenza libera o di tipo proprietario);
- l'utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili anomalie che altrimenti verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa "gestione" e successiva "conservazione" dei documenti informatici inviati.
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Nell'area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A. La funzionalità permette di verificare -prima dell'invio- il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità.
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Firma digitale
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La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES o PADES. |
La firma digitale di tipo CAdES aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m). Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più documenti. Questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti o gli stessi presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione. |
In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione P7M è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es *.pdf.p7m.p7m). |
A proposito del nome del file, il Ministero raccomanda di mantenere l'estensione anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m, Ricevuta-PEC.eml.p7m). |