
In mancanza di questa prova, il processo non poteva dirsi regolarmente instaurato, rendendo necessario dichiarare l'inammissibilità.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. XIII, sentenza 20 dicembre 2024, n. 9618
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato, in data 5.5.2023, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la società " (OMISSIS) srl " nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. C. A., ha impugnato l'intimazione di pagamento n. ------, notificata il 14.02.2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale si richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 232.082,60, comprensivi di interessi, mora e costi di notifiche, conseguente alle sottostanti cartelle di pagamento, anch'esse impugnate, che assumeva mai notificate, eccependo, l'inesistenza giuridica della notifica, la violazione del reg. ( u. e. ) n. 910/2014 ( detto eidas), la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 per omessa allegazione con evidente lesione del diritto di difesa, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento. Ha chiesto, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
Con sentenza n. 7432/2023 del 29.9.20 la C. G. T. di Catania dichiarava inammissibile il ricorso affermando:
" Il ricorso è l'atto introduttivo del processo tributario che deve essere proposto avanti la Corte di Giustizia Tributaria ad iniziativa del contribuente per istaurare il giudizio e pervenire alla pronuncia del giudice ( art. 18, 1° c., D. Lgs. 546/92). Il processo viene introdotto con la notifica dell'atto di impugnazione alla controparte e la costituzione in giudizio del ricorrente presso la segreteria della Corte. Con la notifica del ricorso, eseguita entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, viene costituito il contraddittorio fra le parti. A norma dell'art. 22 del D. Lgs. 546/92, poi, il ricorrente deve costituirsi in giudizio a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso. Ora, dall'esame degli atti di causa non vi è prova dell'avvenuta notifica del ricorso, atteso che è stata depositata solo la ricevuta di accettazione ma non la ricevuta di avvenuta consegna. La Corte giunge a tale conclusione atteso che la notifica a mezzo posta elettronica certificata, disciplinata dalla legge n. 53 del 1994 e successive modifiche, non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec del ricorso, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione e, quindi, una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Non veniva adottata alcuna pronunzia sulle spese stante la mancata instaurazione del contraddittorio. Avverso tale sentenza proponeva appello la (omissis) s. r. l. eccependone la nullità per mancata pronunzia sui punti decisivi della controversia e, conseguentemente, per difetto di motivazione e violazione dell'art. 101 c. p. c.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritualmente costituitasi, eccepiva:
1) l'inammissibilità dell'appello per: violazione dell'art. 434 c. p. c., genericità dei motivi, insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 59, co. 1, d. l.vo n. 546/1992, mancata proposizione di censure di merito;
2) inammissibilità del ricorso di primo grado;
3) difetto di giurisdizione della C. G. T. in relazione alla impugnazione della cartella n. ------ avente ad oggetto contributi INAIL;
4) carenza di legittimazione passiva relativamente alla fase precedente la riscossione;
5) rituale notifica dell'intimazione di pagamento e delle relative sottese cartelle; sospensione termini COVID 19;
6) definitività della pretesa per mancata impugnazione delle cartelle e degli atti presupposti;
7) esistenza, validità e correttezza della notifica effettuata via pec;
8) adeguata motivazione ex art. 7 l. 212/2000 della intimazione di pagamento e delle sottese cartelle.
Replicava la (omissis) s. r. l. con memoria 17.5.2024.
Motivi della decisione
Va ribadita l'inammissibilità dell'originario ricorso in quanto la produzione nel presente grado della RAC relativa alla notifica di detto ricorso è avvenuta non nel suo formato originale (eml o msg ed il file " Dati Atto.xml" o equipollenti) ma in formato pdf che non consente di comprovare che l'atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza e dunque di verificare la regolare e positiva instaurazione del contraddittorio.
Per quanto precede l'appello proposto va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla (omissis) s. r. l. avverso la sentenza n. 7432/2023 della C. G. T. di Catania, Sez. 7°, che conferma;
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese del presente grado che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.