Doppia fiducia della Camera alla riforma del processo penale. In attesa dell'esame in Senato, ecco i punti salienti del testo approvato.
Approvata alla Camera la “Riforma Cartabia”, emendativa dell'A.C. 2435, la quale ha un duplice contenuto: da un lato mira ad introdurre con efficacia immediata la clausola di improcedibilità mediante il nuovo
Il testo della riforma si compone di 2 articoli con numerosi commi: uno prevede la delega al Governo per la riforma del processo penale (art. 1), il secondo contiene disposizioni eterogenee volte a novellare il codice penale e il codice di rito, le quali saranno immediatamente precettive.
Tra i tanti temi oggetto della riforma vi sono:
- Il rinnovamento dei riti alternativi;
- Novità in materia di giustizia riparativa;
- La rimodulazione dei termini di durata delle indagini preliminari;
- L'estensione dell'ambito di applicazione della procedibilità a querela;
- Il potenziamento dell'istituto della non punibilità per tenuità del fatto;
- Il nuovo sistema di notificazioni all'imputato;
- La promozione della digitalizzazione del processo penale, a supporto della quale il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per l'Innovazione Tecnologica e per la Pubblica Amministrazione, approveranno un piano triennale per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.
Il vero fulcro della riforma risiede nella nuova disciplina della improcedibilità (art. 2, commi 1-6), mediante l'introduzione dell'
Con la
L'improcedibilità è esclusa per i reati puniti con l'ergastolo e qualora l'imputato vi rinunci, mentre i suddetti termini possono essere prorogati dal giudice procedente attraverso apposita ordinanza. Le proroghe sono previste fino ad un anno per i giudizi d'appello e fino a 6 mesi per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Proroghe senza un limite temporale massimo sono previste, in presenza di ragioni inerenti alla complessità del procedimento, per i seguenti reati:
- Associazione mafiosa;
- Scambio elettorale politico mafioso;
- Associazione finalizzata allo spaccio;
- Violenza sessuale;
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Per i reati aggravati di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., invece, la proroga può essere disposta per non oltre 2 anni.
In virtù della previsione di una norma transitoria, la nuova disciplina in materia di improcedibilità si applica ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; qualora l'impugnazione concernente tali procedimenti sia stata proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per il giudizio in Cassazione.