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La Suprema Corte deve pronunciarsi in merito alla legittimità o meno della dichiarazione di improcedibilità di un atto di appello la cui prova della notificazione veniva data da parte appellante, mediante deposito delle relate di notifica e delle ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti ed ai loro difensori e non anche come previsto e disciplinato dalla L. n. 53/1994. |
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I giudici di piazza Cavour, vengono quindi chiamati a decidere sui seguenti tre motivi del ricorso:
Considerata la connessione degli stessi, la Corte decide di esaminare congiuntamente i citati motivi. L'orientamento della Cassazione sulla questione è il seguente: In caso di notificazione dell'appello tramite posta elettronica certificata (PEC), l'omesso deposito degli originali telematici o duplicati dell'atto di impugnazione e della relativa notifica non comporta necessariamente l'improcedibilità dell'appello. La Cassazione privilegia il principio di strumentalità delle forme processuali rispetto al formalismo puro, sostenendo che le forme processuali devono essere considerate strumenti per il raggiungimento dello scopo dell'atto, piuttosto che ostacoli. La Corte Suprema ha infatti chiarito che, se l'appellato riceve l'atto notificato telematicamente e si costituisce senza contestarne la regolarità, la procedura formale può ritenersi sanata, poiché l'appellato è in grado di verificare autonomamente la conformità dell'atto, avendone ricevuto l'originale. Questo orientamento è stato ribadito in diverse sentenze, evidenziando come l'effettività dei mezzi di difesa e la tutela del diritto di difesa prevalgano sugli aspetti formali, in linea con l'art. 6 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'art. 111 della Costituzione italiana. Pertanto, in casi simili a quello oggetto di attenzione, l'omissione di depositare il duplicato telematico dell'atto non ha reso l'appello improcedibile se l'atto ha raggiunto il proprio scopo, ovvero se l'appellato ne ha preso conoscenza e ha potuto esercitare la difesa senza subire pregiudizi processuali. Il Collegio, a conferma di tale orientamento, fa riferimento a precedenti decisioni (Cass., n. 6583/24, Cass., n. 9269/23, Cass., n. 33601/22 precisando che, nel caso che li occupa, gli appellati hanno prodotto le relate di notificazione dell'appello, indicandone la data e l'orario, senza alcuna lesione, neppure eventuale, del diritto di difesa, mentre i ricorrenti hanno anche prodotto le relate della medesima notificazione nei formati telematici e, per questi motivi, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone il rinvio della causa alla Corte d'appello anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. |
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L'ordinanza in esame della Cassazione affronta un tema centrale nella giurisprudenza: l'applicazione del principio di strumentalità delle forme rispetto alla correttezza formale delle notificazioni. La Corte ha stabilito che la mancata produzione degli originali o duplicati informatici dell'atto notificato tramite PEC non comporta di per sé l'improcedibilità del gravame, purché la notifica abbia raggiunto il proprio scopo, ossia garantire al destinatario la conoscenza effettiva dell'atto e la possibilità di esercitare il diritto di difesa. L'orientamento della Cassazione, consolidato attraverso pronunce precedenti e ribadito in questa ordinanza, pone in rilievo una nozione di “formalismo ragionevole”, in cui l'inosservanza di adempimenti meramente formali, come il deposito del duplicato telematico, non può prevalere sul principio dell'accesso alla tutela giurisdizionale e sulla funzionalità dello strumento processuale. L'ordinanza si fonda su una lettura assiologica delle norme processuali, richiamando esplicitamente i valori costituzionali e sovranazionali, quali l'art. 111 della Costituzione italiana (sul diritto alla difesa) e l'art. 6 CEDU, che tutela il diritto a un processo equo. Da un punto di vista tecnico, la decisione della Cassazione opera una distinzione significativa tra i vizi di forma e le violazioni sostanziali della notificazione, stabilendo che, in presenza di una notificazione che ha effettivamente raggiunto il destinatario e non ha compromesso il diritto di difesa inteso nel senso più ampio del termine, la mancata produzione del duplicato telematico non intacca la validità della notifica stessa. Questo approccio sottolinea la natura sanabile delle irregolarità formali, sempre che l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, come previsto dagli artt. 156 e 157 c.p.c. In particolare, la Corte richiama l'art. 156, co. 3, che consente la sanatoria dei vizi formali quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo, armonizzando la lettura della norma interna con il principio europeo dell'effettività dei mezzi di difesa. Un elemento tecnico centrale nell'ordinanza riguarda anche la conformità dei documenti notificati via PEC, ribadendo che l'eventuale mancata contestazione della controparte rispetto alla conformità dell'atto notificato è sufficiente a sanare il vizio, in linea con