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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 669 bis
Forma della domanda

(1)

La domanda si propone con ricorso al giudice (2) competente.

Note:
(1)

Articolo aggiunto dall'art. 74, comma secondo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

Si veda anche l'art. 4, comma 5, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673, il quale così dispone: «Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi».

(2)

Le parole: «depositato nella cancelleria del giudice» sono state così sostituite dalle attuali: «al giudice» dall'art. 3, comma 8, lett. i), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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