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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 43
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 12, comma 3, lett. b), n. 1), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(3)

La parola: «quella» è stata così sostituita dalle attuali: «la parte» dall'art. 12, comma 3, lett. b), n, 1), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(4)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 12, comma 3, lett. b), n. 2), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 4, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.».

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