
Con sentenza n. 3703/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione si è espressa in tema di notifica a mezzo PEC di un atto tributario con particolare riferimento all'ipotesi di indirizzo non valido o inattivo.
Il caso
La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle, eccependo la mancata notifica di alcune di esse e invocando la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria. Le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale accoglievano le sue doglianze, ma l'Agenzia delle Entrate decideva di impugnare la decisione in Cassazione, sostenendo la validità delle notifiche effettuate.
La questione centrale verteva sulla corretta applicazione dell'
La decisione della Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e stabilendo che:
- Se la notifica a mezzo PEC avviene a un indirizzo risultato non valido o inattivo, le formalità integrative (deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito del gestore notificatore, pubblicazione dell'avviso e invio della raccomandata) non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via PEC decorsi almeno sette giorni.
- Tale obbligo sussiste solo nel caso di casella PEC risultata satura, non per l'ipotesi di indirizzo non valido o inattivo.
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La decisione della Cassazione consolida un principio di certezza del diritto in materia di notifica degli atti tributari, stabilendo che la necessità del secondo invio PEC opera solo in caso di casella satura e non per gli indirizzi invalidi o inattivi. Un chiarimento che permette di uniformare la prassi operativa e di evitare il rischio di annullamenti per vizi procedurali non previsti dalla normativa vigente.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza (ud. 22 gennaio 2025) 13 febbraio 2025, n. 3703
Svolgimento del processo
1.La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l'omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all'amministrazione. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate la quale, quindi, propone ricorso in cassazione affidato due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. E' rimasta intimata Agenzia delle entrate-Riscossione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 60, d.p.r. n. 600/73, 26, d.p.r. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione (finali ritenendo la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/73 laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l'intervenuta decadenza a norma della disposizione indicata.
3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, e sono fondati.
4. Invero la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all'indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata.
Per tale ipotesi l'art. 60, d.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a I deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fin i della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.
Secondo l'interpreta zione fornita dalla C. T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura.
Tale interpretazione non può essere seguita.
Invero da un punto di vista lettera le la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che "Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l'indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo".
Come si vede le due ipotesi introdotte dall'ipotetica "se" e separa te dalla disgiuntiva "oppure" sono chiara mente alternative.
Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo.
Da quanto precede ne consegue il seguente principio di diritto:
“In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo”.
Ne consegue che la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida.
4.1. Alla luce di quanto precede, poiché le cartelle vennero notificate rispettiva mente il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018, e poiché ai sensi dell'art. 25, d.p.r. n. 602/73 l'Amministrazione deve procedere aIla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all'anno d'imposta precedente), il termine andava a spirare 11 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata.
5. Il ricorso dev'essere dunque accolto, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo, dovendosi precisa re limitatamente alle cartelle ancora in contesta zione (nn. Omissis e Omissis essendo) sulle altre intervenuto il giudicato.
Spese di lite a carico della controricorrente soccombente. Spese delle fasi di merito compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione (cartelle nn. Omissis e Omissis).
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in € 2300,00, oltre spese prenotate a debito.