l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., n. 22438/2018). Pertanto, se la parte destinataria della notifica non contesta la conformità dell'atto, la Cassazione ritiene che l'interesse alla formalità procedurale non sia tale da prevalere sul principio di accesso alla giustizia e sul diritto di difesa. Infine, l'ordinanza chiarisce la portata delle norme tecniche in materia di notifiche telematiche, in particolare in relazione agli artt. 16-septies del D.L. n. 179/2012 e 3-bis della L. n. 53/1994, interpretati dalla Corte alla luce del principio di proporzionalità e della ratio stessa delle notifiche telematiche, volte a semplificare e velocizzare il processo. La Cassazione ribadisce che l'interpretazione delle formalità deve essere guidata non da una rigida osservanza ma da una valutazione dell'effettivo raggiungimento dello scopo dell'atto, garantendo così una giustizia che non si ferma davanti a irregolarità che non compromettono in alcun modo il diritto di difesa. Questa pronuncia costituisce quindi un consolidamento della giurisprudenza orientata a promuovere una giustizia più accessibile ed effettiva, limitando l'applicazione delle formalità processuali ai casi in cui esse siano strettamente necessarie per la tutela dei diritti delle parti. |
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza (ud. 26 settembre 2024) 25 ottobre 2024, n. 27677
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 5.05.2023, la Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da M.A.S. e A.R., nei confronti della LPG Costruzioni s.r.l. (cui nel corso del giudizio è subentrata l’intimata Costruzioni Lombardi s.r.l.) e del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, emessa l’11.1.22 che aveva rigettato la domanda degli appellanti.
Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: gli appellanti avevano depositato le relate di notifica della notificazione della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell’atto ai due convenuti e ai loro difensori, dai quali si evinceva che tale notifica era stata eseguita tramite messaggio di posta elettronica certificata a norma della l. n. 53/94; gli appellati, nel costituirsi, avevano depositato le relate di notifica e copia del messaggio di posta elettronica in formato pdf; alla prima udienza, la stessa Corte aveva rilevato che gli appellanti non avevano dimostrato la notifica dell’atto d’appello in forma telematica; all’udienza successiva, a seguito di invito della Corte, gli appellanti non avevano depositato la prova della notifica telematica; non costituiva prova della notificazione telematica l’eventuale costituzione dell’appellato, con la contestuale non contestazione o dichiarazione di aver ricevuto la notificazione dell’atto in questione e della relativa data, trattandosi di questione d’improcedibilità che non rientrava nella disponibilità delle parti; era dunque da escludere che la prova della notificazione dell’atto d’appello con posta elettronica certificata potesse essere fornita con il deposito telematico di copie di documenti cartacei, con la dichiarazione del notificante che siano copie informatiche di copie analogiche; nella specie non era comunque emersa la prova della data della notificazione, né dell’eventuale sanatoria del vizio per il deposito telematico della copia analogica dell’appello; i principi fissati dalla sentenza delle SU- n.22438/18- circa la sanatoria della notificazione non telematica, erano da limitare al giudizio per cassazione.
M.A.S. e A.R. ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Le società intimate non svolgono difese.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 9, c.1bis, l. n. 53/94, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non valida, ai fini della prova della validità della notificazione dell’atto d’appello, la produzione della copia in pdf del messaggio di posta elettronica, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e consegna dei files della notificazione dell’atto d’appello (pag.2-7 della sentenza).
I ricorrenti, premesso che nella iscrizione a ruolo telematica, per quanto riguarda la notificazione (per malfunzionamento del sistema), è stata prodotta la copia in pdf su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna attestandone la conformità all’art. 9 comma 1-bis della legge 53/1994, lamentano che la Corte d’appello non abbia riconosciuto l’avvenuta sanatoria del vizio della notificazione della citazione in appello per la sua natura formale e la sua idoneità ad essere sanato per aver l'atto raggiunto il proprio scopo .
Ipotesi questa, a loro dire, verificatasi nella specie mediante la regolare costituzione in giudizio di parte convenuta senza formulare alcun eccezione in ordine alla conformità dell’atto a quello notificato atteso che la L.P.G. Costruzioni s.r.l., nel costituirsi in giudizio, aveva prodotto il file.eml della notifica ricevuta contenente l’atto di appello e la relata di notifica (cfr. ALL 1 del fascicolo della LPG Costruzioni ed ALL 003 del fascicoletto ex art. 369), mentre il Consorzio ASI della Provincia di Avellino, pur non producendo l’atto di appello, aveva indicato nella memoria di costituzione l’atto di appello notificato.
