L'introduzione della normativa sul domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico. Nel caso di specie, si trattava dello studio legale dell'avvocato.
Il Tribunale rigettava la domanda avanzata dagli attori avente ad oggetto il risarcimento danni in conseguenza dell'inefficacia di un prodotto antiparassitario utilizzato suoi loro terreni, escludendo la riconducibilità della fattispecie alla responsabilità del produttore convenuto in giudizio. In sede di gravame, la Corte d'Appello accoglieva l'eccezione proposta dal convenuto di decadenza degli attori (ora appellanti) dall'impugnazione per essere stato notificato l'atto di appello oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza a mezzo PEC.
La controversia giunge in Cassazione, dove i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per non aver la Corte di merito considerato che avevano eletto domicilio fisico presso il loro studio legale di riferimento, il quale avrebbe dovuto essere considerato prevalente rispetto a quello digitale.
Nello specifico, deducono che, «anche ipotizzando l'alternativa tra domicilio fisico e domicilio digitale, nel caso di specie la notifica andava comunque effettata presso il domicilio fisico, avendo essi eletto il loro domicilio presso lo studio legale degli avvocati».
Per la Cassazione il motivo è fondato. Atteso che l'introduzione della normativa sul domicilio digitale «non ha soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico, come è avvenuto nel caso di specie, il riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ha efficacia limitata alle sole comunicazioni».
Pertanto, ha sbagliato la Corte territoriale a omettere di considerare che nell'ambito l'elezione di domicilio digitale dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato è stata nella specie dai medesimi effettuata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
Per questo motivo, la Cassazione accoglie il ricorso con ordinanza n. 28532 del 6 novembre 2024.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza (ud. 16 aprile 2024) 6 novembre 2024, n. 28532
Svolgimento del processo
I sigg. S.P. e P.P., titolari di vasti appezzamenti di terreno in agro di Apricena, coltivati ad agricoltura biologica e in parte destinati a vigneto, convennero con atto di citazione notificato in data 10/5/2011 davanti al Tribunale di Lucera la società Omissis SpA (poi CBC Europe s.r.l.), produttrice di un antiparassitario Ultra Fine Oil utilizzato per debellare una infezione di cocciniglia, per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza dell’inefficacia del prodotto utilizzato sui loro terreni;
il Tribunale adito, istruita la causa con prove orali e CTU, esclusa la riconducibilità della fattispecie alla responsabilità del produttore e ricondotto l’inquadramento nell’art. 2043 c.c., rigettò la domanda;
la Corte d’Appello di Bari, adita dai P., con sentenza n. 1367 del 21/9/2022, ha successivamente accolto l’eccezione della società CBC (Europe) s.r.l. di decadenza degli appellanti dall’impugnazione per essere stato l’appello notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza effettuata a mezzo pec ad uno dei difensori costituiti degli appellanti in prime cure avv. G.D. in data 28/11/2017, richiamando il principio secondo cui la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo pec ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, come modificato dalla l. n. 228 del 2012 è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia del messaggio di trasmissione a mezzo pec, le ricevute di consegna, la relata di notifica e l’atto notificato, con attestazione di conformità all’originale.
Stante la ravvisata ritualità della notifica della sentenza effettuata in data 28/11/2017, e avendo gli appellanti notificato il gravame alle controparti in data 23 aprile 2018, la corte di merito ha l’impugnazione proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, conseguentemente emettendo declaratoria di inammissibilità dell’appello;
avverso la suindicata sentenza della corte di merito i Passalacqua propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;
al ricorso resiste la omissis SE, compagnia di assicurazioni della società convenuta, con controricorso;
propone controricorso e ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, la CBC (Europe) s.r.l., cui i Passalacqua resistono con controricorso;
vi è memoria della CBC (Europe) s.r.l. e dei ricorrenti.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, 125, 170, 285, 325, 327 c.p.c. art. 16-sexies d.l. n. 179 convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, art. 24 Cost., art. 6 Cedu, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Bari erroneamente ritenuto rituale la notificazione telematica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato G.D., difensore dei P. in primo grado e per l’effetto dichiarato inammissibile l’interposto gravame avverso la detta sentenza perché notificato il 23/4/2018, oltre il termine di giorni trenta dalla notifica telematica della sentenza, con conseguente definitività della sentenza di primo grado.
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che avevano eletto domicilio fisico presso il loro studio legale di riferimento, il quale avrebbe dovuto essere considerato invero prevalente rispetto a quello digitale, anche perché eseguito al procuratore costituito presso il “domicilio fisico” eletto dalla parte in giudizio e cioè presso lo studio legale degli avvocati D. e M. in Lucera;
deducono che, anche ipotizzando l’alternativa tra domicilio fisico e domicilio digitale, nel caso di specie la notifica andava comunque effettata presso il domicilio fisico, avendo essi eletto il loro domicilio presso lo studio legale degli avvocati G.D. e L.M. in Lucera alla via (omissis) e indicato il domicilio digitale dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato M. ai soli fini della comunicazioni di cancelleria e non anche ai fini delle notifiche;
con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 125, 170, 285, 325, 327 c.p.c., art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, l. n. 53/94, art. 24 Cost, art. 6 Cedu, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. –i ricorrenti prospettano la violazione delle stesse disposizioni sotto il profilo dell’art. 360, n. 3 c.p.c., affermando che la corte d’appello di Bari ha erroneamente ritenuto che la notificazione su istanza di parte eseguita con modalità telematica presso il domicilio digitale del difensore, dopo l’introduzione del domicilio digitale, è sempre valida e rituale anche in presenza dell’elezione del domicilio “fisico”, giungendo all’errata dichiarazione di inammissibilità dell’appello ex art. 325 c.p.c. perché notificato oltre il termine di giorni trenta dalla notifica telematica della sentenza con conseguente definitività della sentenza di primo grado;
i motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Atteso che l’introduzione della normativa sul domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico, come è avvenuto nel caso di specie, il riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata ha efficacia limitata alle sole comunicazioni, come si evince dal testo desunto dall’intestazione dell’atto introduttivo del giudizio e come ormai ritenuto da un consolidato indirizzo di questa Corte; con la pronuncia n. 8062 del 2021 la Corte ha statuito che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale -art. 16 sexies d.l. n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 convertito in l. n. 114 del 2014- in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale -senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni- vi è l’obbligo di notificare in via telematica; si è altresì affermato che l’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione; mentre l’indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass., n. 25914 del 2023, n. 10355 del 1/6/2020; n. 23412 del 17/11/2016); si afferma altresì “resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico” (Cass. n. 39970 del 2021).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi, omettendo di considerare che nell’ambito l’elezione di domicilio digitale dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato m. è stata nella specie dai medesimi effettuata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
Della medesima, assorbito il ricorso incidentale [ con il quale viene denunziata la violazione o la falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 4 comma 9 D.M. 10/3/2014 n. 55 (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con D.M. 13/8/2022 n. 147 avvenuta in data 23/10/2022) ], s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.