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17 gennaio 2025 Penale e processo
Nuovo DM Giustizia sul PPT: scatta per gli avvocati il deposito esclusivo al portale per atti alla Procura, ufficio GIP e tribunale
Il DM Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, apporta importanti novità per i depositi degli atti del procedimento penale. Proviamo a districarci nei meandri di norme non sempre chiare che delineano regimi e tempistiche diverse, nell'attesa della definitiva (benché ancora lontana) messa a punto della completa digitalizzazione del processo penale.
di Avv. Carmelo Minnella
Le novità più rilevanti
Il DM n. 206/2024 avente ad oggetto il «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico», riscrive l'articolo 3 del precedente DM n. 217/2023.
Queste le novità di maggiore rilievo:

esempio

PER GLI AVVOCATI (SOGGETTI ABILITATI ESTERNI)
Dal 1° gennaio 2025 vi è l'obbligo per i difensori del deposito dei relativi atti al Portale deposito atti penali indirizzati alla Procura (anche europea), sezione GIP (quindi anche al GUP) e tribunale, salvo alcune eccezioni riguardanti:

  • la fase delle misure cautelari personali, le impugnazioni in materia di sequestro probatorio (in cui il doppio binario di deposito viene prolungato fino al 31 dicembre 2025);
  • e quella dei procedimenti speciali del giudizio abbreviato, per direttissima e immediato (doppio binario fino al 31 marzo 2025).

PER I MAGISTRATI E CANCELLERIE (SOGGETTI ABILITATI INTERNI)
Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio per i magistrati il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da eseguire esclusivamente tramite APP (la piattaforma informatica dei magistrati, da tenere distinta dal Portale sul quale depositano solo gli avvocati):

  • nei procedimenti che si trovano nella fase dell'udienza preliminare;
  • nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado dinanzi al tribunale ordinario;
  • nei riti alternativi del patteggiamento, del procedimento per decreto e alla messa alla prova.
    Resta, per i soggetti abilitati interni il doppio binario di deposito – ossia quello telematico, tramite App e binario non telematico, ricomprendendo quest'ultimo sia il deposito cartaceo che quello a mezzo PEC) – fino al 31 dicembre 2025 per tutti gli altri atti e procedimenti.
Infine, vengono rivisti i precedenti scaglioni temporali fissati dal precedente DM n. 217/2023, nei quali scatterà l'obbligo di deposito telematico per tutte le restanti autorità giudiziarie, a partire dal 1° gennaio 2027, per gli atti indirizzati uffici giudiziari penali: a) ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) corte di cassazione; h) procura generale presso la corte di cassazione.
I casi di deposito telematico esclusivo al Portale per gli avvocati

legislazione

Il neo comma 1 dell'art. 3 DM n. 217/2023, prevede per i soggetti abilitati esterni – quindi per i difensori degli imputati ed anche delle parti private – che dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avvenga esclusivamente con modalità telematiche (cioè solo col Portale), nei seguenti uffici giudiziari:

  • Procura della Repubblica;
  • Procura europea;
  • sezione GIP;
  • Tribunale;
  • Procura generale presso la Corte d'Appello, limitatamente al procedimento di avocazione (art. 412 c.p.p.).
Il DM n. 206/2024 individua con maggiore chiarezza rispetto al passato i casi di deposito obbligatorio al Portale, identificandoli, non più per fasi (come aveva stabilito il DM 217/2023) o atti (come statuito dal primo DM del 4 luglio 2023 che aveva individuato i cosiddetti 103 atti), ma per destinazione.
In base alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 150/2022, l'art. 111-bis c.p.p., al pari di altre norme ivi richiamate, deve oggi certamente ritenersi entrato in vigore limitatamente agli uffici giudiziari e alle categorie di atti per i quali, dapprima, il DM n. 217/2023, e, adesso, il DM n. 206/2024, hanno previsto quella telematica come modalità di deposito esclusiva e obbligatoria (salve le eccezioni previste dai commi 3 e 4).
La novità a cui bisogna prestare però particolare attenzione rispetto al passato è che tra gli atti di maggior interesse che devono adesso essere obbligatoriamente depositati al portale rientrano certamente, oltre alla lista testi, anche tutte le impugnazioni (appello, ricorso per cassazione, opposizione al decreto penale di condanna, reclamo) avverso i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado (tribunale, anche in funzione di giudice d'appello, GIP e GUP).
Le news sul deposito delle nomine del difensore e sulla procura speciale