Ora, i ricorrenti assumono che, sulla base di tali elementi, sia maturata la fattispecie indicata dalla Suprema Corte nella citata decisione, essendo pacifico l’orientamento di legittimità, cristallizzato dalle Sezioni Unite, per il quale “la mancata allegazione della prova di notifica, rilevabile di ufficio ai fini della valutazione di tempestività della costituzione ex art. 165 c.p.c., non comporta di per sé la declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì la mera nullità della costituzione dell'appellante che può essere sanata mediante la costituzione della parte appellata o altro elemento ritraibile dagli atti, che consenta al giudice di verificare la tempestività della costituzione medesima" (Cass. civ. sez. un., n. 16598/2016).
Nella specie, il ricorso rimarca altresì che dalla produzione di parte convenuta (LPG Costruzioni s.r.l.) risulta prodotto anche il file con la data dell’avvenuta notifica dell’atto di appello (mercoledì 2 marzo 2022 – 10:09), destinatari, oggetto e documenti notificati.
Pertanto, da quanto esposto i ricorrenti deducono l’avvenuta sanatoria del vizio rilevato dalla Corte territoriale mediante costituzione di parte convenuta con indicazione agli atti del processo anche della data di notifica, ove si ritenga che per l’operatività della sanatoria “[…] occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell'atto di appello” (Cass. civ. sez. III, 04/04/2023, n.9269).
Peraltro, secondo i ricorrenti, anche la Corte di Appello avrebbe condiviso tale principio (pag. 13 della sentenza impugnata) richiamando la decisione innanzi indicata, omettendo però di evidenziare che nell’atto di appello notificato, allegato dall’appellato, risulta appunto indicata la data di notifica dell’atto d’appello e il relativo orario.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 156 co. 5 e 157 c.p.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto la costituzione in giudizio dell’appellato insufficiente a fornire la prova della notificazione telematica, pur non avendo entrambi i convenuti contestato la conformità dell’atto di impugnazione telematico depositato- unitamente alle relate di notifica, seppure prodotte in PDF, e ai file.eml o msg della prova dell’avvenuta notificazione prodotta con la iscrizione a ruolo dell’atto di appello- all’atto d’appello, nativo originale, effettivamente notificato.
I ricorrenti assumono, dunque, che nella specie non sussiste sotto tale aspetto alcuna improcedibilità dell’appello, stante l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto di appello.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 3bis, comma 3 L. N. 53/1994, 16 septies D.L. n. 179/2012, 14, commi 3, 4, 5 e 6 norme tecniche.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nella ricostruzione degli atti processuali, avrebbe travisato i fatti, avendo omesso di esaminare l’integrazione prodotta (2 volte), a richiesta della Corte con il deposito dei file .eml delle notifiche (pag. 2-14 sentenza). Invero, i ricorrenti deducono che: all’atto dell’iscrizione a ruolo, erano state depositate le stampe in PDF delle notifiche telematiche e successivamente, in data 9/1/2023 (dopo che la precedente produzione del 29.11.2022 non risultava alla cancelleria), sempre a richiesta della Corte, erano state depositate in via telematica le prove dell’avvenuta notificazione in via telematica, allegando alle note di deposito il file compresso (zippato) contenente i file. eml delle notifiche effettuate, il file di accettazione della consegna e il file di avvenuta consegna, producendo anche i file di accettazione e di avvenuta consegna degli stessi files già prodotti il 29.11.2022 e non risultanti dal fascicolo telematico; in data 9.1.2023 erano stati ritrasmessi i files delle notifiche effettuate in file compresso (zippato) denominato “AllegatoInChiaro” al cui interno erano stati ritrasmessi i file .eml delle notifiche effettuate dell’atto di appello, poi iscritto a ruolo e riprodotto nel fascicolo di costituzione della LPG Costruzioni s.r.L.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
I ricorrenti hanno depositato le relate di notifica della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell’atto ai due convenuti e ai loro difensori, dalle quali si evince che tale notifica era avvenuta tramite messaggio di posta elettronica certificata a norma della l. n. 53/94; gli appellati, nel costituirsi, hanno depositato le relate di notifica dell’atto d’appello e copia del messaggio di posta elettronica in formato pdf, indicanti anche la data e l’orario, senza contestare la regolarità della medesima notifica.
Giova richiamare l’orientamento della Cassazione sulla questione.
Al riguardo, va osservato che, in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass., n. 6583/24: nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti della declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica, unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata aveva espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (SU, n. 22438/18: principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato (Cass., n. 9269/23).
La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass., n. 33601/22): nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC).
Alla luce dei citati orientamenti, la sentenza impugnata non è condivisibile sul punto concernente l’improcedibilità dell’appello.
Nella specie, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito (Cass., n. 6583/24).
Invero, gli appellati hanno prodotto le relate di notificazione dell’appello, indicandone la data e l’orario, senza alcuna lesione, neppure eventuale, del diritto di difesa, mentre i ricorrenti hanno anche prodotto- v. indice del ricorso- le relate della medesima notificazione nei formati telematici.
Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità