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4 gennaio 2022
Legge di Bilancio 2022: estesa la tutela della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, l'INPS ha fornito le prime indicazioni amministrative in merito al riconoscimento di ulteriori 3 mesi di indennità a decorrere dalla fine del periodo di maternità, scaturente dall'art. 1, comma 239, L. n. 234/2021.

La Redazione

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, l'INPS ha fornito prime indicazioni amministrative sulle nuove misure disciplinate dall'art. 1, commi 239 e 134, della Legge di Bilancio 2022 in tema di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, oltre che in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Nello specifico, il comma 239 L. n. 234/2021 introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità, prevedendo il riconoscimento di ulteriori 3 mesi a partire dalla fine del periodo di maternità, alle condizioni reddituali indicate.

Destinatarie della suddetta estensione sono:

precisazione

Resta fermo che tale disposizione vale anche per i padri lavoratori autonomi ovvero iscritti alla Gestione separata che versino nelle condizioni reddituali specificate, sempre che si verifichino gli eventi previsti dalla normativa vigente.

Requisito per richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità è che il reddito dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145euro, intendendosi per reddito quello fiscalmente dichiarato.

In presenza del suddetto requisito reddituale, è possibile riconoscere un'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità ex art. 66 D. Lgs. n. 151/2001.

Ai fini della misura in oggetto, è necessaria la regolarità contributiva nei suddetti periodi, vale a dire il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.

Ai liberi professionisti e categorie assimilate e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un'indennità di paternità/maternità per i 3 mesi successivi:

precisazione

  • Ai 3 mesi che seguono il parto;
  • Ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • Ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • Ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
  • Ai giorni non goduti in caso di parto prematuro o fortemente prematuro che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

L'INPS ha precisato che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi se i periodi di maternità/paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, ovvero in data antecedente quando siano parzialmente ricadenti nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.

La domanda va presentata all'INPS telematicamente mediante l'apposito portale web, il Contact center integrato ovvero avvalendosi degli istituti di Patronato.

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