Il DM n. 206/2024 ha eliminato la previsione espressa in ordine al deposito obbligatorio al portale della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato, prima prevista dall'art. 3 DM n. 217/2023, in qualsiasi fase processuale, se tali atti erano destinati ai seguenti uffici giudiziari:

  • Corte di Appello;
  • Tribunale ordinario (compreso GIP e GUP);
  • Giudice di pace;
  • Procura generale presso la Corte di appello:
  • Procura della Repubblica presso il tribunale;
  • Procura europea.

legislazione

Secondo la regola generale introdotta dall'art. 1 DM n. 206/2024, deve ritenersi che, a norma della nuova formulazione dell'art. 3 DM n. 217/2023, il deposito della nomina del difensore, della rinuncia o revoca del mandato rimanga obbligatorio al portale solo se diretto a:

  • Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, compresa la procura europea;
  • Tribunale ordinario, compreso il GIP e il GUP;
  • Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Per gli altri uffici e atti giudiziari, diversi da quelli da questi ultimi (corte di appello, giudice di pace, procura generale per atti diversi all'avocazione), invece, dal 30 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del DM n. 206/2024) per il deposito delle nomine del difensore, la rinuncia o la revoca del mandato si torna alla possibilità di utilizzare (col doppio binario) i canali cartaceo e PEC.

Analoga ipotesi di deposito telematico obbligatorio concerne la procura speciale rivolta agli uffici e atti indicati nel neo art. 3, comma 1, DM n. 2017/2023. Ai sensi dell'art. 122, comma 2-bis, c.p.p. (norma entrata in vigore, anch'essa in parte qua, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 5, D.Lgs n. 150 del 2022), infatti, «la procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria».
Il deposito analogico dell’atto in udienza

Rimane consentito il deposito cartaceo in udienza di quegli atti che rientra tra quelli per i quali in astratto sia previsto l'uso obbligatorio del portale. Si pensi:

  • alla nomina del difensore in udienza o alla procura speciale;
  • alla costituzione di parte civile;
  • alla produzione di documenti;
  • alla comparsa conclusionale e nota spese;
  • alla richiesta di liquidazione degli onorari per la parte assistita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le ipotesi rientrano, infatti, nella previsione di cui al comma 3 dell'art. 111-bis c.p.p., trattandosi di atti che per la loro «natura o per specifiche esigenze processuali» non possono essere acquisiti in copia informatica.
In verità, la realtà di alcune aule giudiziarie testimonia che sia sorto il dubbio che l'introduzione del deposito obbligatorio degli atti diretti agli uffici GIP, GUP e Tribunale abbia reso necessario l'inserimento al Portale anche quando il deposito avvenga in udienza.
Tale “duplicazione di depositi” (sia con modalità telematiche che cartaceo) deve escludersi.

legislazione

Una conferma indiretta di tale esegesi del dato normativo si evince dalla circolare diramata dal DGSIA l'8 gennaio 2025, avente ad oggetto la redazione dei verbali di udienza e modalità di acquisizione documentali, rivolta ai soggetti abilitati interni (magistrati e cancellerie).
Preso atto delle problematiche già emerse relative alla sottoscrizione dei verbali di udienza, la Circolare afferma che quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere al deposito telematico del documento richiamato nel verbale ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma 3, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell'originale analogico), anche al termine dell'udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Insomma, l'atto o il documento prodotto in udienza dal difensore in formato cartaceo dovrà essere scansionato ed acquisito in formato digitale dalla cancelleria, senza alcuna ulteriore (e inutile) deposito da parte del difensore al Portale. Trattasi di un adempimento di cancelleria, “successivo” al deposito cartaceo avvenuto in udienza «per specifiche esigenze processuali».
Per la procura speciale l'equivoco che sia comunque necessario il deposito del difensore tramite il Portale potrebbe nascere dal suindicato comma 2-bis dell'art. 122 c.p.p. il quale parla di deposito telematico della procura. Tuttavia, la deroga generale prevista dal terzo comma dell'art. 111-bis c.p.p. vale sempre (si pensi all'esempio della costituzione di parte civile in udienza, laddove anche la relativa procura speciale potrà essere depositata cartacea), pur restando salva la possibilità di depositare fuori udienza la procura speciale esclusivamente col Portale.
Per gli atti indirizzati agli uffici Gip e tribunale resta il doppio binario in materia cautelare e (alcuni) riti speciali

legislazione

Il comma 3 del neo art. 3 DM n. 217/2023 fa salva la possibilità di depositare fino al 31 dicembre 2025 con modalità non telematiche (ossia cartaceo e Pec) negli uffici gip e tribunale gli atti relativi:

  • a procedimenti cautelari personali (e quindi istanze ex art. 299 c.p.p., riesami ed appelli di cui all'art. 310 c.p.p.);
  • e quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Questa eccezione riguarda solo gli atti destinati al tribunale (compreso il GIP e il GUP), ma non anche quelli depositati in Procura, per i quali il portale deve intendersi sempre obbligatorio.

Il successivo comma 4 prevede una seconda eccezione: fino al 31 marzo 2025, è consentito il deposito con modalità non telematiche sia, per i soggetti abilitati interni, dell'iscrizione elle notizie criminis, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di tutti i soggetti abilitati (sia interni che esterni) relativi ai riti speciali del giudizio abbreviato, per direttissima e immediato. Il deposito diventa obbligatorio al Portale (alla stessa stregua, per i magistrati nel loro applicativo APP), invece, per quanto concerne il patteggiamento, la messa alla prova e il decreto penale di condanna.
Più precisamente, «Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale».
Il richiamo al comma 3, ove non si menziona la procura come destinataria, dovrebbe escluderla da questa eccezione e quindi, anche per tali riti, il Portale dovrebbe essere obbligatorio se l'atto è destinato alla Procura della Repubblica.

attenzione

In verità, a differenza del comma 3, il comma 4 dell'art. 1 DM n. 206/2024 non specifica se l'eccezione riguardi solo gli atti destinati al Gip, Gup o Tribunale – come potrebbe lasciare intendere la clausola di apertura «fermo quanto previsto dal comma 3» - o anche quelli destinati alla Procura. Nel dubbio, in quest'ultimo caso, tenuto anche della stretta finestra temporale di validità dell'eccezione, si suggerisce il deposito al Portale e non con modalità alternative.

Obbligo del deposito al Portale per le altre autorità giudiziarie: rinvio al 2027
La completa digitalizzazione del processo penale, per le fasi successive al primo grado e per gli uffici giudiziari del giudice di pace, del tribunale per i minorenni e il tribunale di sorveglianza si avrà, a meno di ulteriori proroghe l'1 gennaio 2027.
Solo a partire da tale data, infatti, scatterà l'obbligo di deposito telematico per tutte le restanti autorità giudiziarie. Il DM n. 206/2024 rivede i precedenti scaglioni temporali fissati dal precedente DM n. 217/2023, allineandoli ad un unico start.

legislazione

Più precisamente, «A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) corte di cassazione; h) procura generale presso la corte di cassazione» (articolo 3, comma 5, del DM n. 217/2023, nella nuova formulazione datane dal DM n. 206/2024).

