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30 agosto 2021
Riforma del processo penale: arriva il sì della Camera

Doppia fiducia della Camera alla riforma del processo penale. In attesa dell'esame in Senato, ecco i punti salienti del testo approvato.

La Redazione

Approvata alla Camera la “Riforma Cartabia”, emendativa dell'A.C. 2435, la quale ha un duplice contenuto: da un lato mira ad introdurre con efficacia immediata la clausola di improcedibilità mediante il nuovo art. 344-bis c.p.p., nonché le modifiche da apportare agli artt. 159,160 e 161-bis c.p. e le disposizioni in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta a indagini o dell'imputato, le modifiche in tema di tutela della vittima di reato, le norme sulle garanzie dei detenuti e le disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza; dall'altro lato, invece, la riforma contiene una serie di deleghe al Governo finalizzate a modificare il codice di procedura penale, da attuare entro un anno dall'approvazione della legge.

Il testo della riforma si compone di 2 articoli con numerosi commi: uno prevede la delega al Governo per la riforma del processo penale (art. 1), il secondo contiene disposizioni eterogenee volte a novellare il codice penale e il codice di rito, le quali saranno immediatamente precettive.
Tra i tanti temi oggetto della riforma vi sono:

  • Il rinnovamento dei riti alternativi;
  • Novità in materia di giustizia riparativa;
  • La rimodulazione dei termini di durata delle indagini preliminari;
  • L'estensione dell'ambito di applicazione della procedibilità a querela;
  • Il potenziamento dell'istituto della non punibilità per tenuità del fatto;
  • Il nuovo sistema di notificazioni all'imputato;
  • La promozione della digitalizzazione del processo penale, a supporto della quale il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri per l'Innovazione Tecnologica e per la Pubblica Amministrazione, approveranno un piano triennale per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.

Il vero fulcro della riforma risiede nella nuova disciplina della improcedibilità (art. 2, commi 1-6), mediante l'introduzione dell'art. 344-bis c.p.p. che prevede l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
Con la L. n. 3/2019 si era previsto che il decorso della prescrizione fosse sospeso con la pronuncia della sentenza di condanna ovvero di proscioglimento in primo grado; ebbene, con l'introduzione della nuova disposizione sarebbero improcedibili i procedimenti penali che non rispettino il termine di due anni per il giudizio di secondo grado e di un anno per il giudizio di legittimità, decorrenti dal 90esimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza.
L'improcedibilità è esclusa per i reati puniti con l'ergastolo e qualora l'imputato vi rinunci, mentre i suddetti termini possono essere prorogati dal giudice procedente attraverso apposita ordinanza. Le proroghe sono previste fino ad un anno per i giudizi d'appello e fino a 6 mesi per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Proroghe senza un limite temporale massimo sono previste, in presenza di ragioni inerenti alla complessità del procedimento, per i seguenti reati:

  • Associazione mafiosa;
  • Scambio elettorale politico mafioso;
  • Associazione finalizzata allo spaccio;
  • Violenza sessuale;
  • Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Per i reati aggravati di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., invece, la proroga può essere disposta per non oltre 2 anni.

In virtù della previsione di una norma transitoria, la nuova disciplina in materia di improcedibilità si applica ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; qualora l'impugnazione concernente tali procedimenti sia stata proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per il giudizio in Cassazione.

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