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5 febbraio 2025 Tributario
Senza la ricevuta PEC in formato originale il ricorso tributario è inammissibile
La CGT di II° della Sicilia ha confermato l'inammissibilità di un ricorso per mancata prova della notifica. La contribuente aveva depositato solo una copia PDF della ricevuta di consegna della PEC, ma i giudici hanno ritenuto insufficiente tale documento ritenendo necessario il formato originale (EML o MSG ed il file “Dati Atto.xml”) per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.
di La Redazione
La srl presentava ricorso presso la CGT di I° di Catania contro un'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un importo di 232.082,60 euro, contestando la mancata notifica delle cartelle sottostanti e l'illegittimità dell'atto per violazione di diverse norme. 
la Corte dichiarava inammissibile il ricorso perché la società non aveva fornito la prova della corretta notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, necessaria per dimostrare che il ricorso fosse stato effettivamente ricevuto dal destinatario.
In mancanza di questa prova, il processo non poteva dirsi regolarmente instaurato, rendendo necessario dichiarare l'inammissibilità.
La società ha impugnato tale decisione sostenendo che la Corte non si era pronunciata sui punti fondamentali della controversia e che la sentenza risultava prima di qualsiasi motivazione, oltre a essere in violazione del principio del contraddittorio. 
Il Fisco si è costituito in appello eccependo l'inammissibilità dello stesso per genericità dei motivi e per mancata contestazione di questioni di merito. Inoltre, ha ribadito che il ricorso di primo grado era comunque inammissibile, ha sollevato un'eccezione di difetto di giurisdizione per una cartella relativa a contributi INAIL e ha contestato la legittimità dell'impugnazione delle cartelle presupposte, sostenendo la loro regolare notifica e la definitività della pretesa tributaria. 
La Corte di Giustizia Tributaria di II° ha confermato l'inammissibilità del ricorso iniziale, ritenendo che la prova della notifica presentata in appello non fosse idonea perché fornita in formato PDF invece che nei formati originali richiesti (EML o MSG ed il file “Dati Atto.xml”), rendendo impossibile verificare che l'atto fosse stato ricevuto nella sua interezza. 
Di conseguenza la Corte ha rigettato l'appello e condannato la società al pagamento delle spese di giudizio. 
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