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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 146
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

(1)

L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita (684 c.p.p.):

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 8 marzo 2001, n. 40.

(2)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(3)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. g), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

La competenza per il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena è del tribunale di sorveglianza ex art. 70 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

(5)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

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