Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, l'INPS ha fornito le prime indicazioni amministrative in merito al riconoscimento di ulteriori 3 mesi di indennità a decorrere dalla fine del periodo di maternità, scaturente dall'art. 1, comma 239, L. n. 234/2021.
Con la
Nello specifico, il comma 239
Destinatarie della suddetta estensione sono:
|
|
Resta fermo che tale disposizione vale anche per i padri lavoratori autonomi ovvero iscritti alla Gestione separata che versino nelle condizioni reddituali specificate, sempre che si verifichino gli eventi previsti dalla normativa vigente.
Requisito per richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità è che il reddito dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145euro, intendendosi per reddito quello fiscalmente dichiarato.
In presenza del suddetto requisito reddituale, è possibile riconoscere un'indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità ex art. 66 D. Lgs. n. 151/2001.
Ai fini della misura in oggetto, è necessaria la regolarità contributiva nei suddetti periodi, vale a dire il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
Ai liberi professionisti e categorie assimilate e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata può essere riconosciuta un'indennità di paternità/maternità per i 3 mesi successivi:
|
|
L'INPS ha precisato che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi se i periodi di maternità/paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, ovvero in data antecedente quando siano parzialmente ricadenti nella vigenza della Legge di Bilancio 2022.
La domanda va presentata all'INPS telematicamente mediante l'apposito portale web, il Contact center integrato ovvero avvalendosi degli istituti di Patronato.