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8 gennaio 2025 Civile e processo
PCT: cosa fare se non si riceve la quarta PEC?

La parte ha due possibilità: reiterare la procedura di deposito telematico oppure, in mancanza di esito positivo, presentare un'istanza di rimessione in termini.

di La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso presentato dal Fallimento avverso il decreto con cui il Tribunale ha ritenuto di non dover delibare l'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente sul rilievo che non era maturata alcuna decadenza rispetto all'originaria iscrizione a ruolo, omettendo di considerare che, dopo il rifiuto del primo tentativo, il ricorso in opposizione è stato depositato dopo oltre tre anni dal termine di scadenza.
Nella stessa sede, il ricorre ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata dall'opposto di tardività dell'istanza di rimessione in termini formulata dall'opponente.

Per la Cassazione le doglianze sono fondate. In sede di legittimità, viene anzitutto ribadito che «il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta: - la prima ("ricevuta di accettazione") attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario; - la seconda è "ricevuta di consegna"), invece, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (…), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva; - la terza pec attesa l'esito controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che dev'essere censito in ReGindE, il formato del messaggio, che dev'essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); - la quarta pec, infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec».

La Cassazione, ponendo l'accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza PEC) e dei controlli manuali (quarta PEC), ha ritenuto che, «se è vero che "il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'articolo 16 bis", è, tuttavia, "altrettanto vero ... che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli", automatici e manuali, e cioè, in definitiva, all'accettazione da parte della stessa, "la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria ( cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)».

Pertanto, lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta PEC).

L'opponente, a fronte del mancato ricevimento della quarta PEC, ha due possibilità:

  1. reiterare la procedura di deposito telematico;
  2. oppure, in difetto di esito positivo, presentare un'istanza di rimessione in termini.

Nel caso di specie, risulta dal decreto impugnato che il deposito telematico del ricorso in opposizione allo stato passivo era stato rifiutato dalla cancelleria, con la conseguenza che, come giustamente dedotto dal Fallimento, tale deposito (a prescindere dalle ragioni per cui tale rifiuto è avvenuto e dalla fondatezza o meno delle stesse) non si è giuridicamente perfezionato.

Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso con sentenza n. 69 del 3 gennaio 2025.

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