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17 febbraio 2025 Tributario
Notifica PEC degli atti tributari: la Cassazione esclude il secondo invio nel caso di indirizzi non validi

Con sentenza n. 3703/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione si è espressa in tema di notifica a mezzo PEC di un atto tributario con particolare riferimento all'ipotesi di indirizzo non valido o inattivo.

di La Redazione

Il caso

La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle, eccependo la mancata notifica di alcune di esse e invocando la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria. Le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale accoglievano le sue doglianze, ma l'Agenzia delle Entrate decideva di impugnare la decisione in Cassazione, sostenendo la validità delle notifiche effettuate.

La questione centrale verteva sulla corretta applicazione dell'art. 60, D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notifica via PEC degli atti tributari, in particolare sull'obbligo o meno di un secondo invio in caso di indirizzo PEC non valido.

La decisione della Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e stabilendo che:

  • Se la notifica a mezzo PEC avviene a un indirizzo risultato non valido o inattivo, le formalità integrative (deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito del gestore notificatore, pubblicazione dell'avviso e invio della raccomandata) non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via PEC decorsi almeno sette giorni.
  • Tale obbligo sussiste solo nel caso di casella PEC risultata satura, non per l'ipotesi di indirizzo non valido o inattivo.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

giurisprudenza

«In caso di notifica a mezzo PEC di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società notificatrice, dalla pubblicazione dell'avviso per quindici giorni e dall'invio della raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via PEC decorsi almeno sette giorni, formalità riservata esclusivamente ai casi di casella PEC satura».

La decisione della Cassazione consolida un principio di certezza del diritto in materia di notifica degli atti tributari, stabilendo che la necessità del secondo invio PEC opera solo in caso di casella satura e non per gli indirizzi invalidi o inattivi. Un chiarimento che permette di uniformare la prassi operativa e di evitare il rischio di annullamenti per vizi procedurali non previsti dalla normativa vigente.

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