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8 novembre 2024 Civile e processo
Dove va effettuata la notifica se la parte ha scelto il domicilio fisico e non quello digitale?

L'introduzione della normativa sul domicilio digitale non ha soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico. Nel caso di specie, si trattava dello studio legale dell'avvocato.

di La Redazione

Il Tribunale rigettava la domanda avanzata dagli attori avente ad oggetto il risarcimento danni in conseguenza dell'inefficacia di un prodotto antiparassitario utilizzato suoi loro terreni, escludendo la riconducibilità della fattispecie alla responsabilità del produttore convenuto in giudizio. In sede di gravame, la Corte d'Appello accoglieva l'eccezione proposta dal convenuto di decadenza degli attori (ora appellanti) dall'impugnazione per essere stato notificato l'atto di appello oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza a mezzo PEC.

La controversia giunge in Cassazione, dove i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per non aver la Corte di merito considerato che avevano eletto domicilio fisico presso il loro studio legale di riferimento, il quale avrebbe dovuto essere considerato prevalente rispetto a quello digitale.

Nello specifico, deducono che, «anche ipotizzando l'alternativa tra domicilio fisico e domicilio digitale, nel caso di specie la notifica andava comunque effettata presso il domicilio fisico, avendo essi eletto il loro domicilio presso lo studio legale degli avvocati».

Per la Cassazione il motivo è fondato. Atteso che l'introduzione della normativa sul domicilio digitale «non ha soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico, come è avvenuto nel caso di specie, il riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ha efficacia limitata alle sole comunicazioni».

Pertanto, ha sbagliato la Corte territoriale a omettere di considerare che nell'ambito l'elezione di domicilio digitale dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato è stata nella specie dai medesimi effettuata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.

Per questo motivo, la Cassazione accoglie il ricorso con ordinanza n. 28532 del 6 novembre 2024.

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