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23 settembre 2024 Civile e processo
Le anomalie del PCT non giustificano il mancato deposito della relata di notifica della sentenza

Una simile omissione determina l'improcedibilità del ricorso perché la ricorrenza di problemi tecnici non imputabili alla parte può giustificare la rimessione in termini, ma non incide sulla completezza del deposito che non spetta alla cancelleria della Cassazione accertare.

di La Redazione

 

In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di condanna in solido al risarcimento dei danni riportati in un sinistro sciistico, la Cassazione dichiara il ricorso improcedibile con ordinanza n. 25258 del 20 settembre 2024.

A fondamento della sua decisione, la Suprema Corte rileva che non è stata depositata la relata di notifica della sentenza impugnata, precludendo così lo scrutinio dei motivi in cui esso si articola. La conferma di tale mancanza, spiega la Corte, «è indirettamente confermato dalle argomentazioni difensive della ricorrente, la quale chiede a questa Corte, con l'istanza di cui all'art. 380 bis, 2° comma, cod.proc.civ., di tener conto che, per una serie di anomalie del sistema PCT, a lei non imputabili, e di disguidi della Cancelleria di questa Corte, era stata costretta ad un ossessivo ripetersi di tentativi di deposito telematico del ricorso con allegate produzioni nel contesto delle quali, o di parte di esse, parrebbe che talune non abbiano riportato, tra gli svariati documenti, la relata di notifica».

Inoltre, la Cassazione osserva che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto “processuale”, ossia la notificazione della sentenza, idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo al medesimo l'onere di depositare copia della sentenza munita di relata di notifica; non è possibile poi recuperare alla relativa omissione mediante la successiva.
Dunque, conclude la Corte, «a nulla valgono le deduzioni difensive della ricorrente, perché il deposito del ricorso è una fattispecie a formazione progressiva che si completa solo con il ricevimento della quarta pec; la ricorrenza di problemi tecnici non imputabili alla parte può giustificare la rimessione in termini, ma non incide sulla completezza del deposito che non spetta alla cancelleria di questa Corte accertare».

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