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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 145
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato (213).

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia...

Note:
(1)

Si veda l'art. 24, secondo comma, della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

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