Di non semplice lettura interpretativa il combinato disposto dei successivi commi 6 e 7:

  • fino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) (giudice di pace, corte di appello e procura generale presso la corte di appello), il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche (comma 6);
  • fino alla medesima data del 31 dicembre 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici (comma 7).
L'unica certezza sul piano interpretativo è che, fino al 31 dicembre 2026 tutti gli atti destinati agli uffici indicati nel comma 5 potranno essere depositati con modalità cartacea o a mezzo PEC.

esempio

La lettura congiunta dei commi 5, 6 e 7 pone invece una questione esegetica in ordine alla possibilità di ricorrere nei medesimi casi anche all'uso del Portale.
Considerato che in nessuno degli uffici giudiziari del giudice di pace, della corte di appello e della procura generale presso la corte di appello è stato emesso il provvedimento di cui al comma 7, l'uso del Portale sembra espressamente precluso anche per i depositi in tali uffici.
A diversa conclusione – ammettendo l'utilizzo del Portale anche per gli atti indirizzati al giudice di pace, alla corte di appello e alla procura generale della corte di appello – si potrebbe giungere, soltanto qualora si superi il dato testuale del comma 7, e privilegiando in chiave sistemica il contenuto del comma 6, il quale invece, in continuità con quanto previsto già dal DM n. 217/2023 e con la struttura della piattaforma stessa che di fatto, individua tali uffici tra i “destinatari”, consente il deposito al portale degli atti, documenti, richieste e memorie destinate, per l'appunto al giudice di pace, corte d'appello e procura generale presso la corte d'appello.

attenzione

In attesa di intervento chiarificatore, ancora una volta, per non rischiare di vedersi aperte le porte dell'inammissibilità in caso di deposito al Pdp dei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla corte d'appello e, più in generale, delle impugnazioni avverso le sentenze emesse dai Giudici di pace, si suggerisce in tali ipotesi in via prudenziale l'uso della modalità cartacea o della PEC.

Ancora consentito l’uso del deposito via PEC
Il DM n. 206/2024 conferma la possibilità di utilizzare la PEC come modalità alternativa di deposito non telematica.

legislazione

Il nuovo regolamento inserisce nel neo comma 9 dell'art. 3 del DM n. 217/2023 una importante disposizione sull'utilizzo dello specifico canale della PEC: «Rimane consentito ai difensori il deposito mediante PEC come disciplinato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

Il regolamento previsto dall'art. 87, commi 1 e 3, della riforma Cartabia, alla cui entrata in vigore o alle cui disposizioni è stata correlata la conclusione del periodo transitorio del processo penale telematico, è stato adottato proprio con il DM n. 217/2023. Quest'ultimo ha esplicitato e confermato che la presentazione dell'impugnazione tramite PEC configura una modalità “alternativa” al deposito telematico.
Deposito delle impugnazioni a mezzo PEC

Dopo il DM n. 206/2024, il regime di deposito delle impugnazioni è il seguente:

  • dall'1° gennaio 2025, tutte le impugnazioni (appello, ricorso per cassazione, opposizione al decreto penale di condanna) avverso i provvedimenti emessi dal gip, dal gup e dal tribunale, comprese le sentenze emesse dal tribunale in funzione di giudice di appello, è obbligatorio il deposito al Portale, mentre è esclusa la modalità cartacea e la PEC;
  • per le impugnazioni in materia cautelare vige il doppio binario (telematico e non telematico, quindi cartaceo e PEC), fino al 31 dicembre 2025;
  • per le impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace e dalla corte d'Appello, è possibile il deposito cartaceo e PEC fino al 31 dicembre 2026.
  • per impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e dal tribunale di sorveglianza/Ufficio di sorveglianza, si può depositare in maniera analogica o a mezzo PEC fino al 31 dicembre 2026.
Casi in cui il Portale non può essere utilizzato
Il deposito tramite il Portale viene, invece, escluso certamente in materia di misure di prevenzione, esecuzione e rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Gli atti indirizzati ai relativi e competenti uffici giudiziari dovranno essere depositati utilizzando il canale analogico e quello PEC.

legislazione

Ai sensi del rivisitato articolo 3, comma 8, DM n. 217/2023, infatti, «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale».

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