Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 53
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi di omologazione del concordato (1) restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica,...

Note:
(1)

Le parole: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato» sono state inserite dall'art. 12, comma 10, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole: «presso il tribunale» sono state inserite dall'art. 12, comma 10, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono state così sostituite dalle attuali: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e» dall'art. 12, comma 10, lett. c), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 13, comma 10, lett. c), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)

Questo comma è stato inserito dall'art. 12, comma 13, del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(6)

Le parole: «Nel caso previsto dal comma 5» sono state così sostituite dalle attuali: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5» dall'art. 12, comma 10, lett. c), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?