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31 dicembre 2024 Penale e processo
PPT: in Gazzetta Ufficiale le modifiche all’art. 3 del D.M. 217/2023

Esse sono contenute nel Decreto 27 dicembre 2024, n. 206 pubblicato in G.U. n. 304/2024. Sulla proposta di modifica del Ministero della Giustizia si era espresso il Consiglio Superiore della Magistratura sollevando non poche criticità.

di La Redazione

In Gazzetta Ufficiale n. 304/2024 è stato pubblicato il Decreto 27 dicembre 2024, n. 206 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto il «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico».

La modifica riguarda l'art. 3 del D.M. n. 217/2023, il quale detta le disposizioni in materia di «individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito nonché i termini di transizione al nuovo regime, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2024, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 7 e 8, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3».

Su richiesta del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura si è riunito l'11 dicembre 2024 per esprimere le sue valutazioni circa il «Regolamento recante modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217». In tale riunione, il CSM ha evidenziato una serie di criticità, bocciando la proposta di modifica del Ministero della Giustizia all'art. 3 D.M. n. 217/2023.

Il Decreto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dispone all'art. 1 la modifica dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023, il quale è sostituito con la seguente formula:

legislazione

«Art. 3 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

  1. procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  2. Procura europea;
  3. sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
  4. tribunale ordinario;
  5. procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 del codice di procedura penale, nonché' alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché' il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

  1. Ufficio del giudice di pace;
  2. procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  3. tribunale per i minorenni;
  4. tribunale di sorveglianza;
  5. corte di appello;
  6. procura generale presso la corte di appello;
  7. Corte di cassazione;
  8. Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalità non telematiche.».

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