PPT: gli atti presentati in udienza in forma cartacea devono essere poi inseriti nel fascicolo informatico a cura dell’ausiliario del giudice
Per comprendere meglio quella che è stata la risposta del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, occorre anzitutto ricordare che dal 1° gennaio 2025 è prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di
- atti
- documenti
- richieste
- e memorie
da parte di tutti i soggetti abilitati
- interni: magistrati e personale amministrativi
- ed esterni: difensori e periti
nelle seguenti fasi:
- udienza preliminare;
- fare predibattimentale;
- dibattimenti di primo grado innanzi al Tribunale ordinario.
E ciò in virtù della nuova disposizione contenuta nell'art. 3 D.M. n. 217/2023, così come recentemente sostituita dal D.M. n. 206/2024 (c.d. “Decreto Giustizia).
Sulla questione legata alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali, il DGSIA era già intervenuto con la circolare dello scorso 8 gennaio 2025 chiarendo che è tecnicamente consentito procedere «al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite "scansione" dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica».
Tuttavia, considerato che ancora oggi i difensori non hanno accesso diretto agli atti contenuti nel fascicolo informatico del procedimento penale e per ottenerne visibilità devono prima chiedere alla segreteria o alla cancelleria dell'ufficio giudiziario la trasmissione del duplicato o della copia informatica, previo pagamento dei diritti di copia, risulta difficile che gli stessi difensori possano effettivamente dare una lettura immediata dell'atto contestualmente depositato telematicamente dal PM o da un altro difensore. E su un piano strettamente interpretativo non esistono disposizioni di rango primario ostative all'acquisizione al fascicolo informatico, su ordine del giudice, di un documento già esibito nel corso dell'udienza dal PM o dal difensore, quando lo stesso sia stato depositato telematicamente ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p..
|
Art. 111-bis c.p.p.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
|
Secondo il Dipartimento, l'art. 111-bis c.p.p. può ritenersi «applicabile ai soli depositi un tempo effettuati con modalità analogiche, mediante consegna materiale dell'atto nella cancelleria del giudice che procede, mentre gli atti e i documenti che la parte "presenta" direttamente in udienza, chiedendo contestualmente che siano acquisiti al fascicolo informatico, restano sottratti alla detta disposizione, trovando spazio una diversa regolamentazione fondata sulla previa acquisizione con modalità analogica del documento e sul suo successivo inserimento nel fascicolo informatico, a cura dell'ausiliario del magistrato, ai sensi dell'art. 111-ter c.p.p.».
|
Art. 111-ter c.p.p.
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.
|
A tal riguardo, il Capo Dipartimento richiama anche il vigente art. 78 c.p.p., che ancora oggi riconosce ben due forme, tra loro alternative, attraverso cui l'atto processuale può fare ingresso nel fascicolo informatico.
E aggiunge che, in base all'art. 87, comma 6-quater, D.Lgs. n. 150/2022, seppur riferito alla sola ipotesi dei depositi telematici effettuati tramite il relativo Portale (il PdP), «l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche». Tale disposizione può essere invocata, almeno in via di analogia legis, per tutti gli atti e i documenti che siano presentati direttamente in udienza dalle parti processuali.